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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il gestore della sede di negoziazione può sospendere o escludere strumenti finanziari che non rispettano più le regole del sistema, salvo che la misura rischi di causare danni rilevanti agli investitori.
  • La sospensione/esclusione di uno strumento comporta automaticamente la stessa misura sugli strumenti finanziari collegati (derivati sul medesimo sottostante).
  • Il gestore comunica immediatamente alla Consob i provvedimenti adottati e le autorità europee interessate vengono informate.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione

In vigore dal 01/07/1998

1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all’articolo 66-quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante.

3. Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonché di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 .

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 .

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . (73)

I poteri del gestore su ammissione, sospensione ed esclusione

L’art. 66-ter TUF disciplina i poteri del gestore della sede di negoziazione di intervenire sull’ammissione, sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari. Si tratta di poteri ordinari di autoregolazione del mercato, distinti dal potere straordinario della Consob previsto dall’art. 66-quater TUF.

Sospensione ed esclusione per violazione delle regole

Il comma 1 consente al gestore di sospendere o escludere uno strumento che «cessa di rispettare le regole del sistema». Rientrano in questa ipotesi: la perdita dei requisiti di quotazione (capitalizzazione insufficiente, documentazione contabile non aggiornata), la violazione degli obblighi informativi, la cessazione dell’attività dell’emittente. Il gestore ha però un limite: non può procedere se la sospensione o l’esclusione rischiasse di causare un danno rilevante agli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

Effetto cascata sugli strumenti collegati

Il comma 2 introduce il cosiddetto «effetto cascata»: quando il gestore sospende o esclude uno strumento finanziario, deve adottare la stessa misura per tutti gli strumenti finanziari basati su o correlati a quello strumento. Tipicamente, se viene sospeso un’azione, devono essere sospesi anche i warrant, i covered warrant e i derivati quotati sul medesimo sottostante. Questo impedisce che la sospensione dello strumento sottostante venga aggirata attraverso i derivati.

Obblighi informativi del gestore

Il comma 3 impone al gestore la comunicazione immediata alla Consob dei provvedimenti di sospensione ed esclusione. La Consob a sua volta informa le autorità competenti degli altri Stati UE dove lo stesso strumento è negoziato, attivando il coordinamento europeo. La trasparenza del processo è fondamentale per consentire agli investitori di adattare le proprie strategie tempestivamente.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Consob – Intermediari

Leggi il documento su www.consob.it

Domande frequenti

Per quali motivi Borsa Italiana può sospendere le negoziazioni di un titolo?

Borsa Italiana può sospendere un titolo quando cessa di rispettare le regole del mercato: es. mancata pubblicazione dei bilanci, capitalizzazione sotto soglia, sospensione dell’emittente per crisi, anomalie di prezzo che attivano i circuit breaker.

Se le azioni di Delta Quotata vengono sospese, cosa succede ai covered warrant su Delta?

Ai sensi dell’art. 66-ter, comma 2, il gestore deve sospendere anche i covered warrant e tutti gli altri strumenti finanziari collegati alle azioni di Delta Quotata. L’effetto cascata automatico impedisce che la sospensione delle azioni venga aggirata negoziando i derivati.

Il gestore può rifiutarsi di sospendere un titolo anche se la Consob lo richiede?

No. Il potere di sospensione del gestore è subordinato al potere della Consob previsto dall’art. 66-quater TUF. Se la Consob ordina la sospensione, il gestore è obbligato ad eseguirla anche se non condivide la valutazione.

Quanto dura tipicamente una sospensione delle negoziazioni?

Il TUF non fissa una durata massima. In pratica, le sospensioni per circuit breaker durano pochi minuti; quelle per irregolarità dell’emittente possono durare giorni o settimane. Se le cause della sospensione non vengono rimosse, si può procedere all’esclusione definitiva.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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