- Disciplina le sanzioni per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte di soggetti convenzionati, agenti di PSP e IMEL e relative strutture di riferimento.
- I convenzionati e agenti inadempienti sono soggetti a sanzioni pecuniarie da 1.000 a 10.000 euro, raddoppiate in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.
- PSP e IMEL che non ottemperano agli obblighi di comunicazione con l’OAM sono soggetti a sanzione di 4.500 euro, triplicabile in caso di violazioni gravi.
- La Guardia di finanza può proporre la sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi in caso di gravi violazioni reiterate.
- L’istituto mandante risponde in solido con il convenzionato o l’agente per il pagamento della sanzione pecuniaria.
Art. 61 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 61
In vigore dal 29/12/2007
Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica(1) 1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all’articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. 2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l’irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell’OAM. 3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn). 4. Il verbale, contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all’istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l’agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinchè adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione. 5. La Guardia di finanza qualora, nell’esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell’apposita sottosezione del registro di cui all’articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell’ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell’esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata. 6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, l’istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l’agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l’agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’interessato, all’istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l’agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione è, altresì, comunicato all’OAM, per l’annotazione nella sottosezione del registro di cui all’articolo 45 comma 2. 8. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonchè il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze all’OAM, per l’annotazione nella sottosezione del registro di cui all’articolo 45 DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 62 89 comma 2. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Regolamento (CE) n. 1781/2006). – 1. Per i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all’ordinante, nonché quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo regolamento. 2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi relativi all’ordinante, previsti dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d’azione finanziaria internazione (GAFI). La presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a mille euro o mille USD. 3. La Banca d’Italia emana istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.“.
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta
- Articolo 61 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 61 Codice del Consumo: Rinvio
- Articolo 61 Codice della Strada: Sagoma limite
- Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico
- Articolo 61 Codice di Procedura Penale: Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato
Struttura e finalità dell’art. 61
L’art. 61 del D.Lgs. 231/2007 (rubrica attuale: Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica) disciplina un sistema sanzionatorio specifico per i soggetti che operano come convenzionati o agenti di PSP e IMEL e per gli stessi PSP e IMEL in relazione agli obblighi di comunicazione con l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). La norma è stata integralmente riscritta dal D.Lgs. 90/2017 e si inserisce nel Titolo V del decreto, dedicato alle disposizioni sanzionatorie.
Prima della riscrittura del 2017, l’art. 61 disciplinava il Regolamento CE n. 1781/2006 sui trasferimenti di fondi (le regole sull’ordinante nei bonifici internazionali), materia ora regolata dal Regolamento UE 2015/847 e dal successivo Regolamento UE 2023/1113. Il cambio di contenuto è radicale.
Sanzioni per i soggetti convenzionati e agenti (comma 1)
Il comma 1 prevede che ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all’art. 1 c. 2 lett. nn) che non eseguono gli adempimenti di cui all’art. 44 (obblighi specifici dei soggetti convenzionati e agenti in materia di adeguata verifica, conservazione e segnalazione) si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali (da 2.000 euro a 20.000 euro).
L’articolazione tra fattispecie ordinaria e fattispecie aggravata è coerente con l’approccio del decreto antiriciclaggio: la gravità oggettiva della violazione (sistematicità, ripetitività, pluralità) è il criterio determinante per l’applicazione delle sanzioni maggiorate. Il riferimento all’art. 44 individua con precisione gli obblighi la cui inosservanza è sanzionata: si tratta degli obblighi di eseguire la propria attività nel rispetto degli standard e delle pratiche di riferimento AML stabiliti dall’intermediario mandante, di partecipare ai programmi di formazione, di rispettare i requisiti reputazionali richiesti e di conformarsi ai controlli del mandante.
Sanzioni per PSP e IMEL in relazione agli obblighi verso l’OAM (comma 2)
Il comma 2 disciplina la fattispecie in cui siano i PSP o gli IMEL (e le relative succursali e punti di contatto centrale) a non ottemperare agli obblighi di comunicazione verso l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) di cui all’art. 45. L’OAM gestisce il registro dei soggetti convenzionati e degli agenti; i PSP e gli IMEL sono tenuti a comunicare all’OAM le informazioni sui propri convenzionati e agenti.
La sanzione ordinaria è di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata (13.500 euro). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo (3.000 euro): si tratta di un incentivo al ravvedimento spontaneo che riduce il costo della regolarizzazione tardiva. La procedura per la contestazione delle violazioni e l’irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell’OAM.
Controllo della Guardia di finanza sui convenzionati e agenti (comma 3)
Il comma 3 attribuisce alla Guardia di finanza il potere di esercitare il controllo sull’osservanza delle disposizioni del Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di cui all’art. 2 c. 4 D.Lgs. 68/2001, che includono l’accesso agli esercizi, l’acquisizione di documentazione e l’effettuazione di ispezioni. In questo contesto, il NSPV GdF svolge una funzione di controllo capillare sulla rete distribuita dei convenzionati e degli agenti, che sarebbe difficilmente raggiungibile dall’OAM o dall’intermediario mandante con strumenti propri.
