In sintesi
- Le azioni di società holding il cui attivo sia prevalentemente composto da partecipazioni in società quotate possono essere negoziate in un segmento distinto del mercato.
- La Consob disciplina con regolamento le condizioni per la quotazione delle società controllate sottoposte a direzione e coordinamento.
- L’art. 66-bis mira a tutelare gli azionisti di minoranza nelle strutture di gruppo con holding quotate.
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Art. 66 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Condizioni per la quotazione di determinate società
In vigore dal 01/07/1998
1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.
2. La Consob determina con proprio regolamento: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) ; b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società; c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) . (73)
Stesso numero, altri codici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le holding di partecipazioni quotate
L’art. 66-bis TUF disciplina una situazione specifica: le società holding il cui patrimonio è composto prevalentemente da partecipazioni in società già quotate. In questi casi, esiste il rischio di duplicazione della quotazione: il valore delle azioni della holding riflette in larga parte quello delle società partecipate già negoziabili in Borsa, con possibilità di sconto elevato sul NAV (Net Asset Value).
Il segmento distinto
Il comma 1 consente al regolamento del mercato di prevedere che queste holding siano negoziate in un segmento distinto, con regole e requisiti di informativa differenziati rispetto alle società operative. In Italia, questa disposizione trova applicazione pratica in alcune società finanziarie e holding familiari quotate con portafogli di partecipazioni.
Condizioni per la quotazione di controllate
Il comma 2 attribuisce alla Consob il potere di determinare le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società. La norma mira a prevenire situazioni in cui la quotazione della controllata non aggiunge valore informativo reale o lede i soci di minoranza, perché la controllante esercita un’influenza totale sulla gestione. Le lettere a) e c) del comma 2 sono state abrogate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob – Intermediari
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.consob.itDomande frequenti
Cos'è una holding di partecipazioni ai fini dell’art. 66-bis TUF?
È una società il cui attivo patrimoniale è composto prevalentemente (più del 50%) da partecipazioni dirette o indirette in società con azioni già quotate su mercati regolamentati. In queste strutture, il valore azionario della holding è derivato da quello delle partecipate.
Perché la Consob può vietare la quotazione di una controllata?
Quando la controllante esercita direzione e coordinamento sulla controllata, le scelte strategiche della quotanda dipendono dalla holding e non da management autonomo. La Consob può imporre condizioni o vietare la quotazione per tutelare i futuri azionisti di minoranza da politiche di gruppo penalizzanti.
Alfa S.p.A. è una holding con il 70% dell’attivo in azioni Beta Quotata: può quotarsi normalmente?
Il regolamento del mercato può collocarla in un segmento distinto per le holding di partecipazioni. Alfa deve rispettare le condizioni Consob per la quotazione di holding, con obblighi informativi rafforzati sul valore intrinseco del portafoglio e sullo sconto NAV.