Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 96 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Bilanci dell’emittente)

In vigore dal 01/07/1998

1. Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, l’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente nonché il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L’offerta non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.

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In sintesi

  • Nelle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, l’emittente deve allegare al prospetto i propri bilanci revisionati.
  • I bilanci (anche consolidati) approvati o redatti durante il periodo dell’offerta devono essere corredati da relazioni di revisione legale.
  • Il revisore deve essere iscritto nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Indice dei contenuti

L’obbligo di revisione legale dei bilanci nel prospetto

L’art. 96 TUF disciplina un requisito specifico del prospetto per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli: l’obbligo di allegare i bilanci dell’emittente corredati dalle relazioni di revisione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).

Questa disposizione risponde a un’esigenza fondamentale di affidabilità dell’informazione finanziaria: i bilanci inseriti nel prospetto devono essere stati certificati da un professionista indipendente e qualificato, che ne attesta la conformità ai principi contabili applicabili e la correttezza delle informazioni rappresentate. L’investitore che legge il prospetto deve poter fare affidamento sui dati finanziari ivi contenuti, e la revisione legale costituisce il presidio istituzionale a questo scopo.

I bilanci oggetto della revisione

La norma fa riferimento a due categorie di bilanci: (i) l’ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto (bilanci «storici»); (ii) i bilanci approvati o redatti nel periodo dell’offerta (bilanci «correnti»). Questa doppia previsione garantisce che il prospetto contenga informazioni finanziarie aggiornate, evitando che l’investitore si basi su dati obsoleti per valutare l’emittente.

Nella pratica, per le offerte di durata pluriennale o che si sviluppano a cavallo di un esercizio, l’obbligo di revisione si estende anche ai bilanci redatti durante il periodo dell’offerta, con conseguente necessità di aggiornamento del prospetto tramite supplemento.

Il revisore legale iscritto nel registro MEF

La revisione deve essere effettuata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito ai sensi del D.Lgs. 39/2010, tenuto dal MEF. Questo requisito garantisce che il revisore sia soggetto alla supervisione delle autorità competenti (Ministero dell’economia, Consob per gli emittenti quotati) e rispetti i requisiti di indipendenza e competenza previsti dalla normativa sulla revisione legale.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Tutti gli emittenti che pubblicano un prospetto devono allegare bilanci revisionati?

L’art. 96 TUF si riferisce specificamente alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli. Per tali offerte, i bilanci devono essere corredati da relazioni di revisione di un revisore legale iscritto nel registro MEF.

Se durante il periodo dell’offerta l’emittente approva un nuovo bilancio, deve aggiornare il prospetto?

Sì. I bilanci approvati o redatti nel periodo dell’offerta devono essere corredati da relazioni di revisione e inclusi nel prospetto (tipicamente tramite supplemento), garantendo che l’informazione finanziaria rimanga aggiornata per tutta la durata dell’offerta.

Qualsiasi revisore può certificare i bilanci da inserire nel prospetto?

No. Il revisore (persona fisica o società) deve essere iscritto nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Questo garantisce che sia soggetto alla supervisione delle autorità competenti e rispetti i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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