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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di vigilanza
In vigore dal 01/07/1998
((1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e
7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la Consob e la Banca d’Italia dispongono dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.)) ((73))
Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 79-novies del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) si colloca nel corpo di disposizioni dedicate alle controparti centrali e al sistema di compensazione e regolamento delle operazioni su strumenti finanziari. La norma attribuisce all'autorita di vigilanza i poteri necessari per esercitare le funzioni di controllo nei confronti dei soggetti che operano in qualita di partecipanti alle controparti centrali e dei clienti di tali partecipanti. Si tratta di una disposizione tecnica ma centrale nell'architettura della vigilanza sui mercati finanziari, perche presidia un segmento, quello del cosiddetto post-trading, di rilievo decisivo per la stabilita del sistema.
Il quadro delle controparti centrali
Per comprendere la norma occorre richiamare la funzione delle controparti centrali, organismi che si interpongono tra le parti di una transazione su strumenti finanziari, divenendo acquirente verso ogni venditore e venditore verso ogni acquirente. Questa interposizione concentra e gestisce il rischio di controparte, ma fa della controparte centrale un nodo sistemico la cui solidita deve essere costantemente presidiata. La disciplina nazionale si innesta sul regolamento (UE) n. 648/2012, comunemente noto come EMIR, che ha dettato un quadro armonizzato per la compensazione, la segnalazione e la mitigazione del rischio nelle operazioni su derivati e nei servizi di post-trading.
I poteri della Consob sui partecipanti e sui clienti
Il primo profilo della norma riguarda i poteri della Consob nei confronti dei soggetti che agiscono come partecipanti alle controparti centrali e dei clienti di questi ultimi. La disposizione richiama i poteri previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 7 del TUF. Si tratta, in linea generale, dei poteri di richiesta di informazioni e di dati, dei poteri di acquisizione documentale e degli strumenti di vigilanza che consentono all'autorita di verificare il rispetto delle regole e di intervenire ove necessario. Attraverso questo rinvio, il legislatore evita di duplicare la disciplina e ancora i poteri di vigilanza sul post-trading allo strumentario gia collaudato per la vigilanza sugli intermediari e sui mercati.
La ripartizione dei poteri sui gestori delle sedi di negoziazione
Il secondo profilo riguarda i gestori delle sedi di negoziazione, nei cui confronti la norma prevede l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies del TUF. In questo ambito i poteri sono attribuiti congiuntamente alla Consob e alla Banca d'Italia, secondo la logica della vigilanza per finalita che caratterizza l'ordinamento italiano. Alla Consob compete tipicamente la vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti, mentre alla Banca d'Italia compete la vigilanza sul contenimento del rischio e sulla stabilita. La ripartizione tiene conto della duplice natura degli interessi presidiati nel funzionamento delle sedi di negoziazione.
La logica della vigilanza per finalita
L'art. 79-novies e un esempio chiaro del modello di vigilanza per finalita adottato dal TUF. Anziche assegnare a ciascuna autorita un perimetro di soggetti, l'ordinamento ripartisce le competenze in base agli obiettivi: la trasparenza e la tutela degli investitori da un lato, la sana e prudente gestione e la stabilita dall'altro. Questo modello consente a piu autorita di intervenire sullo stesso soggetto, ciascuna per il profilo di propria competenza, evitando vuoti di vigilanza e favorendo un controllo a tutto campo. La norma, rinviando a poteri gia disciplinati altrove, realizza un coordinamento efficiente tra le diverse funzioni.
Il rapporto con la disciplina europea
La disposizione va letta in stretto coordinamento con la disciplina europea del post-trading, in particolare con il regolamento EMIR e con la regolamentazione successiva in materia di infrastrutture di mercato. La normativa nazionale si pone come tassello attuativo e di raccordo, definendo quali poteri le autorita italiane possono esercitare nell'ambito tracciato dal diritto dell'Unione. In linea generale, la cornice europea fissa gli obiettivi di mitigazione del rischio sistemico e di trasparenza, mentre la norma interna individua gli strumenti operativi di vigilanza a disposizione delle autorita nazionali competenti.
Le finalita di tutela perseguite
I poteri attribuiti dalla norma servono finalita di interesse generale: l'ordinato funzionamento dei mercati, la trasparenza delle operazioni, la tutela degli investitori e la stabilita del sistema finanziario. La vigilanza sui partecipanti alle controparti centrali e sui gestori delle sedi di negoziazione mira a prevenire situazioni di rischio che, propagandosi attraverso i nodi del post-trading, potrebbero avere effetti sistemici. Per questo il legislatore ha dotato le autorita di poteri penetranti di richiesta informativa e di intervento, calibrati sulla rilevanza degli interessi in gioco.
Profili operativi e attuazione
Sul piano operativo, l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 79-novies si traduce nella facolta delle autorita di richiedere dati e informazioni, acquisire documentazione e adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della disciplina. La concreta declinazione dei poteri segue le regole proprie degli articoli richiamati, sicche la portata dell'intervento dipende dal contenuto di tali disposizioni. L'efficacia del sistema riposa sulla collaborazione tra le autorita e sulla loro capacita di monitorare in modo continuo un comparto tecnicamente complesso e strategicamente rilevante.
Rilievo sistematico
L'art. 79-novies, pur nella sua formulazione tecnica e ricca di rinvii, esprime un principio di fondo: la vigilanza sul post-trading non e un settore autonomo dotato di poteri ad hoc, ma e ancorata allo strumentario generale della vigilanza finanziaria, opportunamente esteso ai nuovi soggetti e ai nuovi rischi. Questa scelta garantisce coerenza nel sistema e consente alle autorita di operare con strumenti collaudati. La disposizione, quindi, e un esempio della tecnica legislativa che, mediante rinvii mirati, integra i nuovi presidi nel quadro consolidato della vigilanza sui mercati finanziari.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Consob
Domande frequenti
Chi vigila sui partecipanti alle controparti centrali secondo l'art. 79-novies TUF?
La Consob, che dispone nei loro confronti e verso i loro clienti dei poteri previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 7 del TUF, relativi a richieste informative e interventi di vigilanza.
Quali poteri si esercitano sui gestori delle sedi di negoziazione?
Verso i gestori delle sedi di negoziazione Consob e Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies del TUF, secondo la logica della vigilanza per finalita.
Cosa sono le controparti centrali?
Sono organismi che si interpongono tra le parti di una transazione su strumenti finanziari, divenendo controparte di ciascuna, e che concentrano e gestiscono il rischio di controparte, assumendo un ruolo sistemico nel post-trading.
Come si coordina la norma con la disciplina europea?
La disposizione si coordina con il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e con la regolamentazione europea delle infrastrutture di mercato, di cui costituisce tassello attuativo e di raccordo a livello nazionale.
Qual e la finalita di questi poteri di vigilanza?
Assicurare l'ordinato funzionamento dei mercati, la trasparenza, la tutela degli investitori e la stabilita del sistema finanziario, prevenendo rischi che potrebbero propagarsi attraverso i nodi del post-trading.
Fonti consultate: 1 fonte verificate