- Il titolare del conto registrato ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati.
- Chi ottiene la registrazione in buona fede e in base a titolo idoneo non è soggetto a pretese o azioni di precedenti titolari (protezione dell’acquirente di buona fede).
- Il titolare può fare certificare la propria titolarità dall’intermediario per l’esercizio dei diritti.
Art. 83 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Diritti del titolare del conto
In vigore dal 01/07/1998
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell’articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.
3. Salvo quanto previsto all’articolo 83-sexies, la legittimazione all’esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall’esibizione di certificazioni o da comunicazioni all’emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità ((alle)) proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l’indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 82, comma
2. (73)
4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
4-bis. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all’esercizio degli stessi diritti.
La registrazione come fonte della legittimazione
L’art. 83-quinquies TUF disciplina i diritti del titolare del conto, stabilendo che la registrazione nel conto titoli è la fonte della legittimazione all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari. Non sono necessari altri elementi: la registrazione nel conto è titolo sufficiente per esercitare il diritto di voto, ricevere i dividendi, partecipare ad aumenti di capitale.
Protezione dell’acquirente di buona fede
Il comma 2 introduce una tutela fondamentale per la certezza delle transazioni: chi ha ottenuto la registrazione in buona fede e in base a un titolo idoneo non può essere espropriato da pretese di precedenti titolari. Questa norma è l’equivalente, per i titoli dematerializzati, della regola dell’art. 1153 c.c. sull’acquisto a non domino dei beni mobili: il sistema di gestione accentrata garantisce sicurezza alle transazioni di massa che avvengono in borsa ogni giorno.
Certificazione della titolarità
Il comma 3 prevede che il titolare possa richiedere all’intermediario di certificare la propria titolarità degli strumenti finanziari per l’esercizio di specifici diritti (ad es. per partecipare a un’assemblea, per esercitare diritti di prelazione su un aumento di capitale). La certificazione ha carattere dichiarativo: attesta la situazione contabile alla data indicata, senza effetti traslativi.
Domande frequenti
Tizio compra azioni di Delta Quotata in borsa, poi scopre che il venditore non era legittimato a vendere: perde le azioni?
No. L’art. 83-quinquies, comma 2, protegge Tizio: avendo acquistato in buona fede e in base a un titolo idoneo (contratto di compravendita di borsa), non è soggetto alle pretese del precedente titolare. La certezza delle transazioni di mercato prevale sulle pretese del venditore non legittimato.
La registrazione nel conto titoli equivale al possesso fisico delle vecchie azioni cartacee?
Sì, in termini di legittimazione. La registrazione nel conto titoli dematerializzato produce gli stessi effetti giuridici del possesso del certificato cartaceo: attribuisce la legittimazione piena all’esercizio dei diritti societari e alla disposizione delle azioni.
A cosa serve la certificazione rilasciata dall’intermediario?
La certificazione attesta la titolarità degli strumenti finanziari alla data indicata ed è necessaria per l’esercizio di alcuni diritti: partecipazione all’assemblea (record date), esercizio dei diritti di opzione in un aumento di capitale, esecuzione di accordi con terzi che richiedono prova della titolarità.