- Consob e Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali (CSD) stabiliti in Italia, ai sensi del Regolamento CSDR.
- La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la prestazione dei servizi di depositario centrale, l’estensione delle attività e le esternalizzazioni.
- Il colleggio delle autorità competenti è presieduto dalla Consob per i depositari centrali italiani.
Art. 79 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 , secondo quanto disposto dai capi I e II.
2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualità di depositario centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica, nonché l’estensione delle attività o l’esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 20 del regolamento di cui al comma
1. 3. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario, nonché a designare una o più banche o depositari centrali italiani o UE e a estendere i menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall’articolo 55 del regolamento di cui al comma
1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 57 dell’indicato regolamento. (73)
4. La Consob comunica al soggetto richiedente l’esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e
3. 5. La Consob è l’autorità responsabile della cooperazione con le autorità competenti e le autorità rilevanti degli altri Stati membri, l’AESFEM e l’ABE. La medesima autorità è il punto di contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.
6. La Consob adotta, d’intesa con la Banca d’Italia, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e 27-bis, paragrafi 1, 6 e 8, del regolamento di cui al comma
1. 6-bis. Ai sensi dell’articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca d’Italia individuano e rendono pubblico l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.
7. La Consob esercita, ((sentita)) la Banca d’Italia, le competenze indicate dall’articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualità di autorità competente dello Stato membro d’origine e in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorità dello Stato membro d’origine o di quello ospitante e scambiano informazioni, ai sensi dell’articolo 24, del regolamento di cui al comma
1. Le predette autorità, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.
8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall’articolo 24-bis del regolamento di cui al comma
1. 9. La Consob esercita ((…)) le competenze indicate dall’articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma
1. 9-bis. La Consob può adottare, d’intesa con la Banca d’Italia, le disposizioni previste dall’articolo 4-undecies, comma
4. (73)
10. La Consob adotta, d’intesa con la Banca d’Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1.
L’autorizzazione dei depositari centrali italiani
L’art. 79-undecies TUF individua le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali (CSD) stabiliti in Italia. La norma attua l’art. 11 del Regolamento CSDR, che richiede a ogni Stato membro di designare le proprie autorità competenti. In Italia, la competenza è condivisa tra Consob e Banca d'Italia, con la Consob come autorità principale per il rilascio dell’autorizzazione.
Il procedimento di autorizzazione
Il comma 2 stabilisce che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la prestazione dei servizi di depositario centrale da parte di persone giuridiche stabilite in Italia. L'«intesa» richiede l’accordo di entrambe le autorità: in mancanza, l’autorizzazione non può essere rilasciata. Lo stesso regime si applica all’estensione delle attività (nuovi servizi) e alle esternalizzazioni a terzi di servizi principali.
Il college dei supervisori
La Consob presiede il collegio delle autorità competenti per i depositari centrali italiani, cui partecipano le autorità degli altri Paesi UE dove il depositario opera. Il college è il principale organo di vigilanza collegiale: approva le modifiche significative e si coordina sulle questioni transfrontaliere. Per i depositari centrali europei (come Euroclear) che operano anche in Italia, la Consob partecipa come autorità «rilevante».
Domande frequenti
Chi ha autorizzato Monte Titoli (ora Euroclear Italy) a operare come depositario centrale?
L’autorizzazione di Monte Titoli è stata rilasciata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi dell’art. 79-undecies TUF in attuazione del Regolamento CSDR. L’autorizzazione è stata notificata all’ESMA, che pubblica il registro europeo dei CSD autorizzati.
Un depositario centrale straniero può operare in Italia senza una nuova autorizzazione?
I depositari centrali di altri Stati UE possono prestare servizi in Italia tramite il passaporto europeo CSDR, previa notifica alle autorità italiane. I depositari centrali di Paesi terzi devono invece ottenere un riconoscimento dalla Commissione europea.
La Consob e la Banca d'Italia devono sempre essere d'accordo per autorizzare un CSD?
Sì. Il comma 2 richiede l’autorizzazione «d'intesa» con la Banca d'Italia: se le due autorità non raggiungono l’accordo, l’autorizzazione non può essere rilasciata. Questa clausola di coautorizzazione garantisce che entrambe le prospettive, vigilanza di mercato (Consob) e prudenziale (Banca d'Italia), siano integrate nella decisione.