Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 77 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione

In vigore dal 01/07/1998

1. Al ricorrere delle condizioni previste ((dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2)) , del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione stabiliti, dall’articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute ((diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all’ articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 )) . (73)

In sintesi

  • L'art. 77 del TUF disciplina i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione per gli strumenti finanziari.
  • La Consob adotta tali provvedimenti al ricorrere delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, per gli strumenti non rappresentativi di capitale.
  • Per i titoli di Stato i provvedimenti spettano al Ministero dell'economia, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob.
  • Per i titoli obbligazionari privati e pubblici diversi dai titoli di Stato e per altri strumenti, i provvedimenti sono adottati dalla Consob sentita la Banca d'Italia.
  • La norma raccorda la disciplina nazionale con il quadro europeo MiFIR sulla trasparenza dei mercati.
Indice dei contenuti

L'art. 77 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) disciplina uno strumento tecnico ma importante per il funzionamento dei mercati finanziari: i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione. La trasparenza post-negoziazione e' l'insieme degli obblighi di pubblicare le informazioni relative alle operazioni concluse - prezzi, volumi, orari - affinché il mercato disponga di un quadro completo e tempestivo dell'attività di negoziazione. In alcune circostanze, tuttavia, la pubblicazione immediata di tali informazioni potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del mercato o la liquidita' di determinati strumenti. La norma consente allora, al ricorrere di precise condizioni, di sospendere temporaneamente questi obblighi, individuando le autorita' competenti e le procedure da seguire.

Il quadro europeo di riferimento: il regolamento MiFIR

L'art. 77 si raccorda strettamente con il regolamento (UE) n. 600/2014, noto come MiFIR, che costituisce il quadro europeo sulla trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari. La norma nazionale richiama espressamente le disposizioni del regolamento che stabiliscono le condizioni al ricorrere delle quali e' possibile sospendere gli obblighi di pubblicazione post-negoziazione, nonche' l'articolo del regolamento che fissa tali obblighi per gli strumenti non rappresentativi di capitale. In linea generale, la disciplina italiana opera dunque come attuazione e completamento del quadro europeo, individuando le autorita' nazionali chiamate ad esercitare i poteri previsti dal regolamento.

La competenza della Consob per gli strumenti non azionari

Il primo comma attribuisce alla Consob il compito di adottare i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regolamento europeo. Si tratta di una competenza coerente con il ruolo della Consob quale autorita' di vigilanza sui mercati e sulla trasparenza. La sospensione e' temporanea: risponde a esigenze contingenti legate a particolari condizioni di mercato, e non comporta una deroga permanente agli obblighi di trasparenza, che restano la regola.

Il regime speciale per i titoli di Stato

Il secondo comma introduce un regime differenziato per i titoli di Stato, in considerazione della loro peculiare rilevanza per la finanza pubblica e per la stabilita' del mercato. Per tali titoli, i provvedimenti di sospensione sono adottati non dalla Consob, bensi' dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob. La scelta di affidare la competenza al Ministero, con il coinvolgimento della Banca d'Italia e della Consob, riflette la natura strategica dei titoli del debito pubblico e l'esigenza di un coordinamento tra le diverse autorita' interessate alla gestione del mercato dei titoli di Stato.

Gli altri titoli obbligazionari e strumenti

Sempre il secondo comma stabilisce che, per i titoli obbligazionari privati e pubblici diversi dai titoli di Stato, nonche' per i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e per gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La norma esclude da questo ambito i derivati negoziati in borsa e i derivati OTC individuati dal regolamento europeo. Si delinea così un riparto di competenze articolato, che distingue le categorie di strumenti e individua, per ciascuna, l'autorita' competente e le modalita' di coordinamento.

