Indice
- Cosa disciplina: la determinazione dell'imposta dovuta all'importazione, base imponibile, aliquote applicabili, regole speciali per supporti informatici e per beni che hanno formato oggetto di cessioni interne prima dello sdoganamento.
- Aliquote (rinvio): l'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16 T.U.IVA, al valore dei beni importati (4%, 5%, 10%, 22% a seconda della classificazione tariffaria).
- Base imponibile (comma 1): il valore in dogana determinato secondo le disposizioni doganali, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti (ad eccezione dell'IVA stessa) e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione interno UE che figura sul documento di trasporto.
- Supporti informatici (comma 1, parte specifica): per i supporti contenenti programmi prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche il valore dei dati e delle istruzioni in essi contenuti, disciplina di particolare interesse storico nel passaggio dal materiale al digitale.
- Cessioni pre-sdoganamento: per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione (anti-erosione della base imponibile).
- Reimportazioni e franchigie doganali: per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione, la detrazione e l'esenzione dei dazi doganali si applicano ai fini IVA solo se i beni rientrano dal soggetto che li aveva esportati e con identità di scarico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 T.U.IVA – Determinazione dell’imposta.
In vigore dal 14/03/1997 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“L’imposta e’ commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei
beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione
dell’I.V.A., nonche’ dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunita’ che figura sul
documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per
elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima
dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu’ cessioni, la base imponibile e’ costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione
prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai
fini dell’I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
temporanea esportazione avviene per identita’.”
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Commento
L'art. 69 nel sistema dell'IVA all'importazione: la determinazione del quantum debeatur
L'articolo 69 T.U.IVA, nella sua formulazione vigente dal 14 marzo 1997 (per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 della L. 18/02/1997 n. 28), regola la determinazione dell'IVA dovuta all'importazione: aliquote applicabili, costruzione della base imponibile, regole speciali per situazioni particolari come supporti informatici, cessioni intervenute prima dello sdoganamento e reimportazioni a scarico di esportazione temporanea. La norma è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma la sostanza dei criteri di determinazione del tributo continuerà ad operare nel sistema unitario in formazione, in coerenza con i principi UE armonizzati.
Le aliquote: il rinvio dinamico all'art. 16 T.U.IVA
Il primo segmento dell'art. 69 stabilisce che l'imposta è commisurata «con le aliquote indicate nell'art. 16». Il rinvio è dinamico: si applicano le aliquote IVA vigenti al momento dell'importazione secondo la classificazione tariffaria del bene importato. Le aliquote ordinarie sono: 22% per la generalità dei beni; 10% per beni e servizi indicati nella Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 (alimentari, costruzioni edilizie, alcuni servizi); 5% per beni indicati nella Tabella A parte II-bis (alcune categorie di servizi alimentari, alimenti per animali da reddito); 4% per beni e servizi essenziali della Tabella A parte II (pane, latte, frutta, verdura, libri, giornali, prima casa).
La classificazione tariffaria, fondamentale per individuare l'aliquota applicabile, segue la Nomenclatura Combinata UE, basata sul Sistema Armonizzato (HS) dell'OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane). La verifica della corretta classificazione è elemento centrale della compliance doganale-fiscale: errori di classificazione comportano errori sull'aliquota applicabile e quindi sull'IVA dovuta, con conseguenti rettifiche e sanzioni. Le imprese del commercio internazionale possono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) informazioni tariffarie vincolanti (ITV) ex art. 33 CDU per ottenere certezza preventiva sulla classificazione.
La base imponibile IVA all'importazione: la formula tripartita
Il primo comma dell'art. 69 disegna una formula tripartita per la determinazione della base imponibile: (1) valore in dogana dei beni importati, determinato secondo le disposizioni doganali (oggi gli artt. 70-76 del Codice Doganale dell'Unione - Reg. UE 952/2013); (2) ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'IVA stessa (i dazi doganali, eventuali dazi antidumping o di salvaguardia, accise per i beni accisati, altre imposte doganali); (3) ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio UE che figura sul documento di trasporto.
