- I mercati regolamentati adottano regole chiare e trasparenti per l’ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione, verificando il rispetto degli obblighi informativi degli emittenti.
- Devono facilitare ai partecipanti l’accesso alle informazioni pubblicate secondo il diritto europeo sull’informativa delle società quotate.
- Gli emittenti possono richiedere l’ammissione alla negoziazione su più mercati regolamentati contemporaneamente; il gestore decide sull’ammissione senza poterla subordinare a negoziazione su altro mercato.
Art. 66 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni)
In vigore dal 01/07/1998
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1. I mercati regolamentati: a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione; b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc; c) si dotano di meccanismi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l’accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell’Unione europea.
2. Le regole di cui al comma 1, lettera a), assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo corretto, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili. Nel caso degli strumenti derivati, tali regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l’esistenza di condizioni efficaci di regolamento.
3. I gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione: a) instaurano regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell’ambito del proprio sistema; b) forniscono o si accertano che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai loro clienti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della categoria dei clienti che delle tipologie di strumenti negoziati.
4. Le sedi di negoziazione si dotano dei meccanismi necessari a controllare regolarmente l’osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e alla negoziazione.
5. Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni del regolamento 2017/1129/UE può essere ammesso alla negoziazione, anche senza il consenso dell’emittente, in altri mercati regolamentati, i quali ne informano l’emittente.
6. Quando uno strumento finanziario che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione senza il consenso dell’emittente, quest’ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.)) ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 Codice Civile: Prova dell'esistenza della persona di cui è
- Articolo 66 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 66 Codice del Consumo: Effetti del diritto di recesso
- Articolo 66 Codice della Strada: Cerchioni alle ruote
- Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode
- Articolo 66 Codice di Procedura Penale: Verifica dell’identità personale dell’imputato
I criteri generali di ammissione alla quotazione
L’art. 66 TUF disciplina i criteri generali di ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alle negoziazioni sui mercati regolamentati. La norma attua la direttiva MiFID II imponendo ai mercati regolamentati di adottare regole trasparenti e non discriminatorie per le ammissioni, in modo che gli emittenti possano conoscere in anticipo le condizioni da soddisfare per l’accesso al mercato.
Verifica degli obblighi informativi degli emittenti
La lettera b) del comma 1 impone ai mercati regolamentati di dotarsi di meccanismi per verificare che gli emittenti rispettino i propri obblighi informativi ai sensi del diritto europeo (direttiva Transparency, Regolamento MAR, direttiva Prospetto). Il gestore del mercato diventa così un ulteriore presidio di compliance, affiancando la Consob nel monitoraggio del rispetto della normativa sull’informativa societaria.
Accesso alle informazioni pubblicate
La lettera c) richiede che il mercato faciliti ai partecipanti l’accesso alle informazioni pubblicate dagli emittenti. In pratica, i mercati regolamentati gestiscono sistemi di diffusione delle comunicazioni degli emittenti (come NIS per Borsa Italiana) che raccolgono e rendono accessibili comunicati stampa, documenti periodici e informazioni privilegiate diffuse al mercato.
Ammissione su più mercati e divieto di condizionamento
Il comma 2 consente agli emittenti di richiedere l’ammissione di uno strumento finanziario contemporaneamente su più mercati regolamentati, anche in diversi Stati UE. Il comma 3 stabilisce poi un divieto importante: nessun gestore di mercato regolamentato può subordinare l’ammissione di uno strumento alla negoziazione principale su quel mercato o sull’ammissione su un altro mercato specifico. Questo divieto tutela la libera scelta dell’emittente e la concorrenza tra mercati.
Responsabilità del gestore nella verifica dei requisiti
Il gestore verifica che l’emittente e lo strumento finanziario soddisfino i requisiti del regolamento del mercato prima dell’ammissione. In caso di ammissione di strumenti che non rispettano i requisiti, il gestore può essere chiamato a rispondere dei danni agli investitori, accanto all’emittente che ha fornito informazioni false o incomplete nel prospetto.
Domande frequenti
Delta Quotata S.p.A. può quotarsi su più mercati europei contemporaneamente?
Sì. L’art. 66 TUF consente esplicitamente agli emittenti di richiedere l’ammissione contemporaneamente su più mercati regolamentati, anche di diversi Stati UE. Ogni gestore decide sull’ammissione in base al proprio regolamento; il gestore non può imporre che la negoziazione principale avvenga sul suo mercato.
Il gestore del mercato può rifiutare l’ammissione di un’azienda che rispetta tutti i requisiti?
No. Le regole di ammissione devono essere oggettive e non discriminatorie: se l’emittente soddisfa tutti i requisiti del regolamento del mercato, il gestore è tenuto ad ammettere lo strumento. Un rifiuto arbitrario potrebbe essere impugnato davanti alla Consob o al giudice amministrativo.
Il gestore del mercato controlla se gli emittenti rispettano gli obblighi di comunicazione?
Sì. L’art. 66 impone ai mercati regolamentati di dotarsi di meccanismi per verificare che gli emittenti rispettino gli obblighi informativi del diritto europeo. In pratica, i mercati monitorano la pubblicazione di comunicati e relazioni periodiche, segnalando alla Consob le eventuali inadempienze.
Cosa succede se un’azienda quotata smette di rispettare i requisiti di quotazione?
Il gestore può sospendere o escludere il titolo dalla negoziazione ai sensi dell’art. 66-ter TUF, salvo che la sospensione rischi di causare un danno rilevante agli investitori. La Consob può intervenire d'ufficio ai sensi dell’art. 66-quater TUF.