- L’offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob.
- Per gli OICVM italiani, alla comunicazione si allegano il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione.
- Per i FIA italiani aperti, FIA UE e non UE si allega la documentazione prevista dalla normativa specifica applicabile.
Art. 98 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (KID e prospetto)
In vigore dal 01/07/1998
1. L’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati ((il KID)) e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d’offerta individuata dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, lettera a-bis).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29 )) . ((
3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale. ))
4. Si applica l’articolo 94, commi 5, 6, 7 e
9. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29 )) . ((
5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall’articolo
42. ))
5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d’offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall’articolo 43 o dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.
La comunicazione preventiva alla Consob come presidio di trasparenza
L’art. 98-ter TUF prevede che ogni offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, siano essi OICVM italiani, FIA italiani aperti, FIA UE o FIA non UE, debba essere preceduta da una comunicazione preventiva alla Consob. Questa comunicazione costituisce il momento formale di avvio del processo distributivo e permette alla Consob di esercitare la propria funzione di vigilanza sin dalla fase preofferta.
Il KID e il prospetto per gli OICVM italiani
Per gli OICVM italiani (fondi comuni di investimento e SICAV armonizzati ai sensi della direttiva UCITS), alla comunicazione devono essere allegati il KID (Key Information Document, o in precedenza KIID) e il prospetto. Il KID è il documento sintetico standardizzato a livello europeo che fornisce le informazioni essenziali per gli investitori retail in modo chiaro, conciso e comparabile tra prodotti diversi. Il prospetto è invece il documento completo che contiene tutte le informazioni rilevanti sull’OICR.
La distinzione tra KID e prospetto riflette la duplice natura dell’informazione precontrattuale: il KID (o KIID) per la comprensione rapida e accessibile del prodotto, il prospetto per l’approfondimento da parte di investitori più sofisticati o che intendano compiere analisi dettagliate.
La documentazione per i FIA
Per i FIA italiani aperti, FIA UE e FIA non UE, la documentazione da allegare alla comunicazione è quella prevista dalla normativa specifica applicabile: principalmente la AIFMD e i relativi atti delegati, che disciplinano gli obblighi informativi precontrattuali del gestore di fondi alternativi verso i potenziali investitori. I FIA non UE devono rispettare le condizioni di commercializzazione previste dalla normativa italiana, che può essere più restrittiva rispetto a quella europea per i FIA extracomunitari.
Domande frequenti
Cosa deve comunicare alla Consob un gestore che vuole offrire al pubblico quote di un fondo comune italiano?
Deve inviare una comunicazione alla Consob allegando il KID e il prospetto del fondo destinati alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 98-ter TUF. Solo dopo questa comunicazione può avviare la distribuzione al pubblico.
Qual è la differenza tra KID e prospetto nella distribuzione degli OICVM?
Il KID (Key Information Document) è un documento breve e standardizzato a livello UE che fornisce le informazioni essenziali per gli investitori retail in forma accessibile. Il prospetto è il documento completo con tutte le informazioni sull’OICR, destinato a chi vuole approfondire la propria analisi.
Un FIA non UE può essere offerto al pubblico in Italia?
Sì, ma deve rispettare la normativa italiana sulla commercializzazione di FIA non UE, che può includere condizioni aggiuntive rispetto ai FIA europei (AIFMD). La comunicazione preventiva alla Consob è in ogni caso obbligatoria, con allegata la documentazione prevista dalla normativa applicabile.