Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 66 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Condizioni per la quotazione di determinate società

In vigore dal 01/07/1998

1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.

2. La Consob determina con proprio regolamento: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21; b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21. (73)

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Le azioni di società holding il cui attivo sia prevalentemente composto da partecipazioni in società quotate possono essere negoziate in un segmento distinto del mercato.
  • La Consob disciplina con regolamento le condizioni per la quotazione delle società controllate sottoposte a direzione e coordinamento.
  • L’art. 66-bis mira a tutelare gli azionisti di minoranza nelle strutture di gruppo con holding quotate.
Indice dei contenuti

Le holding di partecipazioni quotate

L’art. 66-bis TUF disciplina una situazione specifica: le società holding il cui patrimonio è composto prevalentemente da partecipazioni in società già quotate. In questi casi, esiste il rischio di duplicazione della quotazione: il valore delle azioni della holding riflette in larga parte quello delle società partecipate già negoziabili in Borsa, con possibilità di sconto elevato sul NAV (Net Asset Value).

Il segmento distinto

Il comma 1 consente al regolamento del mercato di prevedere che queste holding siano negoziate in un segmento distinto, con regole e requisiti di informativa differenziati rispetto alle società operative. In Italia, questa disposizione trova applicazione pratica in alcune società finanziarie e holding familiari quotate con portafogli di partecipazioni.

Condizioni per la quotazione di controllate

Il comma 2 attribuisce alla Consob il potere di determinare le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società. La norma mira a prevenire situazioni in cui la quotazione della controllata non aggiunge valore informativo reale o lede i soci di minoranza, perché la controllante esercita un’influenza totale sulla gestione. Le lettere a) e c) del comma 2 sono state abrogate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21.

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: holding di partecipazioni quotate

Una holding il cui attivo e' composto prevalentemente da partecipazioni in societa' già quotate può essere negoziata in un segmento distinto del mercato (art. 66-bis, comma 1 TUF), con regole e informativa differenziate, per gestire il rischio di duplicazione della quotazione e lo sconto sul NAV.

Caso 2: controllata sotto direzione e coordinamento

La Consob determina con regolamento le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di una societa' controllata e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra societa' (comma 2, lett. b), a tutela dei soci di minoranza.

Domande frequenti

Cos'e' una holding di partecipazioni ai fini dell'art. 66-bis TUF?

Una societa' il cui attivo e' composto prevalentemente da partecipazioni, dirette o indirette, in una o piu' societa' con azioni gia' quotate.

Cosa puo' prevedere il regolamento del mercato per queste holding?

Che le loro azioni siano negoziate in un segmento distinto, con regole e requisiti informativi differenziati rispetto alle societa' operative.

Perche' un segmento distinto?

Per gestire il rischio di duplicazione della quotazione e il possibile sconto elevato sul NAV (Net Asset Value).

Una controllata sotto direzione e coordinamento puo' sempre quotarsi?

No: la Consob determina con regolamento le condizioni in cui non puo' essere quotata (comma 2, lett. b), a tutela dei soci di minoranza.

Le lettere a) e c) del comma 2 sono ancora in vigore?

No: sono state abrogate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21.

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.