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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli emittenti italiani con azioni quotate hanno il diritto di richiedere l’identificazione degli azionisti che detengono più dello 0,5% del capitale con diritto di voto, tramite la catena di intermediari.
  • La richiesta di identificazione percorre la catena degli intermediari fino all’azionista finale e deve essere evasa entro i termini previsti dal regolamento.
  • I dati identificativi comunicati possono essere usati dall’emittente solo per facilitare la comunicazione con gli azionisti e l’esercizio dei diritti sociali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Identificazione degli azionisti

In vigore dal 01/07/1998

((1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 4-bis, l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall’emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell’emittente.)) ((89))

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all’emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, con regolamento. ((89)) ((2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea.)) ((89)) ((3. L’emittente è tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma

1. I relativi costi sono ripartiti tra l’emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all’esigenza di non incentivare l’uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l’obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.)) ((89))

4. ((Gli emittenti)) pubblicano tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno notizia dell’avvenuta presentazione dell’istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma

3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l’obbligo di aggiornamento del libro soci. ((89)) ((5. Gli statuti delle società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell’emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.)) ((89))

Il diritto di identificazione degli azionisti

L’art. 83-duodecies TUF recepisce la Shareholder Rights Directive II (direttiva 2017/828/UE), che ha introdotto il diritto degli emittenti di conoscere l’identità dei propri azionisti. Nelle strutture di custodia dematerializzata, gli emittenti non conoscono direttamente i propri azionisti: conoscono solo gli intermediari (banche, SIM) che tengono i conti titoli. La norma crea un meccanismo di trasparenza che consente agli emittenti di «vedere attraverso» la catena degli intermediari.

La soglia dell’identificazione

Il diritto di identificazione si esercita per gli azionisti che detengono più dello 0,5% del capitale con diritto di voto. La soglia è intenzionalmente bassa: ha lo scopo di identificare i principali azionisti senza sovraccaricare gli intermediari con richieste per azionisti minuti che avrebbero scarso interesse pratico per l’emittente.

Il meccanismo di look-through

La richiesta di identificazione percorre la catena degli intermediari: il depositario centrale trasmette la richiesta all’intermediario di primo livello, che la trasmette al successivo, fino all’intermediario che conosce l’identità dell’azionista finale. Ogni intermediario è tenuto a rispondere entro i termini previsti dal regolamento, e la catena di trasmissione deve avvenire in modo rapido per assicurare informazioni aggiornate all’emittente.

Limitazione dell’uso dei dati

I dati identificativi ottenuti possono essere usati dall’emittente esclusivamente per facilitare la comunicazione con gli azionisti e l’esercizio dei diritti sociali (es. invio di convocazioni assembleari, distribuzione di documenti informativi). È vietato qualsiasi altro uso, in particolare a fini commerciali. Gli azionisti istituzionali e i fondi hanno un interesse a non vedere i propri dati identificativi diffusi al di là di questi scopi.

Domande frequenti

Delta Quotata S.p.A. può sapere chi sono i propri azionisti in vista di un’assemblea?

Sì. Ai sensi dell’art. 83-duodecies, Delta Quotata può richiedere l’identificazione degli azionisti che detengono più dello 0,5% del capitale con diritto di voto. La richiesta percorre la catena degli intermediari fino all’azionista finale.

Gli intermediari sono obbligati a rispondere alla richiesta di identificazione degli azionisti?

Sì. Gli intermediari sono tenuti a rispondere alle richieste di identificazione entro i termini fissati dal regolamento Consob-Banca d'Italia. Il rifiuto o il ritardo ingiustificato costituisce inadempimento degli obblighi normativi.

Un fondo hedge straniero che detiene l'1% di Delta Quotata deve essere identificato?

Sì. La soglia dello 0,5% include tutti i soggetti, italiani e stranieri, che detengono azioni attraverso intermediari che operano in Italia o in altri Paesi UE. Il fondo hedge deve essere identificato dall’intermediario che tiene le sue azioni.

I dati identificativi degli azionisti possono essere pubblicati?

No. L’art. 83-duodecies prevede che i dati identificativi ottenuti possano essere usati dall’emittente solo per facilitare la comunicazione con gli azionisti e l’esercizio dei diritti sociali. La pubblicazione dei dati in contesti diversi costituisce una violazione delle norme sull’uso dei dati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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