Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 98 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi)

In vigore dal 01/07/1998

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1. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro d’origine, o di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro ospitante, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista, rispettivamente, dall’articolo 43 e dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione. ))

In sintesi

  • L'art. 98 TUF disciplina il momento di pubblicazione del prospetto nelle offerte al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi e FIA UE chiusi.
  • Riguarda le offerte per cui l'Italia e' Stato membro d'origine (FIA chiusi) o Stato membro ospitante (FIA UE chiusi).
  • Il prospetto può essere pubblicato solo dopo la conclusione delle procedure previste dagli articoli 43 e 44 TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.
  • La norma coordina la tutela informativa dell'offerta al pubblico con la disciplina di vigilanza sui fondi di investimento alternativi.
  • La sequenza garantisce che l'investitore riceva il prospetto solo quando l'organismo e' legittimato a commercializzare le quote in Italia.
Indice dei contenuti

L'articolo 98 del Testo Unico della Finanza si colloca nel delicato crocevia tra due corpi normativi distinti ma complementari: la disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, imperniata sul prospetto come strumento di tutela informativa dell'investitore, e la disciplina di vigilanza sui fondi di investimento alternativi, i cosiddetti FIA. La disposizione regola un aspetto apparentemente tecnico, il momento in cui il prospetto può essere pubblicato, ma che racchiude in se' una scelta di fondo di grande rilievo sistematico: la pubblicazione del prospetto non può precedere il completamento delle procedure che abilitano il fondo alla commercializzazione delle quote sul mercato italiano.

Il perimetro applicativo: FIA chiusi e FIA UE chiusi

La norma individua con precisione il proprio ambito di applicazione. Essa riguarda l'offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine, e l'offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro ospitante. La distinzione tra Stato d'origine e Stato ospitante e' tipica della disciplina europea sui gestori di fondi alternativi e riflette il principio del passaporto: il fondo nasce e viene autorizzato in uno Stato membro, ma può essere commercializzato anche in altri, secondo procedure di notifica e coordinamento tra le autorita' di vigilanza.

I fondi chiusi e la loro specificita'

Il riferimento ai FIA chiusi non e' casuale. I fondi chiusi si caratterizzano per un capitale predeterminato e per modalita' di entrata e uscita degli investitori più rigide rispetto ai fondi aperti. Questa struttura li rende particolarmente adatti a investimenti in attività meno liquide e a operazioni di raccolta presso il pubblico organizzate in finestre temporali definite. Proprio la natura dell'offerta, rivolta al pubblico e spesso accompagnata da una raccolta di adesioni in tempi serrati, giustifica l'esigenza di un coordinamento puntuale tra il momento informativo del prospetto e quello autorizzativo della commercializzazione.

Il rinvio agli articoli 43 e 44 TUF

Il fulcro della disposizione e' il rinvio alle procedure previste, rispettivamente, dall'articolo 43 e dall'articolo 44 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. Questi articoli disciplinano le condizioni e i procedimenti per la commercializzazione in Italia delle quote dei FIA, distinguendo a seconda che si tratti di fondi nazionali o di fondi UE per cui l'Italia funge da Stato ospitante. La norma stabilisce che il prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la relativa procedura: la pubblicazione segue, e non precede, il perfezionamento dell'iter che abilita alla commercializzazione.

La logica della sequenza temporale

Il significato della regola sta tutto nella sequenza che essa impone. Se il prospetto potesse essere pubblicato prima del completamento delle procedure degli articoli 43 e 44, si correrebbe il rischio di sollecitare il pubblico al risparmio per un prodotto non ancora legittimato alla commercializzazione in Italia. ciò esporrebbe gli investitori a un'offerta priva del necessario presupposto autorizzativo e potrebbe generare situazioni di incertezza qualora la procedura non si concludesse positivamente. Subordinando la pubblicazione del prospetto alla conclusione dell'iter, il legislatore assicura che lo strumento informativo raggiunga il pubblico solo quando l'offerta poggia su basi giuridiche complete.

