← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La sanzione base per omessa SOS è 3.000 euro; per violazioni gravi, ripetute o plurime la sanzione va da 30.000 a 300.000 euro.
  • La gravità è valutata considerando elemento soggettivo, collaborazione con le autorità, entità del sospetto e reiterazione.
  • Se le violazioni producono un vantaggio economico, il massimo edittale può essere elevato al doppio del vantaggio o fino a un milione di euro.
  • La sanzione si estende al personale dell’ente responsabile in via esclusiva o concorrente dell’omessa segnalazione.
  • L’omessa esecuzione del provvedimento di sospensione UIF comporta una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette(1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato. 3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 2 e all’articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 36, commi 2 e 6 nonchè ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell’articolo 37, comma 3, responsabili (2) in via esclusiva o concorrente con l’ente presso cui operano, dell’omessa segnalazione di operazione sospetta. 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione di cui al comma 2: a) è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. 5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. 6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Violazioni del Titolo III). – 1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 1-bis,5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito. 2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore. 3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore. 4. […] 5. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 6. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 7. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. 7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere infe- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 59-61 87 riore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. aa), bb), cc), dd) e z), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 12, comma 1-bis, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276;- l’art. 20, comma 2, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (2) Le parole “nonchè ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell’articolo 37, comma 3, responsabili” sono state sostituite alle precedenti “e responsabile,“ dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

La sanzione per omessa segnalazione di operazione sospetta

L’articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 90/2017) disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS), che è uno degli adempimenti più critici del sistema antiriciclaggio. La SOS è il meccanismo attraverso cui i soggetti obbligati comunicano alla UIF le operazioni che presentano caratteristiche tali da far sospettare un’origine illecita dei fondi o un collegamento con il finanziamento del terrorismo.

Il comma 1 fissa la sanzione base per l’omissione: una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, applicabile salvo che il fatto non costituisca reato. Questa soglia minima riflette la volontà del legislatore di sanzionare anche le violazioni di entità minore, garantendo un deterrente universale. La clausola «salvo che il fatto costituisca reato» è fondamentale: in presenza di fattispecie penalmente rilevanti (ad esempio, favoreggiamento del reato di riciclaggio), il procedimento sanzionatorio amministrativo cede il passo al procedimento penale.

Le violazioni gravi, ripetute o plurime

Il comma 2 prevede una sanzione ben più severa per le ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime: da 30.000 a 300.000 euro. Questa forbice sanzionatoria molto ampia consente all’autorità irrogante di calibrare la sanzione in relazione alle specifiche circostanze del caso, tenendo conto di una serie di criteri esplicitamente indicati dalla norma:

a) Intensità e grado dell’elemento soggettivo. Una violazione commessa con dolo diretto (il soggetto era consapevole dell’obbligo di segnalare e ha deliberatamente omesso di farlo) sarà sanzionata più severamente di una violazione colposa (il soggetto non ha adottato le procedure interne necessarie per rilevare i segnali di sospetto). La norma tiene conto anche dell’eventuale carenza di prassi operative e procedure di controllo interno come fattore attenuante o aggravante.

b) Grado di collaborazione con le autorità. Un soggetto che ha collaborato attivamente con le autorità durante il procedimento di accertamento, fornendo spontaneamente documentazione e informazioni utili, potrà beneficiare di una sanzione ridotta rispetto a chi si è mostrato reticente o ostruzionista.

c) Rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto. Questo criterio valuta quanto fosse «ovvio» il sospetto: se l’operazione presentava caratteristiche talmente anomale da rendere inescusabile l’omissione, la sanzione sarà più severa. Al contrario, se il sospetto era latente e richiedeva un’analisi approfondita, la valutazione potrà essere più indulgente.

d) Reiterazione e diffusione dei comportamenti. Un soggetto che ha omesso sistematicamente di segnalare operazioni sospette sarà sanzionato più severamente di chi abbia commesso un’unica omissione. La dimensione e la complessità organizzativa del soggetto obbligato sono anch'esse rilevanti: da un grande intermediario ci si aspetta un sistema di presidio del rischio proporzionato.

Il meccanismo di aggravamento legato al vantaggio economico

Il comma 4 introduce un meccanismo di aggravamento sanzionatorio particolarmente incisivo: se le violazioni gravi, ripetute o plurime hanno prodotto un vantaggio economico per il soggetto obbligato (ad esempio, attraverso la conservazione di un cliente che generava commissioni significative), il massimo edittale di 300.000 euro può essere elevato:

- fino al doppio dell’ammontare del vantaggio, se questo è determinato o determinabile (ma in ogni caso non meno di 450.000 euro);

- fino a un milione di euro, se il vantaggio non è determinato o determinabile.

