- Le SIM e le banche che svolgono negoziazione algoritmica devono dotarsi di controlli di rischio efficaci, marcatori identificativi degli ordini algoritmici e sistemi di kill switch per fermare istantaneamente la trasmissione di ordini.
- Gli intermediari che offrono accesso elettronico diretto (DMA/SA) devono fissare soglie di rischio per i clienti e mantenere la responsabilità per gli ordini trasmessi.
- La partecipazione alle controparti centrali (CCP) deve avvenire con requisiti di partecipazione non discriminatori; la Consob disciplina le condizioni.
Art. 67 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali
In vigore dal 01/07/1998
1. Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica: a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell’attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati, impediscano di inviare ordini erronei o comunque recare pregiudizio all’ordinato svolgimento delle negoziazioni; b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole della sede di negoziazione; c) dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione algoritmica e provvedono affinchè i loro sistemi siano soggetti a verifica e monitoraggio in modo adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente comma.
2. Le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se diversa, all’autorità competente dello Stato membro della sede di negoziazione in cui effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della sede di negoziazione. La notifica è altresì effettuata alla Banca d’Italia per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato.
3. Ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia, la Consob vigila sul rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo da parte di Sim e banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica. A tale fine la Consob può chiedere, su base regolare o ad hoc, ai soggetti sopra indicati: a) una descrizione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica; b) i dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto; c) i controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte; d) i dettagli sulla verifica dei sistemi; e) ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica effettuata e sui sistemi utilizzati.
4. La Consob comunica alla Banca d’Italia le informazioni che riceve ai sensi del comma 3 o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine della banca UE o dell’impresa di investimento UE, quando dette informazioni si riferiscono a membri o partecipanti o clienti che effettuano negoziazione algoritmica nelle sedi di negoziazioni all’ingrosso di titoli di Stato.
5. Le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione a condizione che esse pongano in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio.
6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento: a) gli obblighi di registrazione cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1 che pongono in essere tecniche di negoziazione algoritmica; b) le condizioni in base alle quali le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione e le caratteristiche dei controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte; c) gli obblighi di notifica, di informazione e di registrazione cui sono tenuti le Sim e le banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione; d) gli obblighi delle Sim e delle banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making.
7. La Consob, su richiesta dell’autorità competente della sede di negoziazione di un altro Stato membro nella quale una Sim o una banca italiana svolgono negoziazione algoritmica o forniscono accesso elettronico diretto, comunica tempestivamente alla stessa le informazioni ricevute ai sensi del comma
3. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche: a) ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti a essere autorizzati a norma dell’articolo 4-terdecies, comma 1, lettere a), e), g), i) e l) o che sono gestori di Oicr, Sicav o Sicaf; b) alle imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter ((, nonché agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l’autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2.)) .
8-bis. La Consob detta con regolamento i requisiti di cui al comma 6 applicabili ai soggetti di cui al comma 8 quando effettuano negoziazione algoritmica e/o forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione.
9. Le Sim e le banche italiane e le imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali per conto di propri clienti: a) pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi per la Sim o per la banca e per il mercato; b) assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra gli stessi e la persona per la quale agiscono per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio. (73)
La negoziazione algoritmica: rischi e controlli
L’art. 67-ter TUF affronta la negoziazione algoritmica (algorithmic trading), in cui un software invia automaticamente ordini al mercato in base a parametri programmati, senza intervento umano diretto su ogni singolo ordine. Questa tecnica, diffusissima sui mercati moderni, presenta rischi specifici: errori di programmazione, comportamenti inattesi in condizioni di mercato anomale e potenziale amplificazione della volatilità (come dimostrato dai flash crash del 2010 e del 2020).
Requisiti per gli intermediari algoritmici
Il comma 1 impone alle SIM e alle banche che svolgono negoziazione algoritmica una serie di controlli: (a) sistemi di risk management idonei, resilienti e con capacità adeguata; (b) soglie e limiti di negoziazione per evitare ordini abnormi; (c) impedimento di ordini erronei; (d) adozione di marcatori identificativi degli ordini algoritmici («algo flag»), per consentire alla Consob di identificare gli algoritmi responsabili di comportamenti anomali; (e) un kill switch efficace: la possibilità di cancellare immediatamente tutti gli ordini pendenti in caso di malfunzionamento.
Notifica degli algoritmi alla Consob
Gli intermediari devono notificare alla Consob e al gestore della sede di negoziazione il proprio utilizzo della negoziazione algoritmica. In caso di strategie ad alta frequenza (HFT), devono conservare registrazioni accurate di tutti gli ordini trasmessi, con marcatori che consentano alla Consob di ricostruire la sequenza delle operazioni in caso di indagini per market abuse.
Accesso elettronico diretto (DMA e SA)
L’accesso elettronico diretto (DEA) comprende il Direct Market Access (DMA), dove il cliente usa l’infrastruttura dell’intermediario per inviare ordini al mercato, e lo Sponsored Access (SA), dove il cliente accede direttamente al mercato usando il codice membro dell’intermediario. In entrambi i casi, l’intermediario rimane responsabile degli ordini trasmessi e deve: verificare che il cliente rispetti soglie di rischio predeterminate, mantenere la capacità di sospendere l’accesso istantaneamente e notificare il regime alla Consob e al gestore del mercato.
Partecipazione alle controparti centrali
Il comma 3 disciplina la partecipazione alle controparti centrali (CCP), strutture che si interpongono tra acquirente e venditore garantendo il regolamento delle operazioni. Le condizioni di partecipazione alle CCP devono essere trasparenti e non discriminatorie; la Consob può stabilire ulteriori requisiti. L’accesso alle CCP è cruciale per gli intermediari che vogliono offrire servizi di esecuzione su mercati che richiedono il clearing centralizzato.
Domande frequenti
Cosa deve fare Alfa SIM che utilizza un algoritmo di market making?
Deve notificare l’attività algoritmica alla Consob e al gestore della sede di negoziazione, dotarsi di controlli di rischio adeguati (soglie di negoziazione, kill switch), conservare registrazioni degli ordini con algo flag, e verificare che l’algoritmo non inviì ordini che pregiudichino l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
Cos'è il kill switch e quando va attivato?
Il kill switch è un meccanismo che annulla istantaneamente tutti gli ordini aperti dell’algoritmo e ne blocca l’invio di nuovi. Deve essere attivato in caso di malfunzionamento dell’algoritmo (loop di ordini, comportamento anomalo) o su richiesta della Consob o del gestore del mercato.
Un broker che offre DMA ai propri clienti rimane responsabile degli ordini?
Sì. Il broker che offre Direct Market Access rimane pienamente responsabile degli ordini trasmessi tramite la propria infrastruttura, anche se originati dal cliente. Deve fissare soglie di rischio per ciascun cliente DMA e mantenere la capacità di bloccare l’accesso istantaneamente.
Cosa sono le controparti centrali (CCP) e perché sono importanti?
Le CCP (es. Cassa di Compensazione e Garanzia, CC&G) si interpongono tra le parti di un contratto finanziario, garantendo il regolamento anche in caso di insolvenza di una controparte. La partecipazione alle CCP è obbligatoria per alcune categorie di derivati ai sensi del Regolamento EMIR.