- La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni, o richiedere che vi provveda il gestore della sede di negoziazione.
- Il provvedimento può essere adottato quando necessario per proteggere gli investitori o il funzionamento ordinato del mercato; la Consob ne dà comunicazione alle autorità degli altri Stati UE interessate.
- Per le sedi all’ingrosso di titoli di Stato, i medesimi poteri spettano alla Banca d'Italia.
Art. 66 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob può chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dalla Banca d’Italia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Consob, ai fini ((dell’esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto)) . ((
1-bis. La Consob può esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici. ))
2. Nel caso in cui un gestore di una sede di negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell’articolo 66-ter, commi 1 e 2, uno strumento finanziario dalle negoziazioni, la Consob prescrive che le altre sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 , tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o all’ordinato funzionamento del mercato.
3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, la Consob prescrive alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorità competenti di altri Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 .
4. Qualora la sospensione o l’esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento a una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, la decisione della Consob è adottata sentita la Banca d’Italia. Qualora la sospensione o l’esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento ad una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, la decisione è adottata dalla Banca d’Italia; a tal fine, la Consob informa la Banca d’Italia delle decisioni assunte dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 )) . (73)
I poteri di sospensione ed esclusione della Consob
L’art. 66-quater TUF attribuisce alla Consob poteri di intervento diretto sulle negoziazioni: può sospendere o escludere uno strumento finanziario da tutte le sedi di negoziazione su cui è negoziato in Italia, o richiedere al gestore di adottare il provvedimento. Questo potere straordinario si distingue da quello ordinario del gestore (art. 66-ter TUF): la Consob può intervenire anche quando il gestore non ritenga necessario o opportuno farlo.
Presupposti del provvedimento
La norma non enumera tassativamente i presupposti della sospensione, ma il potere deve essere esercitato per proteggere gli investitori o il funzionamento ordinato del mercato. In pratica, la Consob può intervenire in caso di: diffusione di informazioni false o fuorvianti, sospetta manipolazione del mercato, comportamenti anomali del prezzo, crisi dell’emittente con effetti potenzialmente sistemici, o irregolarità nella documentazione di ammissione.
Coordinamento europeo
Il comma 1-bis impone alla Consob di informare immediatamente le autorità competenti degli altri Stati UE dove lo stesso strumento è negoziato. Le autorità estere devono adottare misure analoghe, salvo che la sospensione su tutti i mercati non rischi di causare danni rilevanti agli investitori o al mercato. Questo meccanismo di coordinamento evita che la sospensione in Italia venga aggirata negoziando lo stesso strumento su un mercato straniero.
Banca d'Italia per i titoli di Stato all’ingrosso
Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, i poteri di sospensione ed esclusione spettano alla Banca d'Italia anziché alla Consob, coerentemente con il generale riparto di competenze per questi mercati. La Banca d'Italia ne dà tempestiva comunicazione alla Consob per l’esercizio delle funzioni di punto di contatto europeo.
Effetti e durata della sospensione
La sospensione degli scambi comporta l’impossibilità di concludere nuove negoziazioni sul titolo sospeso; gli ordini già inseriti vengono gestiti secondo le regole del mercato (tipicamente mantenuti in sospeso). La sospensione ha carattere temporaneo; se le ragioni dell’intervento non vengono rimosse entro un certo termine, si procede all’esclusione definitiva dalla negoziazione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob – Intermediari
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.consob.itDomande frequenti
La Consob può sospendere le negoziazioni di un titolo senza preavviso all’emittente?
Sì. Nei casi urgenti a tutela del mercato, la Consob può adottare il provvedimento di sospensione immediata senza necessità di contraddittorio preventivo con l’emittente. L’emittente ha poi la possibilità di richiedere un riesame del provvedimento.
Delta Quotata S.p.A. diffonde un comunicato con informazioni sospette: cosa può fare la Consob?
La Consob può sospendere le negoziazioni delle azioni di Delta Quotata per consentire al mercato di assorbire correttamente le informazioni. Contestualmente, può avviare un’istruttoria per verificare se le informazioni diffuse costituiscano market abuse ai sensi del Regolamento MAR.
Se la Consob sospende un titolo in Italia, può essere comunque negoziato su Euronext Paris?
La Consob è obbligata a informare le autorità francesi, che devono adottare misure analoghe sulla propria piazza, salvo che la sospensione totale causi danni sproporzionati. Il coordinamento europeo mira a evitare che la sospensione in un mercato venga aggirata operando su un altro.
Quale differenza c'è tra sospensione ed esclusione dalle negoziazioni?
La sospensione è temporanea: blocca le negoziazioni per un periodo limitato, dopo il quale possono riprendere se le cause sono rimosse. L’esclusione è definitiva: lo strumento cessa di essere negoziato su quella sede. L’esclusione è una misura più grave e irreversibile, adottata quando le ragioni della sospensione non vengono rimosse.