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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 . ))
Vedi anche
→TUF art. 79-bis - Art. 79 bis decies TUF - (Crisi)→TUF art. 79-quaterdecies - Art. 79 quaterdecies TUF - Finalità e poteri di vigilanza→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 68 ter TUF – (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle po…→Art. 68 bis TUF – (Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni i…→Art. 68 TUF – Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci→Art. 67 ter TUF – Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazio…→Art. 67 bis TUF – Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato…→Art. 67 TUF – Criteri generali di accesso degli operatori→Art. 66 quinquies TUF – (Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercat…
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 79-terdecies del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e una disposizione di raccordo fra l'ordinamento italiano e il diritto dell'Unione europea. Il suo testo e essenziale: la Banca d'Italia e la Consob sono le autorita rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014. In poche righe, la norma compie un'operazione di designazione: indica quali autorita nazionali rivestono il ruolo di autorita rilevanti nel quadro del Regolamento europeo sui depositari centrali di titoli. Pur priva di un precetto sostanziale proprio, essa e indispensabile, perche senza tale designazione il regolamento europeo non potrebbe trovare concreta applicazione nell'ordinamento interno.
Il contesto: il Regolamento CSDR (UE) 909/2014
Il Regolamento UE n. 909/2014, noto come CSDR (Central Securities Depositories Regulation), ha armonizzato a livello europeo la disciplina dei depositari centrali di titoli e del regolamento delle operazioni in strumenti finanziari. I depositari centrali (CSD) sono infrastrutture cruciali del mercato: gestiscono i sistemi di regolamento titoli, custodiscono gli strumenti finanziari in forma dematerializzata e assicurano che le compravendite si concludano con il trasferimento effettivo dei titoli e del denaro. La loro corretta operativita e essenziale per la stabilita e l'integrita dei mercati. Il CSDR detta requisiti di autorizzazione, vigilanza e funzionamento di questi soggetti, prevedendo il coinvolgimento di diverse autorita nazionali.
Le autorita rilevanti dell'art. 12 CSDR
L'art. 12, paragrafo 1, lettera a), del CSDR individua, tra le autorita rilevanti, quelle responsabili della sorveglianza sul sistema di regolamento titoli gestito dal depositario centrale. Si tratta delle autorita che, accanto all'autorita competente in senso stretto, partecipano ai processi di autorizzazione e vigilanza del CSD per i profili di rispettiva attribuzione, in particolare quelli attinenti al funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi di regolamento. Il regolamento europeo non poteva nominare direttamente gli organismi nazionali di ciascuno Stato membro: ha quindi rimesso ai legislatori interni il compito di individuarli. L'art. 79-terdecies del TUF assolve esattamente questa funzione per l'Italia.
Il riparto fra Banca d'Italia e Consob
La scelta di designare congiuntamente Banca d'Italia e Consob non e casuale, ma riflette il modello di vigilanza per finalita che caratterizza l'ordinamento italiano dei mercati finanziari. Alla Banca d'Italia competono tipicamente i profili di stabilita, sana e prudente gestione e funzionamento ordinato dei sistemi; alla Consob quelli di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela degli investitori. In materia di infrastrutture post-negoziazione e di sistemi di regolamento titoli, entrambe le esigenze sono presenti: la solidita delle infrastrutture e l'efficienza dei sistemi rilevano per la stabilita, mentre la correttezza e l'affidabilita dei processi rilevano per la tutela del mercato e degli investitori. Designare entrambe come autorita rilevanti consente di coprire l'intero spettro dei profili di interesse pubblico coinvolti.
La tecnica del rinvio e il coordinamento multilivello
L'art. 79-terdecies e un esempio paradigmatico di come il diritto nazionale si intreccia con quello europeo. Il regolamento UE, direttamente applicabile, fissa la disciplina sostanziale; il legislatore nazionale interviene non per riscriverla, ma per agganciarla all'assetto istituzionale interno, designando le autorita competenti e rilevanti. Questa tecnica di coordinamento e tipica del diritto dei mercati finanziari, dove il livello europeo detta le regole e il livello nazionale ne assicura l'applicazione attraverso le proprie autorita. La norma va dunque letta in combinazione con il CSDR e con le altre disposizioni del TUF che individuano competenze e poteri di Banca d'Italia e Consob in materia di infrastrutture di mercato.
Perche una norma di servizio e importante
A prima vista l'art. 79-terdecies puo apparire una mera formalita. In realta la sua funzione e sostanziale sul piano applicativo. In assenza di una designazione chiara, sorgerebbero incertezze su quale autorita nazionale debba intervenire nei procedimenti previsti dal CSDR, con possibili vuoti o sovrapposizioni di competenza. La certezza su chi fa cosa e un valore in se nel diritto della vigilanza: gli operatori devono sapere a quale autorita rivolgersi e quali soggetti pubblici vigilano sulle infrastrutture che utilizzano. L'art. 79-terdecies fornisce questa certezza, contribuendo all'ordinato funzionamento del sistema post-negoziazione italiano nel quadro europeo.
Collocazione sistematica nel TUF
La disposizione si colloca nella parte del TUF dedicata alla gestione accentrata e ai sistemi di regolamento, riformata per adeguare l'ordinamento interno al CSDR. Si accompagna ad altre norme della stessa serie (terdecies, quaterdecies e simili), introdotte per recepire e coordinare la disciplina europea sui depositari centrali. Comprendere l'art. 79-terdecies significa quindi cogliere il modo in cui l'Italia ha integrato nel proprio sistema il regolamento europeo sulle infrastrutture di post-trading, mantenendo il caratteristico riparto di competenze fra l'autorita di stabilita e quella di trasparenza dei mercati.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Consob
Domande frequenti
Quali sono le autorita rilevanti individuate dall'art. 79-terdecies?
La Banca d'Italia e la Consob, designate come autorita rilevanti ai sensi dell'art. 12, par. 1, lett. a), del Regolamento UE n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli.
Che cos'e il Regolamento UE 909/2014?
E il CSDR, il regolamento europeo che armonizza la disciplina dei depositari centrali di titoli (CSD) e del regolamento delle operazioni su strumenti finanziari, infrastrutture cruciali per la stabilita dei mercati.
Perche sono designate due autorita e non una?
Per il modello italiano di vigilanza per finalita: alla Banca d'Italia spettano i profili di stabilita e funzionamento dei sistemi, alla Consob quelli di trasparenza e tutela degli investitori. Entrambe rilevano per le infrastrutture di regolamento.
L'art. 79-terdecies contiene una regola sostanziale?
No, e una norma di coordinamento: non detta precetti propri, ma designa le autorita nazionali competenti per i profili richiamati dal regolamento europeo, rendendolo applicabile in Italia.
Perche serve una norma di sola designazione?
Perche il regolamento UE non poteva nominare gli organismi di ciascuno Stato. Senza la designazione interna ci sarebbero incertezze su quale autorita debba intervenire: la norma garantisce certezza su chi fa cosa.
Fonti consultate: 1 fonte verificate