← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I componenti degli organi di controllo che omettono le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 46 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
  • La sanzione si applica individualmente a ciascun componente inadempiente, non all’organo collegiale.
  • L’irrogazione della sanzione spetta alle autorità di vigilanza di settore competenti per i soggetti rispettivamente vigilati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 59 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati(1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 46 del presente decreto. 2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Responsabilità solidale degli enti). – 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l’autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.“.

Funzione della norma nel sistema sanzionatorio antiriciclaggio

L’articolo 59 del D.Lgs. n. 231/2007, integralmente sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, è la norma sanzionatoria di chiusura collegata all’art. 46 e disciplina le conseguenze dell’omessa comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati. La sostituzione del testo previgente, che disciplinava la responsabilità solidale degli enti per le violazioni di cui agli artt. 57 e 58, riflette la scelta sistematica del D.Lgs. n. 90/2017 di costruire un regime sanzionatorio speciale per gli organi di controllo, distinto da quello applicabile ai soggetti obbligati in senso stretto.

Fattispecie sanzionata: l’omessa comunicazione

Il comma 1 sanziona la condotta del componente dell’organo di controllo che, nell’esercizio della propria funzione, omette di effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 46 del decreto. Le comunicazioni obbligatorie sono due: la comunicazione interna al legale rappresentante delle operazioni potenzialmente sospette (art. 46, comma 1, lett. a)) e la comunicazione esterna alle autorità di vigilanza di settore delle violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime (art. 46, comma 1, lett. b)). L’omissione di entrambe è sanzionabile, sebbene nella pratica le violazioni più frequentemente rilevate dalle autorità di vigilanza riguardino la mancata comunicazione esterna, che è più facilmente verificabile attraverso l’attività ispettiva.

Struttura della sanzione: ammontare e carattere individuale

La sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra 5.000 euro (minimo) e 30.000 euro (massimo) per ciascun componente dell’organo di controllo inadempiente. Il carattere individuale della sanzione è di fondamentale importanza: essa si applica a ciascun componente che abbia omesso la comunicazione, non all’organo collegiale come tale. Questo significa che in un collegio sindacale composto da tre membri, ciascuno dei quali abbia omesso la comunicazione obbligatoria, tutti e tre possono essere sanzionati separatamente con la sanzione prevista dall’art. 59.

Il regime sanzionatorio individuale è coerente con la responsabilità personale che caratterizza la posizione dei componenti degli organi di controllo nel diritto societario italiano: ognuno di essi è responsabile per l’adempimento dei propri obblighi di vigilanza, indipendentemente dall’orientamento prevalente nell’organo collegiale. Un sindaco non può esimersi dalla propria responsabilità personale invocando la decisione del collegio.

Criteri di quantificazione della sanzione

Il D.Lgs. n. 231/2007 non prevede all’art. 59 criteri specifici di quantificazione della sanzione nell’ambito della forbice edittale. Si applicano pertanto i principi generali desumibili dall’art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che impone di tenere conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, della personalità dell’agente e delle sue condizioni economiche. In concreto, le autorità di vigilanza valutano elementi come la rilevanza delle operazioni sospette non comunicate, la durata dell’omissione, l’eventuale presenza di recidiva e il pregiudizio arrecato all’efficacia del sistema di prevenzione.

Competenza sanzionatoria: le autorità di vigilanza di settore

Il comma 2 attribuisce la competenza all’irrogazione delle sanzioni alle autorità di vigilanza di settore, nei confronti dei componenti degli organi di controllo dei soggetti da esse rispettivamente vigilati. Questa scelta assegna la competenza sanzionatoria all’autorità che già esercita la vigilanza sul soggetto obbligato di riferimento: Banca d'Italia per gli intermediari bancari e finanziari vigilati ai sensi del TUB, CONSOB per i soggetti vigilati ai sensi del TUF, IVASS per le imprese assicurative e per gli agenti e i mediatori di assicurazione. La collocazione della competenza nelle autorità di settore garantisce che le sanzioni siano irrogate da soggetti con la necessaria conoscenza tecnica del contesto in cui opera il soggetto obbligato e dei correlati obblighi antiriciclaggio.

Confronto con il regime previgente e profili sistematici

Il testo previgente dell’art. 59, rubricato «Responsabilità solidale degli enti», disciplinava la responsabilità solidale dei soggetti indicati nell’art. 6 della L. n. 689/1981 per le violazioni di cui agli artt. 57 e 58, anche in caso di mancata identificazione dell’autore della violazione o di improcedibilità. L’attuale disciplina, con la sostituzione integrale, ha eliminato questo riferimento alla responsabilità solidale degli enti e ha introdotto un regime sanzionatorio ad personam per i componenti degli organi di controllo, più idoneo a determinare comportamenti virtuosi da parte dei singoli sindaci e consiglieri di sorveglianza.

Domande frequenti

Qual è la sanzione per il sindaco che omette le comunicazioni antiriciclaggio previste dall’art. 46?

Una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, irrogata individualmente a ciascun componente dell’organo di controllo inadempiente (art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).

Se tutti i componenti del collegio sindacale omettono la comunicazione, ciascuno viene sanzionato separatamente?

Sì. La sanzione è individuale e si applica a ciascun componente inadempiente. Un collegio composto da tre sindaci che omettono tutti la comunicazione può vedersi irrogare tre sanzioni distinte, una per ciascun componente.

Chi irroga la sanzione prevista dall’art. 59?

Le autorità di vigilanza di settore, nei confronti dei componenti degli organi di controllo dei soggetti rispettivamente vigilati (ad esempio, Banca d'Italia per le banche, CONSOB per le SIM, IVASS per le imprese assicurative).

L’omessa comunicazione interna al legale rappresentante è sanzionata allo stesso modo di quella esterna alle autorità?

La norma sanziona indistintamente l’omissione di entrambe le comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 46, tanto quella interna (lett. a)) quanto quella esterna (lett. b)). La forbice edittale è la stessa: da 5.000 a 30.000 euro.

Un sindaco può evitare la sanzione dimostrando che la decisione di non comunicare è stata presa collegialmente?

No. La responsabilità è personale e individuale. Il componente dell’organo di controllo non può esimersi dalla propria responsabilità invocando la decisione del collegio o l’orientamento prevalente degli altri componenti.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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