Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Comunicazioni relative alle quote di emissioni)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall’ articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014 , si applicano gli articoli 114 e 115, comma
1. 2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014 , gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d’asta, dei commissari d’asta e dei sorveglianti d’asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all’asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 . ))
Vedi anche
→TUF art. 115 - Art. 115 TUF - Comunicazioni alla CONSOB→TUF art. 117 - Art. 117 TUF - Informazione contabile→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 115 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 116 TUF – Articolo abrogato→Art. 114 bis TUF – Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti fin…→Art. 114 TUF – Comunicazioni al pubblico→Art. 117 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 113 ter TUF – Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate→Art. 117 ter TUF – Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il mercato delle quote di emissioni e la disciplina MAR
L’art. 115-ter TUF estende agli operatori del mercato delle quote di emissioni (ETS, Emissions Trading System) gli obblighi informativi previsti dagli artt. 114 e 115 TUF, in attuazione delle disposizioni del regolamento MAR (Market Abuse Regulation, UE 596/2014) che ha incluso le quote di emissioni nel proprio ambito di applicazione.
Il mercato delle quote di emissione (EU ETS) è il sistema europeo di scambio delle quote di CO₂ e altri gas serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE. In questo mercato operano soggetti molto diversi tra loro: aziende manifatturiere soggette al sistema ETS (che comprano quote per coprire le proprie emissioni), banche e società di investimento che offrono hedging, e operatori finanziari speculativi. Il regolamento MAR ha introdotto la disciplina anti-market abuse anche per le quote di emissioni, qualificandole come strumenti finanziari ai fini del MAR.
I destinatari degli obblighi informativi
I «partecipanti al mercato delle quote di emissioni» sono definiti dall’art. 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento MAR come chiunque effettui operazioni su quote di emissioni, inclusi i soggetti che partecipano alle aste. Tutti questi soggetti sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 114 e 115 TUF, con le stesse modalità degli emittenti quotati ordinari.
Coordinamento con le comunicazioni ai registri e agli operatori di aste
Il comma 2 dell’art. 115-ter richiama le disposizioni degli artt. 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del MAR, che disciplinano le comunicazioni ai registri nazionali delle quote di emissioni e agli operatori di aste. Queste comunicazioni, relative alle persone con accesso privilegiato alle informazioni e alle operazioni dei dirigenti, si applicano ai partecipanti al mercato ETS con le stesse modalità previste per gli emittenti finanziari ordinari.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento/Comunicazione Consob
Domande frequenti
Una società industriale che acquista quote di CO₂ sul mercato ETS è soggetta agli obblighi del TUF?
Sì, se è qualificabile come «partecipante al mercato delle quote di emissioni» ai sensi del MAR. In tal caso si applicano gli obblighi degli artt. 114 e 115 TUF relativi alle comunicazioni alla Consob, analogamente agli emittenti quotati.
Le regole anti-insider trading si applicano anche al mercato delle quote di emissioni ETS?
Sì. Il regolamento MAR ha incluso le quote di emissioni nel proprio ambito di applicazione. Le disposizioni sul market abuse (insider trading, manipolazione del mercato) si applicano integralmente alle operazioni su quote di emissioni, come chiarito dall’art. 115-ter TUF.
Chi è l’autorità competente per la vigilanza sul mercato ETS in Italia?
La Consob, per i profili di market abuse e informazione regolamentata, ai sensi dell’art. 115-ter TUF in coordinamento con il regolamento MAR. Altre autorità (MITE, ARERA) sono competenti per i profili ambientali e di settore del sistema ETS.