- La Consob vigila sulle OPA in conformità alle disposizioni del Capo II TUF.
- Il riparto di competenze tra Consob e autorità degli altri Stati UE segue il principio dello Stato membro competente, basato sulla sede legale dell’emittente e sulla sede del mercato di negoziazione.
- Per le OPA su società italiane quotate solo in mercati esteri UE, la competenza può spettare all’autorità estera.
Art. 101 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Autorità di vigilanza e diritto applicabile)
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob. l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob. autorità degli altri Stati ((dell’Unione europea)) con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato ((dell’Unione europea)) , e strumentali o successive all’acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.
3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche: a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani; b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato ((dell’Unione europea)) diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani; c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato ((dell’Unione europea)) diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati ((dell’Unione europea)) diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati ((dell’Unione europea)) , nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell’autorità competente per la vigilanza sull’offerta.
4. Nei casi in cui la Consob sia l’autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell’offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell’offerente di procedere all’offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell’offerta. Per le questioni riguardanti l’informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l’obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo ((, all’obbligo di acquisto, al diritto di acquisto)) e alle condizioni in presenza delle quali l’organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, le norme applicabili e l’autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.
5. Nei casi in cui l’offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati ((dell’Unione europea)) , sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob.
La vigilanza Consob sulle OPA e il principio del mercato competente
L’art. 101-ter TUF disciplina la competenza della Consob nella vigilanza sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, coordinando il sistema italiano con quello europeo delineato dalla direttiva OPA (2004/25/CE). Il comma 1 attribuisce alla Consob la vigilanza sulle OPA in conformità alle disposizioni del Capo II TUF.
Il sistema europeo di ripartizione delle competenze sulle OPA segue un principio misto, basato sia sulla sede legale dell’emittente sia sulla sede del mercato in cui i suoi titoli sono ammessi alla negoziazione. Questa complessità riflette la struttura del mercato europeo, in cui molte società hanno la propria sede in uno Stato ma sono quotate in un mercato di un altro Stato.
Il riparto di competenze nella disciplina europea OPA
Quando i titoli di una società italiana sono ammessi alla negoziazione esclusivamente in mercati italiani, la Consob è l’unica autorità competente. Quando i titoli sono ammessi anche in mercati di altri Stati UE, la competenza si ripartisce in base alle norme della direttiva OPA: in particolare, la competenza per gli aspetti procedurali dell’OPA (prezzo, condizioni, comunicazioni) può spettare all’autorità del mercato in cui i titoli sono ammessi alla negoziazione principale; la competenza per gli aspetti di diritto societario (obblighi degli amministratori, misure difensive) spetta all’autorità dello Stato in cui ha sede l’emittente.
Ambiguità nel testo e prassi applicativa
Il testo dell’art. 101-ter, comma 2, presenta alcune ripetizioni («l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob» appare due volte), che sembrano frutto di errori di coordinamento normativo. Nella prassi, la ripartizione di competenze tra Consob e autorità estere è regolata caso per caso sulla base della direttiva OPA e degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti (spesso formalizzati in memorandum of understanding bilaterali).
Domande frequenti
La Consob è sempre competente sulle OPA che riguardano società italiane?
Non sempre. La competenza dipende da dove i titoli della società target sono ammessi alla negoziazione. Se i titoli sono quotati solo su mercati italiani, la Consob è l’unica autorità competente. Se sono quotati anche in altri mercati UE, la competenza si ripartisce in base alle norme della direttiva OPA.
Chi vigila su un’OPA su una società italiana con titoli quotati solo a Francoforte?
In tale ipotesi la competenza principale potrebbe spettare all’autorità tedesca (BaFin) per gli aspetti procedurali dell’OPA. La Consob mantiene competenza per gli aspetti di diritto societario italiano (obblighi degli amministratori della target, misure difensive).
Come possono gli investitori sapere quale autorità è competente su una specifica OPA?
L’offerente è tenuto a comunicare alla Consob l’avvio dell’OPA (art. 102 TUF). Nel documento d'offerta e nelle comunicazioni pubbliche deve essere indicata l’autorità competente sulla base delle disposizioni della direttiva OPA e del TUF.