- In deroga all’art. 2468 cc, le quote di S.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico anche tramite piattaforme di crowdfunding, nei limiti del regolamento (UE) 2020/1503.
- In alternativa al prospetto, per le offerte di crowdfunding si applica il regolamento europeo se rientrano nei limiti da esso previsti.
- La Consob è l’autorità competente per la vigilanza sulle piattaforme di crowdfunding e sulle offerte in Italia.
Art. 100 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerte di crowdfunding
In vigore dal 01/07/1998
1. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 2468, primo comma, del codice civile , le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 .
2. In alternativa a quanto stabilito dall’ articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’ articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , ((nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall’ articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ,)) per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata: a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding; b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l’adesione all’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinchè i medesimi: 1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; 3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c); 4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza; c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.
3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante. La successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’ articolo 2470, secondo comma, del codice civile .
4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 è chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all’investitore di esercitare l’opzione oppure indicare l’intenzione di applicare il regime ordinario di cui all’ articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all’ articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
5. L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
6. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503 , è resa disponibile agli investitori, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.
7. Nei casi previsti dall’ articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503 , il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.
8. Nei casi previsti dall’ articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 , il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.
9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.”. L’avvertenza è attivata, in particolare, anche all’accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l’intera durata della navigazione.
10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.
Il crowdfunding azionario come canale alternativo di raccolta di capitale
L’art. 100-ter TUF disciplina il crowdfunding azionario (equity crowdfunding), introducendo una deroga alla regola generale dell’art. 2468, comma 1, del codice civile che tradizionalmente vietava l’offerta al pubblico di quote di S.r.l. Il legislatore ha voluto aprire a un canale di raccolta di capitale alternativo rispetto ai mercati regolamentati, particolarmente utile per le piccole e medie imprese che non hanno accesso alla quotazione in borsa.
La norma si coordina con il regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSPR), che ha introdotto un regime uniforme europeo per le piattaforme di crowdfunding autorizzate a operare cross-border nell’UE. Le piattaforme che rispettano i requisiti dell’ECSPR possono raccogliere capitali per le imprese fino a €5 milioni per progetto in 12 mesi senza l’obbligo di pubblicare un prospetto ordinario.
La deroga al codice civile e la circolazione delle quote S.r.l.
La deroga all’art. 2468 cc è essenziale: tradizionalmente, le quote di S.r.l. non potevano essere oggetto di offerta al pubblico, potevano circolare solo tramite atto notarile e non erano ammissibili alla negoziazione su mercati regolamentati. L’art. 100-ter TUF supera questa limitazione per le offerte tramite piattaforme di crowdfunding, ma le quote S.r.l. così emesse rimangono oggetti giuridici peculiari: non hanno la stessa liquidità delle azioni S.p.A. e la loro circolazione è soggetta a specifiche regole statutarie.
La Consob come autorità competente per il crowdfunding
La Consob è l’autorità competente per la vigilanza sulle piattaforme di crowdfunding e sulle singole offerte condotte tramite tali piattaforme in Italia, in attuazione del regolamento ECSPR. Alfa S.r.l., startup innovativa che vuole raccogliere €500.000 tramite una piattaforma di crowdfunding, deve assicurarsi che la piattaforma sia autorizzata dalla Consob o da un’altra autorità UE (con passporting in Italia) e che l’offerta rispetti i requisiti informativi previsti dall’ECSPR (scheda informativa sull’investimento).
Domande frequenti
Una S.r.l. può raccogliere capitale tramite crowdfunding in Italia?
Sì. L’art. 100-ter TUF, in deroga all’art. 2468 cc, consente l’offerta al pubblico di quote di S.r.l. tramite piattaforme di crowdfunding autorizzate, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.
Le offerte di crowdfunding devono avere un prospetto Consob?
Non necessariamente. Le offerte di crowdfunding condotte ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 entro i limiti previsti (tipicamente €5 milioni per progetto in 12 mesi) non richiedono la pubblicazione di un prospetto ordinario, ma un’apposita scheda informativa sull’investimento.
Chiunque può aprire una piattaforma di equity crowdfunding in Italia?
No. Le piattaforme di crowdfunding devono essere autorizzate dalla Consob o da un’altra autorità competente UE (con possibilità di operare in Italia tramite passporting), rispettando i requisiti del regolamento (UE) 2020/1503: requisiti di governance, gestione dei conflitti di interesse e protezione degli investitori.
Le quote di S.r.l. acquistate tramite crowdfunding possono essere rivendute liberamente?
No senza limitazioni. Le quote S.r.l. mantengono le loro caratteristiche giuridiche (non sono liberamente trasferibili come azioni S.p.A.) e la loro circolazione dipende dalle disposizioni statutarie della società e dalle condizioni d'offerta. La liquidità è tipicamente molto inferiore rispetto alle azioni quotate.