Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 66 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Condizioni per la quotazione di determinate società

In vigore dal 01/07/1998

1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.

2. La Consob determina con proprio regolamento: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) ; b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società; c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) . (73)

In sintesi

  • Le azioni di società holding il cui attivo sia prevalentemente composto da partecipazioni in società quotate possono essere negoziate in un segmento distinto del mercato.
  • La Consob disciplina con regolamento le condizioni per la quotazione delle società controllate sottoposte a direzione e coordinamento.
  • L’art. 66-bis mira a tutelare gli azionisti di minoranza nelle strutture di gruppo con holding quotate.
Indice dei contenuti

Le holding di partecipazioni quotate

L’art. 66-bis TUF disciplina una situazione specifica: le società holding il cui patrimonio è composto prevalentemente da partecipazioni in società già quotate. In questi casi, esiste il rischio di duplicazione della quotazione: il valore delle azioni della holding riflette in larga parte quello delle società partecipate già negoziabili in Borsa, con possibilità di sconto elevato sul NAV (Net Asset Value).

Il segmento distinto

Il comma 1 consente al regolamento del mercato di prevedere che queste holding siano negoziate in un segmento distinto, con regole e requisiti di informativa differenziati rispetto alle società operative. In Italia, questa disposizione trova applicazione pratica in alcune società finanziarie e holding familiari quotate con portafogli di partecipazioni.

Condizioni per la quotazione di controllate

Il comma 2 attribuisce alla Consob il potere di determinare le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società. La norma mira a prevenire situazioni in cui la quotazione della controllata non aggiunge valore informativo reale o lede i soci di minoranza, perché la controllante esercita un’influenza totale sulla gestione. Le lettere a) e c) del comma 2 sono state abrogate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cos'e' una holding di partecipazioni ai fini dell'art. 66-bis TUF?

Una societa' il cui attivo e' composto prevalentemente da partecipazioni, dirette o indirette, in una o piu' societa' con azioni gia' quotate.

Cosa puo' prevedere il regolamento del mercato per queste holding?

Che le loro azioni siano negoziate in un segmento distinto, con regole e requisiti informativi differenziati rispetto alle societa' operative.

Perche' un segmento distinto?

Per gestire il rischio di duplicazione della quotazione e il possibile sconto elevato sul NAV (Net Asset Value).

Una controllata sotto direzione e coordinamento puo' sempre quotarsi?

No: la Consob determina con regolamento le condizioni in cui non puo' essere quotata (comma 2, lett. b), a tutela dei soci di minoranza.

Le lettere a) e c) del comma 2 sono ancora in vigore?

No: sono state abrogate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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