← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Negli OTF l’esecuzione degli ordini avviene su base discrezionale: il gestore può decidere di collocare o ritirare un ordine e di non abbinarlo con altri ordini disponibili.
  • La discrezionalità dell’OTF non può essere usata per eseguire clienti contro il portafoglio del gestore, salvo per obbligazioni sovrane prive di liquidità.
  • Il gestore OTF non può svolgere attività di negoziazione in conto proprio nello stesso sistema, per evitare conflitti di interesse.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

In vigore dal 01/07/1998

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 65-bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l’esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di: a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonché degli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2).

1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133))

2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133))

3. ((La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonché i connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i sistemi organizzati di negoziazione, in conformità alle pertinenti disposizioni europee in materia.)) ((133))

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133))

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133))

6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma

2. (73)

La discrezionalità come tratto distintivo dell’OTF

L’art. 65-quater TUF disciplina i Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF), categoria introdotta da MiFID II per catturare le piattaforme di negoziazione che operano con un certo grado di discrezionalità nell’abbinamento degli ordini. Mentre i mercati regolamentati e gli MTF operano con regole automatiche e non discrezionali, l’OTF consente al gestore di esercitare una forma di «market making discrezionale», tipica dei mercati over-the-counter tradizionali.

I limiti della discrezionalità

Il comma 1 precisa che la discrezionalità si esercita in due momenti specifici: la decisione di collocare o ritirare un ordine nel sistema, e la decisione di non abbinare un ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili. In entrambi i casi, la discrezionalità deve rispettare le istruzioni del cliente e gli obblighi di best execution: il gestore non può anteporre i propri interessi a quelli del cliente.

Divieto di negoziazione in conto proprio

Il comma 2 vieta al gestore dell’OTF di negoziare in conto proprio all’interno del proprio sistema. Questo divieto è essenziale per prevenire il conflitto di interesse strutturale che emergerebbe se il gestore potesse essere sia «arbitro» del mercato (decidendo l’abbinamento degli ordini) sia «giocatore» (negoziando per proprio conto). L’unica eccezione riguarda obbligazioni sovrane prive di un mercato liquido, dove il gestore può intervenire come fornitore di liquidità.

La negoziazione matched principal

L’OTF può adottare il modello «matched principal»: il gestore si interpone tra acquirente e venditore come controparte simultanea, senza assumere rischio di mercato proprio. Questa modalità è diversa dalla negoziazione in conto proprio perché il gestore abbina gli ordini simultaneamente, senza detenere posizioni. La Consob disciplina con regolamento i vincoli applicabili a questa modalità operativa (art. 65-quinquies TUF).

Domande frequenti

Perché nell’OTF il gestore può essere discrezionale nell’abbinamento degli ordini?

Gli OTF nascono per regolamentare mercati over-the-counter di derivati, obbligazioni e strumenti strutturati, dove tradizionalmente i broker esercitavano discrezionalità nel trovare la controparte migliore. MiFID II ha formalizzato questa pratica imponendo trasparenza e obblighi di best execution.

Beta SGR vuole negoziare derivati su tassi su un OTF: il gestore può rifiutare l’ordine?

Il gestore OTF può discrezionalmente non abbinare l’ordine di Beta SGR con altri ordini disponibili, ma deve rispettare le istruzioni ricevute e gli obblighi di best execution. Non può rifiutare sistematicamente ordini di un cliente per discriminarlo rispetto ad altri.

Gamma Banca gestisce un OTF: può negoziare in conto proprio all’interno del sistema?

No, con la sola eccezione delle obbligazioni sovrane prive di mercato liquido. Il divieto di negoziazione in conto proprio nell’OTF tutela i clienti da conflitti di interesse strutturali. Gamma Banca può negoziare in conto proprio su altre sedi di negoziazione, ma non nel proprio OTF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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