Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 84 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati

In vigore dal 01/07/1998

1. L’immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall’ articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell’ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l’intervento in assemblea.

3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall’ articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall’articolo 89, comma

2. (35) ((68))

In sintesi

  • L’immissione nel sistema di gestione accentrata non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari.
  • Le rilevazioni che richiedono l’indicazione numerica dei certificati vengono effettuate tramite specie e quantità degli strumenti finanziari accentrati.
  • Restano fermi gli obblighi di rilevazione del libro dei soci per gli emittenti, anche in regime di gestione accentrata.
Indice dei contenuti

La continuità degli obblighi legali nell’accesso alla gestione accentrata

L’art. 84 TUF disciplina gli effetti dell’immissione degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata sui preesistenti obblighi legali. La norma chiarisce un principio fondamentale: la dematerializzazione degli strumenti finanziari non modifica gli obblighi di legge che derivano dalla titolarità di diritti su di essi.

Adattamento delle rilevazioni al sistema scritturale

Il comma 1 affronta il problema tecnico delle rilevazioni che richiedono la «indicazione numerica dei certificati»: nel sistema cartaceo, gli obblighi di legge spesso richiedevano di indicare i numeri dei certificati azionari. Nel sistema scritturale, non esistono certificati numerati: la norma adatta queste prescrizioni richiedendo l’indicazione della specie (tipo di strumento) e della quantità. Questo adattamento assicura che la dematerializzazione non crei lacune negli adempimenti normativi.

Mantenimento del libro dei soci

Il comma 2 conferma che restano fermi gli obblighi di rilevazione e aggiornamento del libro dei soci previsti dalla legge n. 1745/1962, nonostante la gestione accentrata. La norma chiarisce che l’emittente non può giustificare l’omessa tenuta del libro dei soci invocando il fatto che le azioni sono in gestione accentrata.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Se la legge richiede l’indicazione del numero dei certificati azionari per un adempimento fiscale, cosa fa Delta Quotata in regime dematerializzato?

Ai sensi dell’art. 84 TUF, l’indicazione richiesta si effettua tramite la specie e la quantità degli strumenti finanziari (es. 'n. 1.000 azioni ordinarie Delta Quotata') anziché i numeri dei certificati, che non esistono nel sistema scritturale.

Delta Quotata può smettere di tenere il libro dei soci perché le azioni sono in gestione accentrata?

No. L’art. 84, comma 2, conferma che l’obbligo di tenuta del libro dei soci si mantiene anche in regime di gestione accentrata. La gestione accentrata modifica le modalità di aggiornamento (tramite comunicazioni degli intermediari), non elimina l’obbligo.

Come si eseguono le formalità legali che richiedono il «numero dei certificati» in regime di dematerializzazione?

Ai sensi dell’art. 84 TUF, la formalità si effettua con l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari. Il numero di conto, l’intestazione e le risultanze dell’intermediario sostituiscono integralmente il certificato cartaceo per ogni adempimento civile, fiscale e amministrativo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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