Questo meccanismo segue la logica della disgorgement: la sanzione deve privare il soggetto del profitto illecito derivato dalla violazione, eliminando così ogni incentivo economico a omettere le segnalazioni per mantenere rapporti commerciali profittevoli con clienti a rischio.

Responsabilità del personale

Il comma 3 estende l’applicazione delle sanzioni al personale dei soggetti obbligati responsabile in via esclusiva o concorrente dell’omessa segnalazione. Questa disposizione è rilevante per i responsabili antiriciclaggio e per i dipendenti che, pur avendo rilevato elementi di sospetto, non li abbiano trasmessi all’interno dell’ente secondo le procedure previste. La responsabilità concorrente implica che sia l’ente sia il dipendente possono essere sanzionati per la stessa omissione.

L’omessa esecuzione del provvedimento di sospensione

Il comma 6 prevede una sanzione separata per i soggetti che omettano di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta disposto dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c): da 5.000 a 50.000 euro. La UIF può disporre la sospensione di un’operazione sospetta per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi per consentire l’approfondimento dell’analisi. L’intermediario che esegua l’operazione nonostante il provvedimento di sospensione viola un preciso dovere di blocco e viene sanzionato indipendentemente dall’eventuale segnalazione già trasmessa.

Il meccanismo del concorso di illeciti

Il comma 5 introduce una regola di assorbimento: i soggetti che, attraverso una o più azioni od omissioni, violino gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione e da tale violazione derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di SOS, vengono sanzionati unicamente ai sensi dell’art. 58, evitando il cumulo con le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di verifica e conservazione. Questa regola di specialità evita un’eccessiva moltiplicazione delle sanzioni per i casi in cui le violazioni siano collegate da un nesso di causalità diretto.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro — Circolare prot. DT 56499 del 17 giugno 2022

La circolare MEF DT 56499/2022 fornisce indirizzi applicativi sull'apparato sanzionatorio del D.Lgs. 231/2007, chiarendo i criteri di gradazione per le violazioni 'qualificate' (gravi, reiterate, sistematiche o plurime) di cui all'art. 58, c. 2, e distinguendole dalla violazione base sanzionata in misura fissa di 3.000 euro.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Circolare Guardia di Finanza — Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017

La circolare GdF illustra le modalita' ispettive e accertative in materia di antiriciclaggio dopo le modifiche del D.Lgs. 90/2017, con particolare attenzione alla verifica dell'effettivita' della segnalazione di operazioni sospette e ai presupposti per la contestazione delle violazioni ex art. 58.

Leggi il documento su www.gdf.gov.it

Domande frequenti

Qual è la sanzione per l’omessa segnalazione di operazione sospetta?

La sanzione base è di 3.000 euro. Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione va da 30.000 a 300.000 euro. Se le violazioni producono un vantaggio economico, il massimo edittale può salire fino al doppio del vantaggio o fino a un milione di euro.

Quali criteri usa l’autorità per determinare la gravità della sanzione per omessa SOS?

L’autorità valuta l’intensità dell’elemento soggettivo (dolo o colpa), il grado di collaborazione con le autorità, la rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, e la reiterazione dei comportamenti tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa del soggetto obbligato.

Anche i singoli dipendenti possono essere sanzionati per l’omessa segnalazione?

Sì. L’art. 58, comma 3, prevede l’applicazione delle medesime sanzioni al personale dei soggetti obbligati responsabile in via esclusiva o concorrente dell’omessa segnalazione, compresi i dipendenti che non abbiano trasmesso internamente i segnali di sospetto.

Cosa succede se un intermediario esegue un’operazione nonostante il provvedimento di sospensione della UIF?

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro ai sensi dell’art. 58, comma 6. Questa sanzione è autonoma rispetto a quella per omessa segnalazione e si applica indipendentemente dall’eventuale SOS già trasmessa.

Se un soggetto viola sia gli obblighi di verifica sia l’obbligo di SOS, viene sanzionato due volte?

No, se la violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione è la causa diretta dell’omessa SOS. In tal caso si applica la regola di assorbimento del comma 5 dell’art. 58, che esclude il cumulo sanzionatorio e prevede l’applicazione delle sole sanzioni per omessa SOS.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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