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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Condizioni per la quotazione di determinate società
In vigore dal 01/07/1998
1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.
2. La Consob determina con proprio regolamento: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) ; b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società; c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) . (73)
Vedi anche
→TUF art. 66 - Art. 66 TUF - (Criteri generali di ammissione alla quotazione e a…→TUF art. 66-ter - Art. 66 ter TUF - Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esc…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 62 octies TUF – (Poteri informativi e di indagine)→Art. 62 septies TUF – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetar…→Art. 62 sexies TUF – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull’…→Art. 62 quinquies TUF – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea diretta…→Art. 62 quater TUF – Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione al…→Art. 62 ter TUF – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso)→Art. 62 bis TUF – (Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori p…
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le holding di partecipazioni quotate
L’art. 66-bis TUF disciplina una situazione specifica: le società holding il cui patrimonio è composto prevalentemente da partecipazioni in società già quotate. In questi casi, esiste il rischio di duplicazione della quotazione: il valore delle azioni della holding riflette in larga parte quello delle società partecipate già negoziabili in Borsa, con possibilità di sconto elevato sul NAV (Net Asset Value).
Il segmento distinto
Il comma 1 consente al regolamento del mercato di prevedere che queste holding siano negoziate in un segmento distinto, con regole e requisiti di informativa differenziati rispetto alle società operative. In Italia, questa disposizione trova applicazione pratica in alcune società finanziarie e holding familiari quotate con portafogli di partecipazioni.
Condizioni per la quotazione di controllate
Il comma 2 attribuisce alla Consob il potere di determinare le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società. La norma mira a prevenire situazioni in cui la quotazione della controllata non aggiunge valore informativo reale o lede i soci di minoranza, perché la controllante esercita un’influenza totale sulla gestione. Le lettere a) e c) del comma 2 sono state abrogate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Domande frequenti
Cos'e' una holding di partecipazioni ai fini dell'art. 66-bis TUF?
Una societa' il cui attivo e' composto prevalentemente da partecipazioni, dirette o indirette, in una o piu' societa' con azioni gia' quotate.
Cosa puo' prevedere il regolamento del mercato per queste holding?
Che le loro azioni siano negoziate in un segmento distinto, con regole e requisiti informativi differenziati rispetto alle societa' operative.
Perche' un segmento distinto?
Per gestire il rischio di duplicazione della quotazione e il possibile sconto elevato sul NAV (Net Asset Value).
Una controllata sotto direzione e coordinamento puo' sempre quotarsi?
No: la Consob determina con regolamento le condizioni in cui non puo' essere quotata (comma 2, lett. b), a tutela dei soci di minoranza.
Le lettere a) e c) del comma 2 sono ancora in vigore?
No: sono state abrogate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21.
Fonti consultate: 1 fonte verificate