Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 79 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione dell’autorità competente

In vigore dal 01/07/1998

1. ((La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 .))

1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma

1. 2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d). ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’attività o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.))

2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma

1. (73)

In sintesi

  • La gestione di un APA (dispositivo di pubblicazione autorizzato) o di un ARM (meccanismo di segnalazione approvato) è soggetta ad autorizzazione preventiva della Consob ai sensi di MiFIR.
  • La Consob pubblica l’elenco dei soggetti autorizzati e vigila sul rispetto degli obblighi applicabili.
  • La revoca dell’autorizzazione avviene ai sensi degli artt. 27-sexies e 27-septies di MiFIR.
Indice dei contenuti

APA e ARM: i fornitori di servizi di dati

L’art. 79 TUF disciplina i «fornitori di servizi di dati»: i soggetti che svolgono funzioni essenziali per la trasparenza dei mercati finanziari. Gli APA (Approved Publication Arrangements) pubblicano le informazioni sulle operazioni per conto degli intermediari; gli ARM (Approved Reporting Mechanisms) trasmettono le segnalazioni delle operazioni alle autorità competenti per conto degli intermediari (transaction reporting). Entrambi sono intermediari tecnici essenziali nell’architettura di MiFIR.

Il regime autorizzativo

Il comma 1 subordina la gestione di APA e ARM all’autorizzazione preventiva della Consob. L’autorizzazione verifica che il soggetto abbia i requisiti tecnici, organizzativi e finanziari per svolgere le funzioni in modo affidabile e continuativo. La Consob revoca l’autorizzazione nei casi previsti dagli artt. 27-sexies (mancato avvio dell’attività entro 12 mesi, rinuncia) e 27-septies, paragrafo 4 (gravi violazioni, false dichiarazioni) di MiFIR.

Pubblicazione dell’elenco e vigilanza

La Consob pubblica e aggiorna l’elenco dei soggetti autorizzati, garantendo trasparenza sulla qualità dei data provider disponibili sul mercato. Vigila sul rispetto degli obblighi applicabili, continuità del servizio, accuratezza dei dati, accesso non discriminatorio, attraverso i poteri informativi e ispettivi previsti dal TUF.

Domande frequenti

Cosa fa un ARM (meccanismo di segnalazione approvato)?

Un ARM trasmette alla Consob le segnalazioni delle operazioni (transaction reports) per conto degli intermediari. MiFIR impone agli intermediari di segnalare tutte le operazioni concluse entro la fine della giornata lavorativa; possono farlo direttamente o tramite un ARM autorizzato.

Un’impresa di investimento può essere sia APA che ARM?

Sì. Un soggetto può essere autorizzato come APA e ARM contemporaneamente, svolte come servizi distinti. Deve disporre di sistemi tecnici separati e rispettare i requisiti organizzativi specifici per ciascuna funzione.

Alfa SIM può segnalare le proprie operazioni direttamente alla Consob senza usare un ARM?

Sì. Il ricorso a un ARM è facoltativo: gli intermediari possono segnalare direttamente le operazioni alla Consob tramite i sistemi informativi ufficiali, purché rispettino i requisiti tecnici e di formato previsti dai regolamenti tecnici ESMA.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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