Il valore in dogana è il punto di partenza fondamentale e segue le regole UE armonizzate. La regola principale è il valore di transazione: il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, eventualmente rettificato per includere taluni elementi (commissioni di intermediazione, spese di confezionamento, materiali e servizi forniti dall'acquirente, royalty e diritti di licenza, parte del prezzo di rivendita pagata al venditore) ed esclude taluni altri (spese di trasporto e assicurazione interne UE post-introduzione, costi di costruzione/installazione post-importazione, dazi e imposte UE). Quando il valore di transazione non è applicabile o non è affidabile, si applicano i metodi alternativi previsti dagli artt. 74-76 CDU (valore di transazione di merci identiche/similari, valore deduttivo, valore calcolato, ultimo ricorso).
L'inclusione delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione interno UE è particolarmente rilevante: il trasporto via terra dal porto di sbarco italiano alla destinazione finale dell'importatore (es. Genova → Milano) concorre alla base imponibile IVA, anche se non concorre al valore in dogana. La logica è che l'IVA è imposta sul consumo «interno UE» del bene, e quindi anche sul costo del suo collocamento sul mercato di destinazione.
Il «caso supporti informatici»: una norma di interesse storico
Il primo comma contiene una previsione di particolare interesse storico-evolutivo: «Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti». La norma fu introdotta nel 1997 in un contesto in cui il software era prevalentemente distribuito su supporto fisico (floppy disk, CD-ROM) e nasceva la questione di come trattare il «valore» dei dati rispetto al «valore» del supporto materiale. La risposta era inequivocabile: il valore digitale concorre alla base imponibile.
Oggi la norma ha rilevanza pratica fortemente ridotta: il commercio internazionale di software avviene prevalentemente attraverso download digitali, transazioni in cloud, abbonamenti SaaS, operazioni che non passano per la dogana fisica e ricadono nel regime IVA dei servizi elettronici (art. 7-octies T.U.IVA, regimi OSS-UE/non-UE). Resta tuttavia significativa per residue casistiche di importazione fisica di software (es. settore industriale con sistemi di controllo embedded, importazioni di moduli software per impianti industriali) e per la dottrina interpretativa generale sull'inclusione di componenti immateriali nella base imponibile doganale.
Le cessioni intervenute prima dello sdoganamento
Una previsione di rilievo anti-erosivo è quella che riguarda i beni che, prima dello sdoganamento, hanno formato oggetto in Italia di una o più cessioni: «la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione». La regola è strettamente connessa al regime doganale del deposito doganale e del deposito IVA (art. 50-bis D.L. 331/1993): durante la permanenza dei beni in deposito (extracomunitario o IVA), questi possono essere oggetto di cessioni intermedie tra operatori senza che si configuri ancora «importazione» ai fini IVA (le cessioni in deposito sono «non rilevanti» fino all'estrazione). Quando avviene l'estrazione (sdoganamento o estrazione dal deposito IVA), la base imponibile è il corrispettivo dell'ultima cessione effettuata in deposito, non il valore originario di importazione né tutte le cessioni intermedie sommate.
La logica anti-erosiva è chiara: senza questa regola, gli operatori potrebbero artificialmente «depositare» beni a valori bassi e poi venderli a valori alti in cessioni in deposito, dichiarando una base imponibile IVA inferiore al valore effettivo di mercato del bene al momento dell'estrazione. Il riferimento all'«ultima cessione» garantisce che la base imponibile rifletta il valore di mercato effettivo del bene al momento del suo ingresso nel circuito IVA italiano.
Le reimportazioni a scarico di esportazione temporanea: identità soggettiva e di scarico
L'ultimo comma dell'art. 69 disciplina il regime delle reimportazioni a scarico di esportazione temporanea: per i beni nazionali reimportati per chiudere una precedente esportazione temporanea, la detrazione dei dazi doganali (artt. 207-208 DPR 43/1973, Testo Unico Doganale) e l'esenzione dell'art. 209 si applicano ai fini IVA «soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità».
I requisiti sono quindi due: (a) identità soggettiva, il reimportatore deve essere il medesimo soggetto che ha effettuato l'esportazione temporanea, o un terzo che agisce per suo conto (es. spedizioniere, depositario); (b) identità di scarico, i beni reimportati devono essere identici (per natura, qualità e quantità) a quelli esportati temporaneamente. Il regime di temporanea esportazione (per beni inviati all'estero per riparazione, lavorazione, esposizione e poi rientranti) è ricco di complessità tecniche: la presenza di lavorazioni o riparazioni in regime di perfezionamento passivo modifica il regime IVA (l'imposta è dovuta sul valore aggiunto al rientro, non sul valore intero del bene).
