Indice
- Cosa disciplina: la pubblicazione annuale degli elenchi dei contribuenti IVA destinatari di rettifica o accertamento e degli elenchi nominativi di chi ha presentato dichiarazione annuale IVA, con le specifiche modalità di consultazione e le sanzioni per la divulgazione non autorizzata.
- Elenco accertati (comma 1): il MEF dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti destinatari di rettifica/accertamento ex artt. 54 e 55, limitato a chi non ha presentato dichiarazione e a chi ha dichiarato un'imposta inferiore di oltre il 10% o un'eccedenza superiore di oltre il 10% al dovuto.
- Elenco generale annuale (comma 2): gli uffici IVA formano annualmente per ciascuna provincia un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA, con il volume d'affari di ciascuno; depositato per un anno presso l'ufficio e i Comuni interessati.
- Modalità di consultazione: visione ed estrazione di copia secondo la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss. L. 241/1990) e specifiche disposizioni di legge; gratuita ai sensi del DPR 648/1972.
- Elenco rimborsi (comma 4): elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto e di quelli che hanno ottenuto rimborsi IVA.
- Sanzioni divulgazione (comma 5): per la comunicazione/diffusione non autorizzata degli elenchi o dei dati personali, sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, aumentabile fino al triplo se inefficace per le condizioni economiche del contravventore.
Testo dell'articoloVigente
Art. 66 bis T.U.IVA – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.
In vigore dal 22/08/2008
Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 42
“Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi
di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55.
Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta
inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume
di affari dichiarato dai contribuenti. Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano annualmente per
ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli
elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per
l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Per la consultazione
non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
(Comma soppresso) Gli stessi uffici formano, per le finalita’ di cui al secondo comma
inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li
hanno ottenuti. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.”
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Commento
L'articolo 66-bis nel sistema della trasparenza fiscale: equilibrio tra pubblicità e tutela dei dati
L'articolo 66-bis T.U.IVA, introdotto dall'art. 42 del D.L. 25/06/2008 n. 112 (convertito in L. 133/2008) e in vigore dal 22 agosto 2008, costituisce un'eccezione tipizzata al regime del segreto d'ufficio dell'art. 66 T.U.IVA: prevede infatti la pubblicazione di elenchi di contribuenti in determinate situazioni, secondo modalità e limiti rigidamente codificati. La norma incarna un equilibrio delicato tra il principio della trasparenza fiscale (l'amministrazione che rende pubblici i dati per esigenze di controllo democratico e deterrenza dell'evasione) e il principio della tutela dei dati personali dei contribuenti (riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 2 Cost. e a livello europeo dal Regolamento UE 2016/679 GDPR e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE).
L'elenco degli «evasori»: pubblicazione condizionata da soglie quantitative
Il primo comma codifica un meccanismo di pubblicità sanzionatoria mirata: il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'IVA ha proceduto a rettifica ex art. 54 o ad accertamento ex art. 55. Non tutti i contribuenti accertati, però: la norma circoscrive l'inclusione a due categorie specifiche.
Categoria 1: contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA. È l'ipotesi tradizionale dell'omissione dichiarativa, che configura una «evasione strutturale» suscettibile di pubblicità per finalità deterrente. Categoria 2: contribuenti dalla cui dichiarazione risulti un'imposta inferiore di oltre un decimo (10%) a quella dovuta o un'eccedenza detraibile/rimborsabile superiore di oltre un decimo (10%) a quella spettante. La soglia quantitativa del 10% individua il discrimine tra l'evasione «significativa» suscettibile di pubblicità sanzionatoria e l'errore o lo scostamento minore non meritevole di esposizione pubblica. Per gli accertamenti che abbiano portato a contestazioni inferiori alla soglia, la pubblicazione è preclusa, anche se l'avviso di accertamento è stato regolarmente emesso e definito.
Il contenuto dell'elenco e la specificazione del «definitivo o in contestazione»
Per ogni contribuente incluso, l'elenco deve specificare: (a) se l'accertamento è definitivo (cioè non più impugnabile per decorso dei termini, per acquiescenza, per giudicato di rigetto del ricorso) o in contestazione (con ricorso pendente davanti al giudice tributario); (b) in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dal contribuente. Quest'ultima previsione consente al lettore dell'elenco di apprezzare il contesto economico dell'accertamento: una rettifica di importo significativo su un grande contribuente ha rilievo diverso dalla stessa rettifica su un piccolo contribuente. La distinzione «definitivo/in contestazione» è essenziale per evitare l'effetto pregiudizievole della pubblicità su accertamenti ancora oggetto di valutazione giudiziale e potenzialmente annullabili.
L'elenco generale annuale dei contribuenti dichiaranti (comma 2)
Il secondo comma introduce un meccanismo di pubblicità di portata molto più ampia: gli uffici IVA formano annualmente per ciascuna provincia della propria circoscrizione un elenco nominativo di tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA, con la specificazione del volume d'affari di ciascuno. È quindi un elenco non sanzionatorio ma informativo-statistico, che fotografa la base IVA della provincia e consente analisi del tessuto economico territoriale.
Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso l'ufficio dell'IVA che presso i Comuni interessati. Nel periodo di deposito è ammessa la visione e l'estrazione di copia secondo le modalità della disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241, Legge Procedimento Amministrativo) e di specifiche disposizioni di legge. L'accesso è gratuito: «non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648».
L'elenco rimborsi: tracciabilità della spesa pubblica per restituzione IVA
Il quarto comma (originariamente identificato come tale, con il terzo comma soppresso) prevede la formazione di un elenco cronologico dei contribuenti che hanno richiesto rimborsi IVA e di quelli che li hanno ottenuti. È uno strumento di trasparenza sui flussi di restituzione dell'imposta, fenomeno particolarmente rilevante per gli esportatori abituali e per gli operatori che maturano eccedenze IVA strutturali. La pubblicità consente il controllo democratico sulla gestione di un capitolo di spesa pubblica significativo (i rimborsi IVA generano un esborso annuale dell'erario di vari miliardi di euro) e disincentiva potenziali frodi nei rimborsi indebitamente richiesti.
