← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le società italiane quotate target di OPA si astengono dal compiere atti che possano contrastare il successo dell’offerta, salvo autorizzazione assembleare.
  • L’obbligo di astensione decorre dalla comunicazione dell’OPA (art. 102 TUF) fino alla chiusura del periodo di adesione o al ritiro dell’offerta.
  • L’assemblea che autorizza le misure difensive è validamente costituita con il voto favorevole della maggioranza del capitale avente diritto di voto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Difese)

In vigore dal 01/07/1998

1. Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. L’obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando l’offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell’offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. (31)

1-bis. L’autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. (31)

1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e

1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. ((Tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento)) . (31)

2. L’avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l’assemblea.

Il principio di passività degli organi della target

L’art. 104 TUF disciplina il cosiddetto «principio di passività» (passivity rule), uno dei capisaldi della disciplina OPA europea, che impone agli organi sociali della società target di astenersi dal compiere atti o operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, senza previa autorizzazione dell’assemblea dei soci.

Questo principio risponde a una logica chiara: durante un’OPA sono gli azionisti, e non gli amministratori, i legittimi decisori sulla sorte del controllo della società. Gli amministratori potrebbero avere interessi propri contrari al successo dell’OPA (perdita del proprio incarico, preferenza per il management entrante ecc.) e, senza la passivity rule, potrebbero adottare misure difensive (emissione di nuove azioni per diluire l’offerente, cessione di asset strategici, golden parachute ecc.) che privano di fatto gli azionisti del diritto di valutare liberamente l’offerta.

L’ambito dell’obbligo di astensione

L’obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all’art. 102 TUF (avvio dell’OPA) fino alla chiusura del periodo di adesione o al ritiro dell’offerta. Nel periodo intermedio, qualsiasi atto che possa contrastare il successo dell’offerta richiede l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria (per gli atti di competenza gestionale) o straordinaria (per le delibere di competenza assembleare).

Il meccanismo di autorizzazione assembleare

L’assemblea che autorizza le misure difensive è validamente costituita e delibera con il quorum rafforzato previsto dalla norma: la maggioranza del capitale avente diritto di voto. Questo quorum, superiore a quello ordinario, garantisce che le misure difensive riflettano la volontà di una maggioranza qualificata degli azionisti, non solo di una minoranza organizzata. La delibera assembleare deve avvenire prima che gli amministratori pongano in essere l’atto difensivo; un’autorizzazione ex post non è sufficiente.

Domande frequenti

Cosa non possono fare gli amministratori di una società target durante un’OPA?

Non possono compiere atti o operazioni che possano contrastare il successo dell’offerta (es. emettere nuove azioni, cedere asset strategici, deliberare piani di stock option) senza la previa autorizzazione dell’assemblea dei soci, dalla comunicazione di avvio OPA alla chiusura del periodo di adesione.

L’assemblea può autorizzare misure difensive anche durante l’OPA?

Sì, con un quorum rafforzato: è richiesta la maggioranza del capitale avente diritto di voto (non la semplice maggioranza assembleare ordinaria). L’autorizzazione deve essere preventiva rispetto all’adozione della misura difensiva.

Il principio di passività si applica a tutte le società quotate o solo a quelle italiane?

L’art. 104 TUF si applica alle «società italiane quotate» come definite dall’art. 101-bis TUF (sede in Italia e titoli quotati su mercato UE regolamentato). Tuttavia, è possibile che lo statuto preveda la clausola di reciprocità ex art. 104-ter TUF, che può escludere l’applicazione della passivity rule in caso di OPA da parte di soggetti non soggetti a regole equivalenti.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.