- I distributori e gli esercenti del gioco contrattualizzati dai concessionari sono sanzionati con sanzione da 1.000 a 10.000 euro per inadempimenti agli obblighi del Titolo IV.
- La Guardia di Finanza esercita il controllo e accerta le violazioni; il verbale è notificato anche al concessionario per cui opera il soggetto.
- Per violazioni gravi, ripetute o plurime le sanzioni sono raddoppiate e il concessionario risponde in solido.
- In caso di grave violazione con due precedenti sanzionatori nel triennio, la GdF propone la sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi.
- L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con sanzione da 10.000 a 30.000 euro.
Art. 64 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza delle disposizioni di cui al
In vigore dal 29/12/2007
Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco(1) 1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro. 2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni. 3. Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l’esercente opera, affinchè adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione. 4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata. 5. La Guardia di finanza, qualora, nell’esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l’offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell’ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell’esercizio dell’attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all’interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell’adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 6. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonchè il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 65 93 amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 7. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 65, comma 4. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Norme abrogate). – 1. Sono abrogati: a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell’articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione; b) gli articoli 1,1,2093,,00’>1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione; e) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; f) i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. g) il secondo periodo dell’articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.“.
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario
- Articolo 64 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso
- Articolo 64 Codice della Strada: Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente
- Articolo 64 Codice di Procedura Penale: Regole generali per l’interrogatorio
Il regime sanzionatorio per distributori ed esercenti del gioco
L’articolo 64 del D.Lgs. 231/2007 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 90/2017) disciplina il sistema sanzionatorio applicabile ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati dai concessionari di gioco pubblico, che non adempiano agli obblighi antiriciclaggio del Titolo IV del decreto. La norma si collega all’art. 52, che pone a carico dei concessionari l’obbligo di presidiare il rischio antiriciclaggio lungo tutta la propria rete distributiva.
I soggetti destinatari della disposizione sono coloro che operano concretamente nei punti fisici di raccolta del gioco (distributori di biglietti, gestori di VLT, esercenti di sale giochi) nonché, secondo il testo normativo, i soggetti che operano per conto di concessionari aventi sede legale in un altro Stato comunitario ma attivi nel territorio italiano. Questa estensione è importante per evitare che il ricorso a concessionari esteri costituisca uno strumento per eludere i controlli antiriciclaggio italiani.
La struttura delle sanzioni
Il comma 1 fissa la sanzione base: da 1.000 a 10.000 euro, per gli inadempimenti agli obblighi del Titolo IV. La forbice sanzionatoria è relativamente contenuta rispetto a quella prevista per i soggetti obbligati principali, riflettendo la minore struttura organizzativa tipica dei distributori e degli esercenti.
Il comma 4 prevede il raddoppio della sanzione (nel minimo e nel massimo edittali) nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione. In queste ipotesi aggravate, scatta la responsabilità solidale del concessionario: questi è tenuto al pagamento della sanzione irrogata al distributore o esercente contrattualizzato. Questo meccanismo di solidarietà è un incentivo potente per i concessionari a vigilare attivamente sulla rete distributiva, sapendo che le negligenze di questa possono ricadere finanziariamente su di loro.
Il procedimento sanzionatorio e il ruolo della GdF
Il comma 2 attribuisce alla Guardia di Finanza il potere di esercitare i controlli sull’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei distributori e degli esercenti, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 68/2001. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria interviene quindi anche in questo comparto, con le medesime modalità ispettive previste per gli altri soggetti vigilati.
Il verbale di accertamento e contestazione (comma 3) deve essere notificato non solo al trasgressore, ma anche al concessionario per conto del quale il distributore o l’esercente opera. Questa notificazione al concessionario ha una duplice funzione: informarlo dell’inadempimento del proprio contraente e stimolarlo ad adottare ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione, come previsto dall’art. 52 (ad esempio, con misure di formazione, ispezione interna o, nei casi più gravi, risoluzione del contratto).
Il provvedimento accessorio di sospensione
Il comma 5 introduce uno strumento sanzionatorio accessorio particolarmente incisivo: quando la Guardia di Finanza accerti una grave violazione e rilevi a carico del soggetto due precedenti provvedimenti sanzionatori adottati nell’ultimo triennio, può proporre la sospensione dell’esercizio dell’attività da 15 giorni a 3 mesi. La sospensione è una misura ablativa che colpisce il soggetto nella sua capacità di continuare l’attività commerciale, con effetti economici ben più gravi rispetto alla sola sanzione pecuniaria.
Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’interessato e al concessionario. Quest'ultimo deve adottare ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale previsti dall’art. 52, comma 2, lett. d). La GdF comunica inoltre il provvedimento all’ADM per l’adozione dei provvedimenti di competenza nel comparto del gioco.
L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria separata, da 10.000 a 30.000 euro (comma 6). L’esecuzione materiale della sospensione (apposizione di sigilli e controllo sulla sua osservanza) spetta alla Guardia di Finanza.
Il sistema delle competenze per l’irrogazione delle sanzioni
Il comma 7 chiarisce che l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 64 spetta al Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, secondo le modalità procedurali dell’art. 65. Questo attribuisce al MEF un ruolo centrale nel sistema sanzionatorio del comparto del gioco, in coordinamento con l’ADM e la Guardia di Finanza che svolgono rispettivamente funzioni di vigilanza e di accertamento.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro — Circolare prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
La circolare MEF DT inquadra l'apparato sanzionatorio del Capo I del Titolo IV (artt. 56-64): per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione la sanzione amministrativa base e' fissa a 2.000 euro, elevata fino a 50.000 euro per violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime ai sensi dell'art. 64.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Quali soggetti sono sanzionati dall’art. 64 del D.Lgs. 231/2007?
I distributori e gli esercenti contrattualizzati dai concessionari di gioco che non adempiono agli obblighi antiriciclaggio del Titolo IV del decreto, compresi quelli che operano per conto di concessionari con sede in altri Stati UE ma attivi in Italia.
Il concessionario risponde delle sanzioni commesse dagli esercenti della propria rete?
Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, sì. Il concessionario è tenuto in solido con il distributore o esercente al pagamento della sanzione raddoppiata, a condizione che la violazione sia stata classificata come aggravata ai sensi dell’art. 64, comma 4.
Cosa succede se un esercente ha già ricevuto due sanzioni negli ultimi tre anni e commette una nuova grave violazione?
La Guardia di Finanza può proporre, come misura accessoria, la sospensione dell’esercizio dell’attività da 15 giorni a 3 mesi. Il provvedimento è adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze e notificato anche al concessionario.
Chi irroga le sanzioni previste dall’art. 64?
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto, secondo le modalità procedurali dell’art. 65 del D.Lgs. 231/2007.
Se un esercente non rispetta la sospensione imposta, cosa rischia?
Rischia una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro per inosservanza del provvedimento di sospensione. La Guardia di Finanza provvede all’apposizione dei sigilli e al controllo del rispetto della misura.