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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato
In vigore dal 01/07/1998
1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . (73)
Vedi anche
→TUF art. 67 - Art. 67 TUF - Criteri generali di accesso degli operatori→TUF art. 67-ter - Art. 67 ter TUF - Negoziazione algoritmica, accesso elettronico d…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 62 novies TUF – (Poteri ispettivi)→Art. 62 octies TUF – (Poteri informativi e di indagine)→Art. 62 septies TUF – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetar…→Art. 62 sexies TUF – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull’…→Art. 62 quinquies TUF – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea diretta…→Art. 62 quater TUF – Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione al…→Art. 62 ter TUF – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 67 bis del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) si colloca nella disciplina dei mercati regolamentati e regola un profilo essenziale del rapporto tra il gestore del mercato e l'autorità di vigilanza. La disposizione impone al gestore di comunicare immediatamente alla Consob le proprie decisioni in ordine all'ammissione, all'esclusione e alla sospensione degli operatori dalle negoziazioni. Si tratta di un obbligo informativo che salda l'autonomia gestionale del soggetto che organizza il mercato con la funzione pubblicistica di vigilanza affidata all'autorità. Va segnalato che il comma 2 dell'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, sicché il nucleo precettivo vigente si concentra sull'obbligo di comunicazione del primo comma.
Il flusso informativo verso la Consob
Il cuore della norma è il flusso informativo immediato dal gestore alla Consob. Le decisioni sull'accesso degli operatori - ammettere, escludere o sospendere - incidono direttamente sulla composizione del mercato e sulla sua operatività. Conoscere tempestivamente tali decisioni consente all'autorità di vigilanza di monitorare l'integrità delle negoziazioni e di intervenire, ove necessario, nell'esercizio dei propri poteri. L'aggettivo "immediatamente" non è privo di significato: esprime l'esigenza che la vigilanza non sconti ritardi che ne comprometterebbero l'efficacia.
Autonomia del gestore e funzione di vigilanza
La disposizione riflette l'equilibrio tipico della disciplina dei mercati regolamentati, in cui il gestore esercita poteri organizzativi e di ammissione secondo regole proprie, mentre la Consob conserva una funzione di controllo e di garanzia sul corretto funzionamento del mercato. L'obbligo di comunicazione non sottrae al gestore la responsabilità delle proprie scelte, ma le rende trasparenti nei confronti dell'autorità. In questo modo l'autonomia gestionale convive con la vigilanza pubblica, evitando che le decisioni sull'accesso restino confinate in una sfera priva di controllo esterno.
L'abrogazione del comma 2
L'intervento del D.Lgs. n. 47 del 2026, che ha abrogato il comma 2, va letto nel quadro del progressivo aggiornamento della disciplina dei mercati, anche in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di settore. L'abrogazione semplifica il testo, concentrando la portata dell'articolo sull'obbligo informativo del primo comma. L'interprete deve quindi prestare attenzione a non applicare la parte espunta e a coordinare la norma residua con le disposizioni di rango sovraordinato e con la restante disciplina del TUF in materia di mercati e di vigilanza.
Trasparenza e integrità del mercato
L'obbligo previsto dall'art. 67 bis serve un interesse che trascende il singolo operatore: la trasparenza e l'integrità complessiva del mercato. La possibilità per l'autorità di conoscere in tempo reale le variazioni nella platea degli operatori abilitati a negoziare è funzionale a prevenire e contrastare comportamenti pregiudizievoli per il corretto svolgimento delle negoziazioni e per la fiducia degli investitori. La norma è dunque un tassello del sistema di presidi che mira ad assicurare mercati ordinati ed efficienti.
Profili applicativi per il gestore
Sul piano operativo, il gestore deve dotarsi di procedure che assicurino la comunicazione tempestiva alla Consob di ogni decisione rilevante in tema di accesso degli operatori. La tracciabilità di tali comunicazioni è opportuna sia per dimostrare l'adempimento dell'obbligo, sia per ricostruire, in caso di verifica, la sequenza delle decisioni assunte. La mancata o tardiva comunicazione si pone in tensione con la funzione di vigilanza e può esporre il gestore alle conseguenze previste dal sistema di controllo.
