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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 79-bis TUF – Autorizzazione e revoca

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. L’autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dal presente titolo.

Il gestore di una sede di negoziazione può gestire i servizi di comunicazione dati previa verifica che esso rispetti le disposizioni del presente titolo.

Il servizio è inserito nell’autorizzazione del gestore della sede di negoziazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Consob rifiuta l’autorizzazione anche se ritiene che le persone che dirigeranno effettivamente l’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati non possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità o laddove esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che le stesse possano mettere a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati fornisce tutte le informazioni, compreso un programma di attività che includa i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa, necessarie per permettere alla Consob di accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al momento dell’autorizzazione iniziale, tutte le misure per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo.

4. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e iscrive i soggetti autorizzati ai servizi di comunicazione dati in un registro, accessibile al pubblico e regolarmente aggiornato.

5. L’autorizzazione specifica i servizi che i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati a prestare.

Un soggetto autorizzato che intende ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati presenta una richiesta di estensione dell’autorizzazione.

6. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è valida in tutta l’Unione europea.

7. La Consob pronuncia la decadenza dell’autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi di comunicazione dati allorché questo non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi.

8. La Consob può revocare l’autorizzazione prevista dal comma 1 quando: a) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) il fornitore di servizi di comunicazione dati non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; c) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo; d) il servizio di comunicazione dati è interrotto da più di sei mesi o il fornitore rinunci espressamente all’autorizzazione

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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