← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per le scritture contabili (art. 3 CSDR), la Banca d'Italia vigila sulle controparti di contratti di garanzia finanziaria e sulle sedi all’ingrosso dei titoli di Stato; la Consob vigila sulle altre sedi e sugli emittenti.
  • Per il regolamento delle operazioni (art. 7 CSDR), la Consob è competente per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario; la Banca d'Italia per i titoli di Stato all’ingrosso.
  • Consob e Banca d'Italia si coordinano nell’esercizio delle rispettive competenze, potendo concordare ulteriori ripartizioni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014

In vigore dal 01/07/1998

1. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall’ articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014 , sono: a) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.

2. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono: a) la Consob e la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli; b) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.

3. La Consob è l’autorità competente a vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

4. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista ((dall’articolo 7-bis)) del regolamento di cui al comma 1, sono: a) la Banca d’Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera a), del regolamento di cui al comma 1; b) la Banca d’Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera b), del regolamento di cui al comma 1; c) la Banca d’Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera c), del regolamento di cui al comma

1. 5. La Consob e la Banca d’Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma

1. 6. La Consob è l’autorità competente per vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.

6-bis. ((La Consob è l’autorità competente all’assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ESMA ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.))

Il Regolamento CSDR e le scritture contabili

L’art. 79-duodecies TUF ripartisce le competenze di vigilanza sull’applicazione del Regolamento CSDR (Central Securities Depositories Regulation, Reg. UE 909/2014) tra Consob e Banca d'Italia. Il CSDR disciplina i depositari centrali di strumenti finanziari e il regolamento delle operazioni: la norma in esame traduce la duplice competenza istituzionale italiana nel framework europeo.

Disciplina sulle scritture contabili

L’art. 3 del Regolamento CSDR prevede l’obbligo di tenuta di scritture contabili per tutti gli strumenti finanziari emessi tramite scrittura contabile (dematerializzazione). La norma italiana assegna la vigilanza su questa disciplina alla Banca d'Italia per le controparti di garanzie finanziarie e per le sedi all’ingrosso di titoli di Stato, e alla Consob per le altre sedi e per gli emittenti. La divisione riflette la distinzione tra vigilanza prudenziale (Banca d'Italia) e vigilanza sul mercato e sugli emittenti (Consob).

Disciplina sul regolamento delle operazioni

Il comma 2 ripartisce la vigilanza sulla disciplina relativa al regolamento (settlement) delle operazioni in titoli: la Consob per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario ordinari, la Banca d'Italia per i titoli di Stato all’ingrosso. La scelta è coerente con il sistema generale del TUF.

Coordinamento tra le autorità

Consob e Banca d'Italia possono concordare ulteriori specifiche di ripartizione delle competenze, assicurando che non vi siano lacune né sovrapposizioni nella vigilanza sull’applicazione del CSDR. Il protocollo d'intesa tra le due autorità formalizza queste modalità operative.

Domande frequenti

Chi vigila sul rispetto delle scritture contabili per le azioni di Delta Quotata?

La Consob, ai sensi dell’art. 79-duodecies, comma 1, lettera b), vigila sugli obblighi di scrittura contabile a carico degli emittenti come Delta Quotata. La Consob vigila anche sulla sede di negoziazione (Euronext Milan) per gli obblighi di scrittura contabile a essa riferibili.

Cos'è il regolamento (settlement) delle operazioni in titoli?

Il settlement è la fase finale di un’operazione finanziaria in cui avviene lo scambio effettivo tra il venditore (che consegna i titoli) e l’acquirente (che paga il prezzo). CSDR impone che il settlement avvenga entro T+2 (due giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione) e disciplina le conseguenze del fallimento del settlement.

Cosa succede se una controparte non consegna i titoli entro T+2?

Il CSDR prevede un meccanismo di buy-in obbligatorio: se la controparte non adempie entro T+4, la controparte inadempiente può essere comprata in forzatamente sul mercato. Sono previste anche penali pecuniarie per i ritardi di consegna, disciplinate dalla normativa tecnica ESMA.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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