← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • In deroga alla normativa fiscale sulla ritenuta alla fonte sui dividendi, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni è determinata con riferimento alle evidenze contabili alla data di chiusura individuata dall’emittente.
  • L’emittente stabilisce la data di riferimento e le modalità del pagamento dei dividendi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Pagamento dei dividendi

In vigore dal 01/07/1998

1. In deroga all’ articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all’articolo 83-quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall’emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento. ((68))

La distribuzione dei dividendi nel sistema dematerializzato

L’art. 83-terdecies TUF disciplina il pagamento dei dividendi e delle altre distribuzioni (es. rimborso parziale del capitale, distribuzione di riserve) nel sistema di gestione accentrata. La norma adatta la disciplina ordinaria della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (sulla ritenuta alla fonte sui dividendi) alle particolarità del sistema scritturale.

La data di riferimento per il pagamento

La legittimazione al pagamento degli utili è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall’emittente come data di stacco. Chi è titolare delle azioni alla data di stacco del dividendo ha diritto a riceverlo; chi acquista le azioni dopo tale data non riceve il dividendo per quella distribuzione.

Deroga alla legge del 1962

La norma deroga all’art. 4 della legge n. 1745/1962 che disciplina tradizionalmente le ritenute alla fonte sui dividendi. La deroga è necessaria perché nel sistema dematerializzato non circolano «cedole» fisiche come nelle azioni cartacee: la distribuzione avviene attraverso un flusso contabile dal depositario centrale agli intermediari, e da questi ai titolari dei conti. L’emittente stabilisce le modalità operative del pagamento nel sistema scritturale.

Domande frequenti

Tizio vende le azioni di Delta Quotata il giorno prima dello stacco del dividendo: riceve il dividendo?

No. La legittimazione al pagamento del dividendo è determinata dalla titolarità alla chiusura della giornata contabile individuata dall’emittente come data di stacco. Tizio, avendo venduto prima dello stacco, non è titolare alla data rilevante e non riceve il dividendo.

Come viene distribuito materialmente il dividendo tramite il sistema accentrato?

Delta Quotata versa il dividendo al depositario centrale (Euroclear Italy), che lo distribuisce pro-quota agli intermediari in base ai loro saldi. Gli intermediari accreditano il dividendo sui conti dei singoli azionisti. L’operazione avviene automaticamente, senza che l’azionista debba fare nulla.

L’emittente può scegliere liberamente la data di stacco del dividendo?

L’emittente ha una certa flessibilità nella scelta della data, nel rispetto del calendario di negoziazione della borsa e dei termini previsti dal regolamento del mercato per le operazioni di corporate action. In pratica, la data è concordata con Euroclear Italy e il gestore del mercato per assicurare la corretta esecuzione tecnica.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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