- Le «informazioni regolamentate» sono quelle che gli emittenti quotati devono pubblicare ai sensi delle norme del TUF e del regolamento MAR/Transparency.
- Le informazioni regolamentate devono essere diffuse con meccanismi che garantiscano la più ampia diffusione in tutta l’UE.
- La Consob gestisce il meccanismo di stoccaggio ufficialmente nominato (OAM) e disciplina con regolamento le modalità di diffusione.
Art. 113 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate
In vigore dal 01/07/1998
1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014 , nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.
2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l’emittente ha richiesto o ha approvato l’ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.
3. La Consob, nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.
4. La Consob: a) autorizza soggetti terzi rispetto all’emittente all’esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate; b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate; c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).
5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento: a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2 ((, tenendo conto della necessità di minimizzare gli oneri legati all’adempimento del deposito e verificando, nel contesto della revisione periodica prevista dall’ articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , la disponibilità di tecnologie che riducano tali oneri anche in considerazione dell’accessibilità delle informazioni per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP) previsto dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 )) ; b) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3; c) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob; d) la lingua in cui devono essere comunicate ((, tenendo conto della lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale anche al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione)) ; e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell’emittente, l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l’emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.
8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 66-quater, comma 1, la Consob può: a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate; b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.
La nozione di «informazioni regolamentate»
L’art. 113-ter TUF introduce e definisce la nozione di «informazioni regolamentate», che costituisce la categoria generale di tutte le informazioni che gli emittenti quotati (e i soggetti che li controllano) sono tenuti a pubblicare ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento MAR (Market Abuse Regulation, UE 596/2014), nel Titolo VI Capo I e Capo II TUF, e nelle relative norme attuative.
Le informazioni regolamentate includono tipicamente: le informazioni privilegiate (comunicati price-sensitive), le relazioni finanziarie periodiche (bilancio annuale, relazione semestrale, relazioni infrannuali), le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti, i comunicati sulle OPA, le informazioni sulle operazioni con parti correlate e le variazioni rilevanti nella struttura proprietaria della società.
I meccanismi di diffusione delle informazioni regolamentate
La norma prevede che le informazioni regolamentate siano diffuse tramite meccanismi che ne garantiscano la più ampia diffusione in tutta l’Unione europea, in modo da assicurare la parità di accesso all’informazione da parte degli investitori indipendentemente dal loro Stato di residenza. La Consob disciplina con regolamento le modalità e i termini di diffusione, tenendo conto delle disposizioni europee.
L’Organismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate (OAM)
La Consob gestisce o supervisiona il meccanismo di stoccaggio ufficialmente nominato (OAM, Officially Appointed Mechanism), ossia l’archivio ufficiale in cui vengono conservate le informazioni regolamentate degli emittenti italiani. Questo archivio, consultabile pubblicamente, garantisce la persistenza e l’accessibilità delle informazioni regolamentate per un periodo prolungato, consentendo agli investitori e alle autorità di verificare la storia informativa di ciascun emittente quotato.
Domande frequenti
Quali sono esempi di «informazioni regolamentate» ai sensi dell’art. 113-ter TUF?
Comunicati price-sensitive (informazioni privilegiate), bilanci annuali e relazioni semestrali, comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti, comunicati sulle OPA, informazioni sulle operazioni con parti correlate e sulla struttura proprietaria della società.
Come devono essere diffuse le informazioni regolamentate?
Tramite meccanismi che garantiscano la più ampia diffusione in tutta l’UE, secondo le modalità previste dal regolamento Consob. Tipicamente attraverso comunicati stampa su sistemi di diffusione accreditati, il sito Internet della società e il meccanismo di stoccaggio ufficiale (OAM).
Dove si trovano archiviate le informazioni regolamentate degli emittenti quotati italiani?
Nell’Organismo di stoccaggio ufficialmente nominato (OAM) dalla Consob. L’archivio è consultabile pubblicamente e conserva tutte le informazioni regolamentate degli emittenti italiani per un periodo prolungato, garantendone l’accessibilità agli investitori e alle autorità.