- Per applicare i requisiti di trasparenza MiFIR e determinare lo status di internalizzatore sistematico, la Consob può chiedere informazioni a sedi di negoziazione, dispositivi di pubblicazione autorizzati e fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione.
- La Consob determina con regolamento le modalità e i termini delle richieste informative.
Art. 78 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione
In vigore dal 01/07/1998
1. Al fine dell’applicazione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione imposti ((dagli articoli da 3 a 11-bis)) e da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell’implementazione del regime previsto dall’articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con l’obbligo di negoziazione su strumenti derivati, nonché per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, la Consob, secondo le modalità e i termini dalla stessa determinati con regolamento, può chiedere informazioni: a) alle sedi di negoziazione; b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.
2. Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni sul proprio sito internet.
3. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Banca d’Italia nel presente capo, ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob alla Banca d’Italia secondo il contenuto, le modalità e i tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto dall’articolo 62-ter, comma
4. (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 78 Codice Civile: Affinita'
- Articolo 78 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 78 Codice del Consumo: Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti
- Articolo 78 Codice della Strada: Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
- Articolo 78 Codice di Procedura Penale: Formalità della costituzione di parte civile
- Articolo 78 Codice Penale: (Limiti degli aumenti delle pene principali)
Poteri informativi per l’applicazione di MiFIR
L’art. 78 TUF attribuisce alla Consob poteri informativi specifici per l’applicazione del quadro di trasparenza MiFIR. La norma è necessaria perché l’applicazione di MiFIR richiede dati quantitativi precisi, volumi di negoziazione, quote di mercato, soglie di liquidità, che solo i soggetti direttamente coinvolti nella negoziazione e nella pubblicazione dei dati possono fornire.
I soggetti destinatari delle richieste informative
La Consob può rivolgere richieste di informazioni a tre categorie di soggetti: (a) sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF), per dati sulle negoziazioni e sui requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione; (b) dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA, Approved Publication Arrangements), soggetti che pubblicano le informazioni per conto degli intermediari ai sensi di MiFIR; (c) fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP, Consolidated Tape Provider), che aggregano i dati di tutti i mercati in un’unica fonte.
Utilizzo dei dati
I dati raccolti servono sia per verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza, sia per determinare se un’impresa di investimento soddisfa i requisiti quantitativi dell’internalizzatore sistematico, sia per implementare il regime di Volume Cap (MiFIR) che limita il volume di negoziazioni eseguite con esenzioni dalla trasparenza.
Domande frequenti
Cosa sono i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA)?
Gli APA (Approved Publication Arrangements) sono soggetti autorizzati che pubblicano le informazioni post-negoziazione per conto delle imprese di investimento. Invece di pubblicare i dati direttamente, gli intermediari possono delegare agli APA questa funzione. Gli APA sono autorizzati dalla Consob.
Cosa è il Consolidated Tape Provider (CTP) e perché è importante?
Il CTP è un fornitore autorizzato che aggrega tutti i dati di negoziazione provenienti da tutte le sedi europee in un’unica fonte consolidata. MiFIR 2.0 ha introdotto il CTP europeo obbligatorio per le azioni, che consente a tutti gli operatori di avere una visione completa del mercato senza dover aggregare dati da decine di fonti diverse.
Perché la Consob ha bisogno di dati dai gestori dei mercati per determinare se un’impresa è IS?
Lo status di internalizzatore sistematico dipende dalla quota dell’intermediario nelle negoziazioni OTC di un determinato strumento rispetto al totale europeo. Questo calcolo richiede dati aggregati sulle negoziazioni provenienti da tutte le sedi, che solo i gestori e gli APA possono fornire.