Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 115 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Comunicazioni alla CONSOB
In vigore dal 01/07/1998
1. La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale; a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità; b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a); c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia; c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo
187-octies. 2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo
122. ((
2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano. ))
3. La CONSOB può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l’indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.
In sintesi
Indice dei contenuti
I poteri informativi generali della Consob sugli emittenti quotati
L’art. 115 TUF attribuisce alla Consob ampi poteri informativi per vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico dagli emittenti quotati. Si tratta di una norma centrale nella funzione di supervisione della Consob sul mercato dei capitali: i poteri qui previsti sono strumentali all’esercizio di tutte le altre funzioni di vigilanza della Consob previste dalla Parte IV TUF.
Il comma 1 elenca i destinatari dei poteri informativi: emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d'origine, soggetti che controllano questi emittenti o che sono da essi controllati, componenti degli organi sociali, dirigenti, revisori legali. L’ampiezza dell’ambito soggettivo riflette la complessità della struttura informativa degli emittenti quotati moderni, che operano tipicamente nell’ambito di gruppi societari articolati.
La specificità dei poteri informativi
Il potere di richiedere la comunicazione di notizie e documenti include: bilanci e rendiconti (anche infrannuali), documentazione relativa a operazioni straordinarie, informazioni su partecipazioni detenute e su accordi di voto, dati relativi all’andamento delle attività. La Consob può fissare i termini entro cui le informazioni devono essere fornite, con possibilità di applicare sanzioni in caso di ritardo o omissione.
Il potere ispettivo, di cui la Consob si avvale con le modalità previste dal proprio regolamento, consente sopralluoghi presso la sede dell’emittente e l’esame dei libri contabili e della documentazione societaria. Questo potere è particolarmente rilevante nelle situazioni di sospetto di market abuse o di irregolarità contabili.
La collaborazione con la Guardia di Finanza
La norma prevede che la Consob possa avvalersi della Guardia di Finanza per le ispezioni, formalizzando una collaborazione istituzionale già praticata nella realtà operativa. La GdF dispone di strumenti investigativi (perquisizioni, sequestri, intercettazioni previo provvedimento dell’autorità giudiziaria) che possono essere essenziali nelle indagini su reati di market abuse che interessano contestualmente la Consob e la Procura della Repubblica.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Delibera Consob
Provvedimento adottato nell'esercizio dei poteri informativi ex art. 115, comma 1, TUF, con richiesta agli emittenti e ai soggetti informati dei fatti di trasmettere atti e documenti necessari alla Consob per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.
Delibera Consob
Delibera di esercizio dei poteri di cui all'art. 115, comma 1, lett. a) e b), TUF nei confronti di soggetti informati dei fatti nell'ambito di procedimenti di vigilanza sugli emittenti quotati.
Domande frequenti
Quali documenti può richiedere la Consob agli emittenti quotati ai sensi dell’art. 115 TUF?
La Consob può richiedere notizie, dati e documenti di qualsiasi tipo utili per vigilare sulla correttezza dell’informazione al pubblico: bilanci, documentazione su operazioni straordinarie, informazioni su partecipazioni e accordi di voto, dati sull’andamento delle attività.
La Consob può effettuare ispezioni presso la sede di una società quotata?
Sì. Il potere ispettivo della Consob include l’accesso alla sede della società e l’esame dei libri contabili e della documentazione societaria. La Consob può avvalersi della Guardia di Finanza per le ispezioni.
I poteri informativi della Consob si estendono anche alle società controllate da un emittente quotato?
Sì. L’art. 115 TUF si applica agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e a quelli da essi controllati. Il potere informativo copre l’intero gruppo societario quando ciò è necessario per verificare la correttezza dell’informazione fornita al pubblico.