La logica del riparto di competenze

Il sistema delineato dall'art. 77 risponde a una logica di specializzazione e coordinamento. Da un lato, si riconosce alla Consob il ruolo centrale nella gestione della trasparenza dei mercati; dall'altro, si tiene conto della specificita' dei titoli di Stato, per i quali entra in gioco anche il Ministero dell'economia, con il supporto tecnico della Banca d'Italia. Il coinvolgimento di più autorita' - attraverso proposte, intese e pareri - assicura che i provvedimenti di sospensione, che incidono su un valore fondamentale come la trasparenza del mercato, siano adottati con la necessaria ponderazione e con il concorso delle competenze interessate.

Trasparenza pre e post-negoziazione

Per collocare correttamente l'art. 77 e' utile distinguere tra trasparenza pre-negoziazione e trasparenza post-negoziazione. La prima riguarda la pubblicazione delle proposte di acquisto e di vendita prima della conclusione delle operazioni; la seconda, oggetto della norma in commento, concerne la pubblicazione delle informazioni relative alle operazioni già concluse. Entrambe concorrono all'integrita' informativa del mercato, ma rispondono a logiche diverse. La trasparenza post-negoziazione, in particolare, consente al mercato di disporre di un quadro completo dell'attività di negoziazione effettivamente svolta. La possibilita' di sospenderne temporaneamente gli obblighi, in presenza delle condizioni previste dal regolamento europeo, risponde all'esigenza di evitare che la pubblicazione immediata possa, in talune circostanze, pregiudicare il regolare funzionamento del mercato o la liquidita' di determinati strumenti.

Il ruolo delle condizioni previste dal regolamento

Un elemento centrale dell'art. 77 e' che i provvedimenti di sospensione non sono discrezionali in senso pieno, ma ancorati al ricorrere delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 600/2014. Sono dunque le norme europee a definire i presupposti tecnici in presenza dei quali la sospensione e' ammessa, mentre la disciplina nazionale individua le autorita' competenti ad adottarla. Questo collegamento garantisce uniformita' di approccio nell'ambito del mercato unico, evitando che le sospensioni siano disposte secondo criteri eterogenei nei diversi ordinamenti. Per gli operatori, ciò significa che la legittimita' di un provvedimento di sospensione dipende non solo dal rispetto del riparto di competenze interno, ma anche dalla effettiva sussistenza delle condizioni fissate a livello europeo.

Profili applicativi

Per gli operatori dei mercati finanziari, l'art. 77 e' rilevante perché definisce quando e da chi possono essere sospesi gli obblighi di trasparenza post-negoziazione che ordinariamente li riguardano. La conoscenza del riparto di competenze e delle condizioni richieste dal regolamento europeo e' essenziale per comprendere il regime applicabile alle diverse categorie di strumenti. In linea generale, la sospensione resta un'eccezione, giustificata da specifiche condizioni di mercato e circoscritta nel tempo, mentre la regola e' la piena trasparenza delle operazioni concluse, a tutela dell'integrita' e dell'efficienza del mercato dei capitali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 77 del TUF?

Disciplina i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, cioe' degli obblighi di pubblicare le informazioni sulle operazioni concluse, individuando le autorita' competenti per le diverse categorie di strumenti.

Chi adotta i provvedimenti per gli strumenti non azionari?

La Consob, al ricorrere delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

Chi decide la sospensione per i titoli di Stato?

Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, data la peculiare rilevanza dei titoli del debito pubblico.

E per gli altri titoli obbligazionari e i derivati?

Per i titoli obbligazionari privati e pubblici diversi dai titoli di Stato, i titoli del mercato monetario e alcuni strumenti derivati, i provvedimenti sono adottati dalla Consob sentita la Banca d'Italia, esclusi i derivati di borsa e gli OTC indicati dal regolamento.

La sospensione della trasparenza e' definitiva?

No. Si tratta di provvedimenti di natura temporanea, giustificati da specifiche condizioni di mercato. La regola resta la piena trasparenza post-negoziazione, a tutela dell'integrita' e dell'efficienza del mercato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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