Il ruolo della Consob nella vigilanza sui mercati
L'obbligo informativo previsto dalla norma va inquadrato nella più ampia funzione di vigilanza che il Testo unico della finanza affida alla Consob sui mercati regolamentati. Tale funzione mira ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle negoziazioni, la trasparenza e la tutela degli investitori. In questo contesto, le informazioni sulle variazioni nella platea degli operatori abilitati costituiscono un dato rilevante: consentono all'autorità di mantenere una rappresentazione aggiornata del mercato e di esercitare i propri poteri in modo informato. L'art. 67 bis è dunque un anello di un sistema di flussi informativi che alimentano la vigilanza.
L'autonomia organizzativa del gestore del mercato
La disciplina dei mercati regolamentati riconosce al gestore un'ampia autonomia organizzativa: è il gestore a stabilire le regole di accesso e a decidere ammissioni, sospensioni ed esclusioni degli operatori secondo i propri assetti. Questa autonomia non è incompatibile con la vigilanza pubblica, ma vi si coordina: il gestore decide, l'autorità è informata e controlla. L'obbligo di comunicazione immediata realizza proprio questo coordinamento, evitando che l'autonomia gestionale si traduca in opacità. Il modello riflette un equilibrio tra efficienza dell'organizzazione del mercato e tutela degli interessi pubblici sottesi al suo funzionamento.
Coordinamento con il quadro normativo di settore
L'abrogazione del comma 2 a opera del D.Lgs. n. 47 del 2026 si inserisce in un percorso di adeguamento della disciplina dei mercati che impone all'interprete particolare attenzione al coordinamento tra le fonti. Il TUF opera infatti in un contesto in cui rilevano anche previsioni di rango sovraordinato e norme tecniche di dettaglio. Nel ricostruire la portata vigente dell'art. 67 bis occorre dunque verificare l'effettivo perimetro applicativo della norma residua e il suo raccordo con le altre disposizioni in materia di mercati e di vigilanza, evitando di applicare la parte espunta e assicurando una lettura sistematicamente aggiornata.
Una lettura d'insieme
Pur nella sua sinteticità, l'art. 67 bis TUF esprime un principio di fondo: le decisioni che modificano l'accesso degli operatori a un mercato regolamentato non possono restare opache rispetto all'autorità di vigilanza. L'obbligo di comunicazione immediata, oggi epurato del comma 2 abrogato, mantiene intatta la sua ragion d'essere, ponendosi a servizio della trasparenza e dell'integrità delle negoziazioni.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob
Il Regolamento Mercati Consob n. 20249/2017 dà attuazione all'art. 67-bis TUF, stabilendo che le società di gestione del mercato possono sospendere o escludere dalla negoziazione gli operatori che cessino di rispettare le regole del mercato regolamentato, nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e obiettività. Consob deve essere informata di ogni provvedimento di sospensione o esclusione.
Delibera Consob
La delibera n. 22144 ha apportato modifiche al Regolamento Mercati in tema di requisiti per l'ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori dai mercati regolamentati italiani, aggiornando la disciplina secondaria dell'art. 67-bis TUF per tener conto dell'evoluzione del quadro normativo MiFID II.
Domande frequenti
Che cosa deve comunicare il gestore del mercato alla Consob secondo l'art. 67 bis TUF?
Deve comunicare immediatamente le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni sul mercato regolamentato.
Perché la comunicazione deve essere immediata?
Perché la tempestività consente alla Consob di esercitare in tempo utile la vigilanza sull'integrità delle negoziazioni e di intervenire, ove necessario, con i propri poteri.
Il comma 2 dell'art. 67 bis è ancora in vigore?
No. Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, sicché la portata dell'articolo si concentra ora sull'obbligo di comunicazione del comma 1.
L'obbligo di comunicazione limita l'autonomia del gestore?
Non sottrae al gestore la responsabilità delle proprie decisioni, ma le rende trasparenti verso l'autorità: autonomia gestionale e vigilanza pubblica convivono.
Quale interesse tutela la norma?
Tutela la trasparenza e l'integrità complessiva del mercato, a beneficio del corretto svolgimento delle negoziazioni e della fiducia degli investitori.