Il sistema digitale AIDA e la gestione automatizzata della determinazione
L'applicazione operativa dell'art. 69 avviene oggi attraverso il sistema digitale AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) dell'A.D.M., che gestisce automaticamente la determinazione dell'IVA all'importazione sulla base dei dati inseriti nella dichiarazione doganale (DAU). Gli operatori del commercio internazionale e i loro spedizionieri inseriscono nel sistema il valore in dogana, la classificazione tariffaria, l'origine dei beni, il regime doganale richiesto; il sistema calcola automaticamente i dazi e l'IVA dovuti. La compliance richiede particolare attenzione alla qualità dei dati inseriti: errori di classificazione tariffaria, errori sul valore in dogana, errori sull'origine si traducono in errori sull'IVA con conseguenti rettifiche e sanzioni. Le imprese che operano frequentemente nel commercio internazionale possono ottenere lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) ex artt. 38-41 CDU, che consente semplificazioni doganali e maggior fiducia delle autorità nei controlli.
Profili pratici per la consulenza alle imprese internazionali
La determinazione dell'IVA all'importazione richiede al consulente attenzione su molteplici fronti. Verifica del valore in dogana: sistematica revisione delle dichiarazioni di importazione per identificare possibili sotto-stime (rischio di rettifica dell'A.D.M.) o sovra-stime (eccesso di IVA versata, recuperabile in detrazione ma con effetti di liquidità). Corretta classificazione tariffaria: per prodotti di confine tra categorie con diverse aliquote (es. alimentari trasformati 10% vs 22%, medicali 4% vs 22%, beni di lusso 22%) la classificazione corretta è critica; il ricorso all'ITV (informazione tariffaria vincolante) è uno strumento prezioso per ottenere certezza preventiva. Gestione corretta dei depositi IVA: i depositi IVA ex art. 50-bis D.L. 331/1993 sono uno strumento di ottimizzazione per le imprese che importano grandi volumi e gestiscono cessioni intermedie prima dello sdoganamento finale, ma richiedono compliance documentale particolarmente rigorosa. Spedizioniere doganale: il rapporto con lo spedizioniere è funzione strategica perché incide direttamente sulla qualità della dichiarazione doganale e quindi sulla corretta determinazione dell'IVA. La scelta dello spedizioniere come «rappresentante diretto» o «rappresentante indiretto» comporta diverse responsabilità ai fini IVA e va valutata con attenzione.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Determinazione della base imponibile e dell'imposta
IVA all'importazione
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · Testo coordinato con modifiche
DPR 633/1972
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Come si determina l'IVA dovuta sulle importazioni?
L'articolo 69 stabilisce che l'imposta sulle importazioni si commisura, con le aliquote indicate nell'articolo 16 del DPR 633/1972, al valore dei beni importati determinato secondo la disciplina doganale. Si applicano quindi le aliquote IVA ordinarie e ridotte ai sensi del medesimo articolo 16, in base alla natura del bene importato.
Quali elementi compongono la base imponibile?
La base imponibile e' costituita dal valore in dogana dei beni, determinato ai sensi del Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013), aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti (eccetto l'IVA stessa) e dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio dell'Unione che figura sul documento di trasporto.
Come si calcola l'IVA sui supporti informatici importati?
Per i supporti informatici contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche il valore dei programmi registrati sui supporti. Si tratta di una deroga al principio doganale secondo cui solo il supporto fisico forma valore in dogana, allineata alla disciplina IVA dei servizi elettronici.
Quali aliquote IVA si applicano alle importazioni?
Si applicano le stesse aliquote previste per le operazioni interne dall'articolo 16 del DPR 633/1972: aliquota ordinaria del 22%, aliquote ridotte del 10%, del 5% e del 4% per specifiche categorie merceologiche. L'aliquota ridotta si applica solo se il bene importato rientra tra quelli elencati nelle tabelle A e A-bis del decreto IVA.
Cosa cambia dal 1 gennaio 2027?
Dal 1 gennaio 2027 l'articolo 69 sarà soppresso dall'articolo 170 del Decreto legislativo 19 gennaio 2026 n. 10 e la determinazione dell'imposta all'importazione sarà disciplinata dal nuovo testo unico delle imposte indirette diverse dall'IVA, in coordinamento con il Testo unico doganale (D.Lgs. 141/2024) e con il Codice doganale dell'Unione.
Vedi anche