Il prospetto come presidio di tutela dell'investitore

Il prospetto e' il documento centrale dell'offerta al pubblico: contiene le informazioni necessarie affinché l'investitore possa formulare un giudizio fondato sull'investimento proposto, sui rischi, sui costi e sulle caratteristiche del fondo. La sua pubblicazione segna il momento in cui l'offerta diventa pienamente operativa nei confronti del pubblico. Collocare questo momento al termine delle procedure di commercializzazione significa garantire che l'informazione diffusa sia coerente con lo stato effettivo dell'abilitazione del fondo, rafforzando l'affidamento del risparmiatore.

Coordinamento tra disciplina del prospetto e vigilanza sui gestori

La disposizione esprime in modo esemplare la necessita' di coordinamento tra il diritto del prospetto e quello dei gestori di fondi alternativi. Si tratta di due piani regolatori che perseguono finalita' parzialmente diverse, la trasparenza verso il pubblico l'uno, la stabilita' e il controllo dei gestori l'altro, ma che convergono nella tutela dell'investitore. L'art. 98 li salda imponendo che il presidio informativo del prospetto si attivi solo all'esito del presidio autorizzativo, in una logica di integrazione e non di sovrapposizione.

Le disposizioni di attuazione

La norma non si limita a richiamare gli articoli 43 e 44, ma fa riferimento anche alle relative disposizioni di attuazione. Questo rinvio e' significativo perché la disciplina di dettaglio delle procedure di commercializzazione dei FIA e' tipicamente affidata alla normativa secondaria e regolamentare delle autorita' di vigilanza. Per stabilire quando una procedura possa dirsi conclusa, e dunque quando il prospetto possa essere pubblicato, occorre dunque guardare non solo alle norme primarie del TUF, ma anche alle disposizioni attuative che ne specificano modalita', termini e adempimenti. Il gestore deve percio' avere riguardo all'intero corpus normativo, primario e secondario, che governa l'abilitazione alla commercializzazione, perché e' il completamento di quell'iter, nella sua interezza, a sbloccare la pubblicazione del documento informativo.

Rilievo operativo per gestori e collocatori

Per i gestori e i soggetti coinvolti nel collocamento, la norma traduce in un vincolo procedurale chiaro: la tempistica di pubblicazione del prospetto va pianificata avendo cura di completare prima le procedure richiamate dagli articoli 43 e 44 e dalle relative disposizioni di attuazione. Anticipare la diffusione del documento informativo rispetto a quel momento non solo violerebbe la disposizione, ma esporrebbe l'operazione a rischi di natura regolamentare. La corretta sequenza tra abilitazione alla commercializzazione e pubblicazione del prospetto e', dunque, un elemento da presidiare con attenzione fin dalla fase di strutturazione dell'offerta.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quando puo' essere pubblicato il prospetto di un FIA chiuso secondo l'art. 98 TUF?

Il prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 TUF e dalle relative disposizioni di attuazione, per i FIA chiusi per cui l'Italia e' Stato membro d'origine.

Qual e' la differenza tra Stato d'origine e Stato ospitante in questa norma?

Per i FIA chiusi nazionali l'Italia e' Stato d'origine e si applica la procedura dell'art. 43; per i FIA UE chiusi commercializzati in Italia, l'Italia e' Stato ospitante e si applica la procedura dell'art. 44.

Perche' la pubblicazione del prospetto segue le procedure degli articoli 43 e 44?

Per garantire che il prospetto raggiunga il pubblico solo quando il fondo e' effettivamente abilitato alla commercializzazione in Italia, evitando offerte prive del necessario presupposto autorizzativo.

Cosa sono i FIA chiusi?

Sono fondi di investimento alternativi a capitale predeterminato e con modalita' di entrata e uscita rigide, adatti a investimenti meno liquidi e a raccolte presso il pubblico in finestre temporali definite.

Quale funzione svolge il prospetto nell'offerta al pubblico?

Il prospetto e' il documento informativo che consente all'investitore di valutare rischi, costi e caratteristiche del fondo; la sua pubblicazione segna l'avvio operativo dell'offerta verso il pubblico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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