← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob può sospendere cautelarmente un’offerta di titoli per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in caso di fondato sospetto di violazione.
  • Può vietare l’offerta o la sua prosecuzione in caso di violazione accertata delle norme sul prospetto o del regolamento prospetto.
  • Può richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive, supplementi o comunicati a correzione del prospetto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri della Consob)

In vigore dal 01/07/1998

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1. La Consob può: a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l’offerta avente ad oggetto titoli, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative; b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione; c) vietare l’offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative; d) vietare l’offerta in caso di accertata violazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) o b); e) rendere pubblico il fatto che l’offerente o l’emittente non ottempera ai propri obblighi; f) fermo restando il potere previsto nell’articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre al gestore di una sede di negoziazione la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative; g) fermo restando il potere previsto nell’articolo 66-quater, comma 1, vietare o imporre al gestore di una sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, oppure del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative; h) sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l’offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l’autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell’ articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati; i) esercitare i poteri cautelari di cui all’articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti; l) esigere che l’emittente o l’offerente includa nel prospetto informazioni supplementari, se è necessario per la tutela degli investitori; m) fermo restando il potere previsto nell’articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell’emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori. ))

I poteri interdittivi della Consob sulle offerte al pubblico

L’art. 99 TUF attribuisce alla Consob poteri di intervento cautelare e repressivo sulle offerte pubbliche di valori mobiliari (titoli), al fine di tutelare gli investitori e preservare l’integrità del mercato primario. Questi poteri si collocano nel quadro più ampio della vigilanza della Consob sull’informazione societaria e si coordinano con i poteri corrispondenti previsti dal regolamento prospetto (UE) 2017/1129.

La sospensione cautelare dell’offerta

Il potere di sospensione cautelare, esercitabile per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascun atto sospensivo, risponde all’esigenza di un intervento rapido di fronte a situazioni di fondato sospetto di violazione delle norme sul prospetto. Il limite temporale dei dieci giorni lavorativi garantisce un bilanciamento tra le esigenze di tutela degli investitori e quelle dell’emittente di non vedere indefinitamente bloccata la propria offerta: se la Consob non converte la sospensione in un divieto permanente entro tale termine, l’offerta riprende automaticamente.

Il divieto di offerta e la pubblicazione di informazioni aggiuntive

In caso di violazione accertata, la Consob può disporre il divieto dell’offerta o della sua prosecuzione. Questo potere è esercitabile anche nei confronti del materiale pubblicitario relativo all’offerta, se non conforme alle disposizioni applicabili. Accanto ai poteri inibitori, la Consob può richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive, di un supplemento al prospetto o di un comunicato correttivo: in questo modo, invece di bloccare l’offerta, la Consob può scegliere di correggere le asimmetrie informative lasciando proseguire il collocamento.

Il coordinamento con il regolamento prospetto UE

I poteri della Consob previsti dall’art. 99 TUF si coordinano con quelli attribuiti alle autorità nazionali competenti dall’art. 38 del regolamento (UE) 2017/1129, che prevede poteri analoghi (sospensione, divieto, richiesta di integrazioni) per tutte le NCA europee. La Consob può anche cooperare con le autorità degli altri Stati UE in cui il prospetto è stato passaportato, per intervenire coordinatamente su offerte che producono effetti in più mercati europei.

Domande frequenti

Cosa può fare la Consob se scopre irregolarità nel prospetto durante il periodo dell’offerta?

Può sospendere cautelarmente l’offerta per un massimo di 10 giorni lavorativi, vietarla definitivamente in caso di violazione accertata, o richiedere la pubblicazione di un supplemento al prospetto o di un comunicato correttivo per colmare le lacune informative.

L’investitore che ha già aderito a un’offerta sospesa dalla Consob può ottenere il rimborso?

In caso di sospensione o divieto dell’offerta da parte della Consob, gli investitori che hanno già aderito hanno diritto di revocare la propria accettazione entro termini previsti dalla normativa. Le modalità specifiche dipendono dalla tipologia dell’offerta e dalle condizioni stabilite dalla Consob nel provvedimento.

La Consob può sospendere un’offerta per un periodo superiore ai 10 giorni lavorativi?

No, il limite massimo è di 10 giorni lavorativi per ciascun atto sospensivo. Se la Consob ha necessità di prolungare la sospensione, deve adottare un nuovo provvedimento sospensivo o convertire la sospensione in divieto definitivo dell’offerta.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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