Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 83 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ambito di applicazione

In vigore dal 01/07/1998

((1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell’Unione europea con il consenso dell’emittente possono esistere solo in forma scritturale.)) ((68)) ((1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 .)) ((68))

2. ((…)) il regolamento indicato dall’articolo ((82, comma 2)) , può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1 ((, al fine di agevolarne la circolazione.)) ((68)) ((3. L’emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 può volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.))

In sintesi

  • I valori mobiliari regolati dalla legge italiana e ammessi alla negoziazione su sedi di negoziazione italiane o europee con il consenso dell’emittente possono esistere solo in forma scritturale (dematerializzata).
  • L’obbligo può essere assolto tramite emissione diretta o immissione in regime di dematerializzazione presso un depositario centrale italiano o un CSD di altro Stato UE autorizzato alla prestazione transfrontaliera in Italia.
Indice dei contenuti

Il principio di obbligatoria dematerializzazione

L’art. 83-bis TUF sancisce il principio fondamentale della dematerializzazione obbligatoria: i valori mobiliari regolati dalla legge italiana e ammessi alla negoziazione su sedi di negoziazione (con il consenso dell’emittente) possono esistere solo in forma scritturale. Non è possibile emettere certificati cartacei: gli strumenti finanziari esistono esclusivamente come registrazioni elettroniche.

Ratio della dematerializzazione obbligatoria

La dematerializzazione obbligatoria risolve i problemi storici connessi alla circolazione fisica dei titoli: rischio di smarrimento, furto e falsificazione dei certificati, lentezza del trasferimento fisico, impossibilità di gestire in modo efficiente le operazioni di corporate action (distribuzione di dividendi, aumenti di capitale, fusioni). Il sistema scritturale consente il regolamento delle operazioni in T+2 e gestisce automaticamente migliaia di operazioni societarie all’anno.

Modalità di dematerializzazione

Il comma 1-bis prevede due modalità alternative: (i) emissione diretta in forma scritturale presso un depositario centrale italiano (es. Euroclear Italy) o un CSD straniero autorizzato alla prestazione transfrontaliera in Italia ai sensi dell’art. 23 CSDR; (ii) immissione in regime di dematerializzazione, cioè la conversione di titoli già emessi in forma cartacea nel sistema scritturale. La scelta tra le modalità dipende dalla struttura dell’emissione e dalle esigenze operative dell’emittente.

Valori mobiliari esclusi

L’obbligo di dematerializzazione si applica ai valori mobiliari «ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente». Ne sono quindi esclusi gli strumenti finanziari non quotati o ammessi senza consenso dell’emittente (es. depositary receipts), che possono ancora esistere in forma cartacea. Per questi ultimi, la dematerializzazione è facoltativa.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Consob - Banca d'Italia

Regolamento post-trading (Delibera Consob n. 8.2.2018 - Provvedimento Banca d'Italia 8 febbraio 2018), in vigore dal 23 gennaio 2023

Regolamento congiunto adottato in attuazione dell'art. 83-bis, comma 1, TUF, che definisce l'ambito di applicazione del regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari e le condizioni per l'accesso ai servizi di gestione accentrata nelle infrastrutture di post-trading.

Regolamento Banca d'Italia

Banca d'Italia - Gestione accentrata dei titoli

Disciplina Banca d'Italia sui servizi di gestione accentrata applicabili agli strumenti finanziari rientranti nell'ambito di cui all'art. 83-bis TUF, con indicazioni sui requisiti operativi dei depositari centrali e delle infrastrutture di liquidazione.

Domande frequenti

Le azioni di Delta Quotata possono esistere in forma cartacea?

No. Se Delta Quotata è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato con il consenso dell’emittente, l’art. 83-bis TUF impone che le sue azioni esistano solo in forma scritturale (elettronica), registrate nel sistema di gestione accentrata di Euroclear Italy.

Un emittente italiano può scegliere di usare un depositario centrale straniero?

Sì. Il comma 1-bis consente l’emissione diretta presso un CSD di un altro Stato UE autorizzato alla prestazione transfrontaliera in Italia ai sensi dell’art. 23 CSDR. Euroclear Bank (Belgio), Clearstream Banking (Lussemburgo) e altri CSD europei possono quindi servire emittenti italiani.

Se un azionista ha ancora i vecchi certificati cartacei di una società ora quotata, cosa deve fare?

Deve convertirli nel sistema scritturale attraverso la procedura di dematerializzazione presso il proprio intermediario (banca o SIM). I certificati cartacei non sono più idonei a rappresentare la proprietà di azioni quotate: dopo la dematerializzazione, la titolarità risulta esclusivamente dalle registrazioni contabili.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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