← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla gestione accentrata e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi solo tramite gli intermediari.
  • I depositari centrali aprono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; gli intermediari tengono a loro volta i conti dei singoli titolari.
  • La registrazione nel conto del titolare ha effetto traslativo della titolarità degli strumenti finanziari.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari

In vigore dal 01/07/1998

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, ((i depositari centrali accendono)) per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.

3. L’intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all’articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell’intermediario stesso. In ogni altro caso l’intermediario fornisce comunicazione dell’avvenuta operazione all’intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all’esito del regolamento delle relative operazioni.

4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

La struttura a due livelli della gestione accentrata

L’art. 83-quater TUF disciplina la struttura fondamentale del sistema di gestione accentrata: un’architettura a due livelli in cui il depositario centrale (es. Euroclear Italy) tiene i conti degli intermediari, e ciascun intermediario tiene i conti dei propri clienti finali. Questa struttura piramidale è comune in tutta Europa e consente di gestire in modo efficiente miliardi di movimenti di titoli ogni anno.

Esclusività del canale degli intermediari

Il comma 1 stabilisce che il trasferimento degli strumenti finanziari e l’esercizio dei diritti patrimoniali possono avvenire solo tramite gli intermediari. Non è possibile per un azionista trasferire direttamente le proprie azioni senza passare attraverso un intermediario abilitato: la struttura del sistema richiede l’interposizione necessaria di un soggetto vigilato.

I conti dei depositari e degli intermediari

Il comma 2 disciplina i conti del depositario centrale: per ogni intermediario, il depositario apre un conto dove vengono registrati tutti i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite quell’intermediario. Il saldo di questi conti corrisponde alla somma di tutti gli strumenti finanziari detenuti dai clienti dell’intermediario. A sua volta, l’intermediario (comma 3) registra per ogni titolare di conto gli strumenti di sua pertinenza e i trasferimenti, gli atti di esercizio e le eventuali limitazioni dei diritti.

L’effetto traslativo della registrazione

La registrazione nel conto del titolare produce l’effetto traslativo della titolarità degli strumenti finanziari. Non è necessario alcun altro atto (consegna fisica, annotazione su registro cartaceo): il trasferimento si perfeziona con la registrazione contabile. Questo principio è fondamentale per la certezza giuridica dei trasferimenti.

Domande frequenti

Tizio può vendere le proprie azioni di Delta Quotata senza passare per un intermediario?

No. L’art. 83-quater stabilisce che il trasferimento degli strumenti finanziari in gestione accentrata può avvenire solo tramite intermediari abilitati. Tizio deve impartire l’ordine di vendita a Gamma Banca o ad Alfa SIM, che lo eseguirà sul mercato e registrerà il trasferimento.

Quando si perfeziona il trasferimento delle azioni comprate in Borsa?

Il trasferimento si perfeziona con la registrazione nel conto del nuovo titolare, che avviene al momento del settlement (T+2). L’operazione di borsa crea l’obbligo di trasferimento, ma la titolarità passa all’acquirente solo con la registrazione contabile, due giorni lavorativi dopo la negoziazione.

Cosa vede Euroclear Italy nei propri sistemi per le azioni di Delta Quotata?

Euroclear Italy vede i saldi dei conti degli intermediari (banche, SIM) che custodiscono azioni di Delta Quotata. Non vede direttamente i singoli azionisti: solo i loro intermediari. La struttura piramidale limita la visibilità del depositario centrale agli intermediari di primo livello.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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