← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chi esercita un’influenza significativa sul gestore del mercato deve possedere requisiti di onorabilità fissati dal MEF sentite Consob e Banca d'Italia.
  • Acquisizioni di partecipazioni superiori a soglie rilevanti nel capitale del gestore devono essere comunicate entro 24 ore e, sopra certe soglie, autorizzate dalla Consob.
  • La Consob può opporsi all’acquisizione o imporre condizioni se l’acquirente non soddisfa i requisiti o se l’operazione pregiudica la gestione sana e prudente del mercato.
  • In caso di violazione degli obblighi, la Consob può sospendere i diritti di voto e disporre la cessione delle partecipazioni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato

In vigore dal 01/07/1998

1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia.

2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore al gestore del mercato. Nel caso in cui l’acquisto determini la possibilità di esercitare un’influenza significativa l’acquirente trasmette, altresì, al gestore del mercato regolamentato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti individuati al sensi del comma

1. 3. I gestori dei mercati regolamentati: a) trasmettono alla Consob e rendono pubbliche le informazioni sulla proprietà del gestore del mercato regolamentato, e in particolare l’identità delle parti che sono in grado di esercitare un’influenza significativa sulla sua gestione e l’entità dei loro interessi; b) comunicano alla Consob e rendono pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che determini un cambiamento dell’identità delle persone che esercitano un’influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente: a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%; b) il controllo del gestore del mercato; ne dà preventiva comunicazione alla Consob. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’ articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile . (99)

4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni indicate dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385, ove applicabili. (99)

5. Entro 90 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la Consob può opporsi all’acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato , valutando tra l’altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall’articolo 15, comma 2, ((…)) ove applicabili. (99)

6. La Consob disciplina con regolamento: a) i criteri per l’individuazione dei casi e delle soglie di partecipazione che determinano un’influenza significativa ai sensi del comma 1; b) contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dai commi 3 e 4; c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte del gestore del mercato regolamentato delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell’identità delle persone che possiedono una partecipazione che comporta la possibilità di esercitare un’influenza significativa.

7. In assenza dei requisiti di onorabilità o in mancanza delle comunicazioni previste dai commi 2 e 4, nonché in caso di opposizione ai sensi del comma 5, non possono essere esercitati, nell’assemblea del gestore del mercato, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 4 o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5 e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato. (99)

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l’articolo 14 , comma

6. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall’articolo 14, comma

7. 9. La Consob può imporre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto a norma del comma 7 siano alienate, fissando un termine. (73)

Il controllo sull’assetto proprietario del mercato

L’art. 64-bis TUF presidia l’assetto proprietario del gestore del mercato regolamentato, riconoscendo che la qualità degli azionisti influenti incide sulla sana gestione del mercato e, in ultima analisi, sull’integrità del sistema finanziario. La norma si ispira al modello della vigilanza sugli assetti proprietari delle banche, adattato alle specificità dei gestori di infrastrutture di mercato.

Requisiti di onorabilità degli azionisti influenti

Il comma 1 impone a chiunque eserciti, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato di rispettare requisiti di onorabilità determinati dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio regolamento, sentite Consob e Banca d'Italia. Il concetto di «influenza significativa» è più ampio del mero controllo societario: può derivare da partecipazioni relativamente contenute, da patti parasociali o da altri legami contrattuali che consentano di orientare le decisioni gestoriali.

Regime delle comunicazioni e delle autorizzazioni

Il comma 2 introduce un regime a doppio stadio. Le acquisizioni di partecipazioni nel capitale del gestore devono essere comunicate entro 24 ore. Quando l’acquisto supera determinate soglie di rilevanza (definite dalla normativa Consob), è richiesta un’autorizzazione preventiva dell’autorità. La Consob ha un termine per pronunciarsi; in caso di silenzio, l’autorizzazione si intende concessa (silenzio-assenso).

Poteri di opposizione e condizioni della Consob

La Consob può opporsi all’acquisizione quando l’acquirente non soddisfa i requisiti di onorabilità o quando l’operazione possa pregiudicare la gestione sana e prudente del mercato regolamentato. Può anche approvare condizionatamente, imponendo all’acquirente impegni specifici (ad esempio, limitazioni all’esercizio del voto o obblighi informativi rafforzati). Questo strumentario è analogo a quello previsto per le acquisizioni di banche significative.

Sanzioni patrimoniali

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e autorizzazione, la Consob può sospendere i diritti di voto relativi alle partecipazioni acquisite irregolarmente e, nei casi più gravi, ordinare la cessione delle stesse entro un termine. La sospensione del voto priva l’acquirente del beneficio sperato dall’acquisizione, rappresentando una sanzione efficace anche in assenza di condanna penale.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'influenza significativa' sul gestore del mercato?

L’influenza significativa include il controllo di diritto (maggioranza dei voti), il controllo di fatto (influenza dominante) e qualsiasi posizione che consenta di orientare le decisioni gestoriali, anche attraverso partecipazioni minoritarie abbinate a patti parasociali o accordi commerciali rilevanti.

Alpha S.p.A. vuole acquisire il 15% di Euronext Milan: deve chiedere l’autorizzazione?

Dipende dalla soglia prevista dalla normativa Consob. In ogni caso, deve comunicare l’acquisizione al gestore entro 24 ore. Se la soglia percentuale supera quella che richiede l’autorizzazione preventiva Consob, Alpha S.p.A. deve attendere il via libera prima di perfezionare l’acquisto.

La Consob può bloccare l’ingresso di un investitore straniero nel capitale di Borsa Italiana?

Sì, se l’acquirente non soddisfa i requisiti di onorabilità o se l’acquisizione pregiudica la gestione sana e prudente del mercato. La Consob valuta anche i profili di rischio per l’integrità del mercato, in coordinamento con la Banca d'Italia e con le autorità degli eventuali Paesi di origine dell’acquirente.

Quali sanzioni scattano per acquisizioni non autorizzate?

La Consob può sospendere i diritti di voto sulle partecipazioni acquisite senza autorizzazione e, nei casi più gravi, ordinare la cessione delle stesse entro un termine. Le delibere adottate con i voti illegittimamente esercitati possono essere impugnate.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.