- Agli offerenti di quote o azioni di OICR aperti si applicano gli obblighi informativi previsti dall’art. 114, commi 5 e 6 TUF, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell’offerta.
- Si applica anche l’art. 115 TUF dalla data della comunicazione Consob fino a un anno dalla conclusione dell’offerta.
- Questi obblighi si aggiungono agli obblighi ordinari previsti dal Titolo III, Capo I TUF.
Art. 98 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi informativi
In vigore dal 01/07/1998
1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano: a) l’articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell’offerta; b) l’articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell’offerta.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44 )) .
3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un’offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall’articolo 98-ter.
Gli obblighi informativi specifici nel periodo dell’offerta di OICR aperti
L’art. 98-quinquies TUF estende agli offerenti di quote o azioni di OICR aperti gli obblighi informativi verso la Consob previsti dagli artt. 114 e 115 TUF, configurando un regime di trasparenza rafforzato per il periodo che va dalla comunicazione dell’offerta alla Consob fino a un anno dalla sua conclusione.
L’art. 114, commi 5 e 6 TUF e il suo ambito di applicazione
L’art. 114, commi 5 e 6 TUF disciplina gli obblighi di comunicazione degli emittenti e degli offerenti: in particolare, il comma 5 prevede l’obbligo di comunicare immediatamente alla Consob le informazioni price-sensitive e le altre informazioni che potrebbero influenzare le decisioni degli investitori; il comma 6 attribuisce alla Consob il potere di chiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.
Per gli offerenti di OICR aperti, questi obblighi decorrono dalla data di pubblicazione del prospetto e perdurano fino alla conclusione dell’offerta. Si tratta di un periodo particolarmente delicato, in cui l’offerente ha interesse a comunicare informazioni favorevoli e potrebbe essere tentato di omettere quelle sfavorevoli: l’obbligo informativo verso la Consob serve a garantire l’integrità del processo di offerta.
L’art. 115 TUF e il regime post-offerta
L’art. 115 TUF attribuisce alla Consob ampi poteri informativi: richiesta di notizie, dati e documenti, ispezioni, audizione dei responsabili. Per gli offerenti di OICR aperti, questo regime si applica a partire dalla comunicazione dell’offerta alla Consob (quindi già prima della pubblicazione del prospetto) e continua per un anno dalla conclusione dell’offerta. Il periodo annuale post-offerta serve a garantire che la Consob possa verificare il rispetto degli obblighi assunti durante l’offerta e monitorare eventuali comportamenti distorsivi del mercato.
Domande frequenti
Per quanto tempo gli offerenti di quote di OICR aperti sono soggetti agli obblighi informativi verso la Consob?
Dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione dell’offerta per gli obblighi dell’art. 114 TUF; dalla comunicazione alla Consob fino a un anno dalla conclusione dell’offerta per i poteri informativi dell’art. 115 TUF.
Un offerente di quote di un fondo comune aperto deve comunicare alla Consob informazioni rilevanti emersse durante il periodo dell’offerta?
Sì. L’art. 98-quinquies, in combinato con l’art. 114, comma 5 TUF, impone all’offerente di comunicare immediatamente alla Consob le informazioni che potrebbero influenzare le decisioni degli investitori durante il periodo di distribuzione.
Gli obblighi dell’art. 98-quinquies si sovrappongono a quelli ordinari previsti per la gestione dell’OICR?
Si aggiungono agli obblighi ordinari previsti dal Titolo III, Capo I TUF per la gestione e la distribuzione degli OICR. Il riferimento «fermo quanto previsto» nel comma 1 conferma l’addizionalità degli obblighi informativi specifici del periodo di offerta.