- La Consob dispone direttamente l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato nel mercato da lui stesso gestito.
- La Consob può richiedere modifiche al regolamento del mercato per gestire i conflitti di interesse connessi all’autogestione.
- L’ammissione è subordinata all’adeguamento del regolamento per assicurare trasparenza e tutela degli investitori.
Art. 66 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato)
In vigore dal 01/07/1998
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1. La Consob dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito.
2. La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione a quotazione e a negoziazione è subordinata all’adeguamento del regolamento del mercato regolamentato.
3. La Consob vigila sul rispetto da parte del gestore del mercato delle disposizioni del regolamento del mercato relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1.)) ((73))
Il conflitto di interesse dell’autogestione
L’art. 66-quinquies TUF affronta un caso specifico di conflitto di interesse: la quotazione di strumenti finanziari emessi dallo stesso gestore del mercato sul mercato da lui gestito. In questa situazione, il gestore si troverebbe a decidere sull’ammissione, sulla sospensione e sull’esclusione dei propri strumenti, con ovvio interesse a favorire se stesso rispetto agli investitori.
La soluzione normativa: Consob come arbitro
La soluzione adottata dal legislatore è radicale: la Consob sostituisce integralmente il gestore nelle decisioni di ammissione, esclusione e sospensione dei propri strumenti finanziari. Questo trasferimento di competenza elimina il conflitto alla radice, affidando le decisioni a un’autorità terza e indipendente. La norma si applica sia alle azioni del gestore stesso sia a qualsiasi altro strumento finanziario da esso emesso (obbligazioni, warrant, ecc.).
Adeguamento del regolamento del mercato
Il comma 2 prevede che la Consob possa richiedere modifiche al regolamento del mercato per assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto di interesse. L’ammissione degli strumenti del gestore è condizionata all’adeguamento del regolamento: si tratta di una condizione sospensiva che garantisce la completezza del quadro normativo prima che l’emittente-gestore acceda al mercato.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
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Leggi il documento su www.consob.itDomande frequenti
Euronext Milan può quotare le proprie azioni sull’Euronext Milan?
Sì, ma ai sensi dell’art. 66-quinquies TUF è la Consob, non il gestore stesso, a disporre l’ammissione, la sospensione e l’esclusione. Questo elimina il conflitto di interesse che emergerebbe se il gestore decidesse autonomamente sulla quotazione dei propri strumenti.
Perché è la Consob e non il gestore a decidere sulla quotazione dei titoli del gestore?
Perché il gestore avrebbe un evidente interesse a facilitare la quotazione dei propri strumenti (beneficio immediato) e a evitare sospensioni o esclusioni svantaggiose per sé. Delegare questa funzione alla Consob assicura imparzialità e tutela gli investitori che acquistano i titoli del gestore.
Cosa deve essere modificato nel regolamento del mercato prima che il gestore possa quotarsi?
Il regolamento del mercato deve essere adeguato per assicurare trasparenza nella negoziazione degli strumenti del gestore, gestione dei conflitti di interesse (es. restrizioni agli insider, procedure speciali per le sospensioni) e tutela degli investitori. La Consob determina le modifiche necessarie caso per caso.