- La Consob può autorizzare le sedi di negoziazione e gli intermediari (inclusi gli internalizzatori sistematici) a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione sulle operazioni in strumenti finanziari.
- La pubblicazione differita è consentita nei casi e alle condizioni previste dal Regolamento MiFIR; la Consob può revocare l’autorizzazione.
- Per i titoli di Stato la competenza spetta al MEF su proposta della Banca d'Italia.
Art. 76 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Pubblicazione differita
In vigore dal 01/07/1998
1. ((In conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , la Consob ha il potere di:)) a) autorizzare il gestore di una sede di negoziazione o un’impresa di investimento che concluda, anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in strumenti finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione sulle operazioni ((, stabilite dall’articolo 6 del citato regolamento;)) b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28 )) ; c) revocare l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma.
2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicazione differita.
3. ((I provvedimenti di cui all’ articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sono adottati dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o a loro categorie.))
4. ((Fermo restando l’esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte dell’AESFEM ai sensi dell’ articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , le autorità nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai titoli di Stato, anche il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.)) (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi
- Articolo 76 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 76 Codice del Consumo: Obbligo di fideiussione
- Articolo 76 Codice della Strada: Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
- Articolo 76 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 76 Codice di Procedura Penale: Costituzione di parte civile
La pubblicazione differita delle informazioni post-negoziazione
L’art. 76 TUF disciplina la pubblicazione differita (deferred publication): la facoltà di pubblicare le informazioni sulle operazioni concluse con un ritardo rispetto al momento dell’esecuzione. Il principio generale della trasparenza post-negoziazione prevede la pubblicazione «il più vicino possibile al tempo reale», ma MiFIR (artt. 7 e 20) consente deroghe per evitare che la pubblicazione immediata pregiudichi la capacità degli intermediari di gestire il rischio di mercato nelle operazioni di grandi dimensioni.
Presupposti e condizioni
L’autorizzazione al differimento è concessa nei casi previsti dai regolamenti delegati della Commissione europea che specificano le condizioni di MiFIR. Tipicamente riguarda: operazioni in strumenti illiquidi (dove la pubblicazione immediata svelerebbe l’identità dell’operatore e penalizzerebbe i prezzi futuri), operazioni di grandi dimensioni («large in scale» transactions), operazioni di portafoglio (portfolio trades). Il ritardo massimo consentito varia da 15 minuti a 4 settimane a seconda della categoria.
Revoca e sorveglianza Consob
La Consob può revocare le autorizzazioni di differimento concesse se le condizioni che le giustificano vengono meno. La revoca opera anche in caso di abuso dell’autorizzazione: se un intermediario sfrutta il differimento per ritardare la pubblicazione di operazioni che non ne avrebbero diritto, la Consob può revocare l’autorizzazione e avviare procedure sanzionatorie.
Domande frequenti
Quando un intermediario può ritardare la pubblicazione di un’operazione in obbligazioni?
Il ritardo è consentito per obbligazioni illiquide o per operazioni di grandi dimensioni, dove la pubblicazione immediata svelerebbe le intenzioni dell’operatore e penalizzerebbe il prezzo delle operazioni correlate. Le condizioni precise e i ritardi massimi dipendono dalla categoria dello strumento.
Quanto può durare la pubblicazione differita per un’operazione su obbligazioni corporate illiquide?
Il ritardo massimo varia in base alle soglie quantitative e alla liquidità dello strumento, e può arrivare fino a quattro settimane per operazioni molto grandi in strumenti illiquidi, secondo i regolamenti delegati della Commissione europea attuativi di MiFIR.
Un internalizzatore sistematico può usufruire della pubblicazione differita?
Sì. L’art. 76, comma 1, lettera a) prevede espressamente che l’autorizzazione al differimento possa essere concessa anche agli intermediari che operano come internalizzatori sistematici, per le operazioni concluse in conto proprio o per conto dei clienti.