Notifica del verbale di accertamento all’intermediario mandante (comma 4)
Il comma 4 prevede che il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 venga notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l’agente ha operato. Per i convenzionati e agenti di istituti di altro Stato membro, la notifica è effettuata al punto di contatto centrale. La finalità è che il mandante adotti ogni iniziativa utile a prevenire la reiterazione della violazione: in questo modo, la violazione del convenzionato o dell’agente diventa anche un segnale di allerta per l’intermediario mandante, che deve intervenire con le misure previste dall’art. 43 (inclusa, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto).
Proposta di sospensione dell’attività (commi 5, 6, 7 e 8)
Il comma 5 disciplina la misura accessoria della sospensione dell’esercizio del servizio: la Guardia di finanza può proporla, a titolo accessorio rispetto alla sanzione pecuniaria, quando accerta gravi violazioni dell’art. 44 e rileva la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni nell’apposita sottosezione del registro OAM (di cui all’art. 45 c. 2) avvenute nel corso dell’ultimo triennio. La sospensione va da un minimo di quindici giorni a un massimo di tre mesi e riguarda specificamente l’esercizio del servizio rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.
Il comma 6 introduce la responsabilità solidale dell’istituto mandante: nel caso di proposta di sospensione, l’istituto per conto del quale opera il convenzionato o l’agente risponde in solido con il medesimo per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La solidarietà del mandante ha una funzione dissuasiva: l’intermediario ha un forte incentivo economico a selezionare con cura i propri convenzionati e agenti e a monitorarne il comportamento.
Il comma 7 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di adottare il provvedimento di sospensione, che viene notificato all’interessato, all’istituto mandante (o al punto di contatto centrale) e comunicato all’OAM per l’annotazione nel registro. Il comma 8 disciplina l’esecuzione materiale del provvedimento di sospensione (apposizione del sigillo e controllo) da parte della Guardia di finanza. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
Irrogazione delle sanzioni e competenza del MEF (comma 9)
Il comma 9 stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 2 per le sanzioni di competenza dell’OAM, all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 61 provvede il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto, ai sensi dell’art. 65. Il decreto sanzionatorio, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato all’OAM per l’annotazione nel registro.
Profilo pratico: implicazioni per i PSP e i professionisti del settore
L’art. 61 costruisce un sistema sanzionatorio a più livelli che coinvolge sia il convenzionato o l’agente (responsabile diretto della violazione) sia l’intermediario mandante (responsabile in via solidale e in via organizzativa). Per i PSP e gli IMEL, il rischio di responsabilità solidale e la prospettiva di dover integrare i sistemi di controllo imposti dall’art. 43 rendono la compliance AML nella rete di distribuzione una priorità strategica. Per i commercialisti e consulenti che assistono PSP o IMEL nella strutturazione delle reti di distribuzione, è fondamentale presidiare la costruzione dei contratti di convenzionamento e dei sistemi di controllo AML dei convenzionati, in modo da minimizzare il rischio di esposizione alle sanzioni dell’art. 61.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
Linee guida agli uffici MEF competenti sull'iter sanzionatorio amministrativo ex Titolo V del D.Lgs. 231/2007: contestazione, ordinanza-ingiunzione, prove di esimente. La circolare definisce il perimetro delle violazioni rimesse al Tesoro e quelle riservate alle autorita di vigilanza di settore ex art. 61, comma 5.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Quali sanzioni rischiano i soggetti convenzionati e gli agenti che violano gli obblighi AML?
L’art. 61 c. 1 prevede sanzioni da 1.000 a 10.000 euro, raddoppiate nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche. La Guardia di finanza può proporre anche la sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi in presenza di due annotazioni nel registro OAM nell’ultimo triennio.
Cosa accade se un PSP non comunica all’OAM i dati sui propri agenti?
Il comma 2 dell’art. 61 prevede una sanzione di 4.500 euro, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche. Se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta di un terzo. La procedura sanzionatoria in questo caso è di competenza dell’OAM stesso.
L’istituto mandante risponde per le violazioni del proprio agente?
Sì. Il comma 6 dell’art. 61 prevede che, nei casi in cui sia proposta la sospensione dell’agente, l’istituto mandante risponda in solido con l’agente per il pagamento della sanzione pecuniaria. Questa responsabilità solidale incentiva il mandante a monitorare e controllare il comportamento dei propri convenzionati e agenti.
Chi emette il provvedimento di sospensione dell’attività del convenzionato o agente?
Il provvedimento è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 7), su proposta della Guardia di finanza. Viene notificato all’interessato e all’istituto mandante, e comunicato all’OAM per l’annotazione nel registro. L’inosservanza del provvedimento è sanzionata con da 10.000 a 30.000 euro.
Chi è competente per l’irrogazione delle sanzioni dell’art. 61?
Il Ministero dell’economia e delle finanze irroga le sanzioni ai sensi dell’art. 65 del decreto (comma 9), salvo le sanzioni relative agli obblighi di comunicazione verso l’OAM (comma 2), che sono di competenza dell’OAM stesso. Le procedure di contestazione e riscossione seguono modalità differenziate a seconda del tipo di violazione.