Le sanzioni per la divulgazione non autorizzata: tutela rinforzata
Il quinto comma introduce un sistema sanzionatorio specifico per la divulgazione non autorizzata. «Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro». La sanzione può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore, meccanismo di adeguamento progressivo che evita che la sanzione sia simbolica per soggetti di rilevante patrimonio.
La clausola «ove il fatto non costituisca reato» preserva la priorità penale: se la condotta integra il reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. (per i pubblici ufficiali) o altri reati (es. accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p.), si applica la sanzione penale invece di quella amministrativa, secondo il principio di specialità ex art. 9 L. 689/1981. La sanzione amministrativa colpisce quindi tipicamente la divulgazione effettuata da soggetti privati (giornalisti, ricercatori, comuni cittadini) che siano venuti in possesso degli elenchi e li abbiano diffusi oltre i limiti consentiti.
Il contesto storico: la stagione della pubblicità delle dichiarazioni 2008
L'introduzione dell'art. 66-bis nel 2008 si inserisce in un più ampio movimento di trasparenza fiscale promosso dal Governo Prodi II e poi continuato negli anni successivi. Particolarmente celebre rimane l'episodio del 30 aprile 2008, quando l'allora Direttore dell'Agenzia delle Entrate (Massimo Romano, su impulso del Vice Ministro Vincenzo Visco) decise di pubblicare online sul sito dell'Agenzia gli elenchi dei contribuenti italiani con i loro redditi dichiarati. La pubblicazione, restata online per poche ore prima di essere bloccata dal Garante Privacy, suscitò un acceso dibattito pubblico e portò a una più cauta disciplina della trasparenza fiscale. Il quadro normativo successivo (compreso l'art. 66-bis qui commentato, introdotto a giugno 2008) ha cercato un equilibrio più sofisticato tra pubblicità e privacy.
Il rapporto con il GDPR e la giurisprudenza europea
L'applicazione dell'art. 66-bis va oggi calibrata con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di trasparenza dei dati fiscali. La sentenza Puškár (Corte Giust. UE 27/9/2017 C-73/16) ha stabilito che la pubblicazione online di elenchi di evasori fiscali è ammissibile solo se proporzionata e con specifiche garanzie procedurali (preavviso al contribuente, possibilità di contestare l'inclusione). La sentenza OT (Corte Giust. UE 1/8/2022 C-184/20) ha ribadito i limiti rigorosi alla pubblicità di dati patrimoniali e fiscali sotto il GDPR. L'art. 66-bis T.U.IVA, applicato secondo le sue rigide condizioni (inclusione solo per evasori sopra soglie quantitative significative, distinzione definitivi/in contestazione, modalità controllate di accesso) si inserisce in modo conforme nel quadro UE attuale, ma richiede applicazione attenta da parte degli uffici per evitare profili di illegittimità sotto il profilo della proporzionalità.
Profili pratici per la consulenza
Per il consulente che assiste contribuenti accertati, la conoscenza dell'art. 66-bis è importante per due ragioni operative. Prima: valutazione del rischio reputazionale. Quando un cliente subisce un accertamento IVA significativo (sopra la soglia del 10% di scostamento), va considerato il rischio di inclusione nell'elenco pubblico, con potenziali conseguenze reputazionali sul mercato. La definizione anticipata della pratica tramite acquiescenza, accertamento con adesione o conciliazione può talora mitigare l'impatto pubblico, anche se l'inclusione dipende dai criteri ministeriali e non dalla mera definizione bonaria. Seconda: tutela contro inclusioni illegittime. Se un cliente è incluso nell'elenco ma non rientra nelle categorie tassative dell'art. 66-bis (es. accertamento sotto la soglia del 10%, o erroneamente classificato come «definitivo» mentre è ancora pendente ricorso), va attivata una specifica iniziativa di correzione: istanza al MEF per la rettifica dell'elenco, eventuale reclamo al Garante Privacy, e, nei casi più gravi, azione di risarcimento del danno reputazionale ex art. 2043 c.c.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 66-bis sugli elenchi dei contribuenti?
L'articolo 66-bis dispone che il Ministro delle finanze ordini annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio IVA ha proceduto a rettifica o accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. La pubblicazione ha finalità di trasparenza e di deterrenza nei confronti dell'evasione.
Quali contribuenti rientrano negli elenchi pubblicati?
Sono inclusi nell'elenco solo i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. La soglia del 10% costituisce filtro di rilevanza.
Quali informazioni contengono gli elenchi?
Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di pendenza del contenzioso, lo stato del procedimento. Sono quindi distinte le posizioni accertate in via definitiva da quelle ancora sub iudice, a tutela del diritto di difesa del contribuente.
Quale e' la finalità della pubblicazione?
La pubblicazione persegue finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, di deterrenza nei confronti dell'evasione fiscale e di promozione della cultura della legalità tributaria. L'esposizione pubblica delle situazioni di irregolarita' accertate costituisce strumento di moral suasion oltre che di compliance.
Come si concilia la pubblicazione con la privacy?
La pubblicazione degli elenchi e' bilanciata con il diritto alla riservatezza dei contribuenti attraverso limiti soggettivi (soglie di rilevanza), oggettivi (solo dati identificativi e relativi all'accertamento) e procedurali (distinzione tra accertamenti definitivi e contestati). L'attuazione concreta avviene nel rispetto del GDPR e del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003).
Vedi anche