- L’ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative.
- Si applicano agli emittenti le norme sulla responsabilità per il prospetto e i poteri di vigilanza della Consob.
- La Consob può sospendere o vietare l’ammissione alle negoziazioni in caso di violazione delle disposizioni applicabili.
Art. 113 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ammissione alle negoziazioni di titoli)
In vigore dal 01/07/1998
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1. L’ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché del presente articolo. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, gli articoli 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera a), e 95, comma
2. 2. La Consob può: a) esigere che gli emittenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari, se è necessario per la tutela degli investitori; b) sospendere il procedimento di approvazione dei prospetti o sospendere o limitare l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nel caso in cui l’autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell’ articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati; c) esercitare i poteri cautelari di cui all’articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti; d) vietare l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione o di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative disposizioni di attuazione, oppure delle disposizioni europee di cui al comma 1; e) fermo restando il potere previsto nell’articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell’emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori; f) esercitare i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nei confronti dell’emittente, della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, e i poteri previsti nell’articolo 115 nei confronti delle persone che li controllano o che sono da essi controllati, dei revisori legali e dei dirigenti dell’emittente o della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, nonché degli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; g) sospendere l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1; h) fermo restando il potere previsto nell’articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre al gestore della sede di negoziazione la sospensione, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1; i) fermo restando il potere previsto nell’articolo 66-quater, comma 1, vietare o chiedere al gestore della sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF, o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1; l) rendere pubblico il fatto che l’emittente o la persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi; m) richiedere, anche in via generale, agli intermediari incaricati della domanda di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, di dichiarare alla Consob di non essere a conoscenza di informazioni diverse da quelle contenute nel prospetto di ammissione alla negoziazione dei titoli.
3. Alla pubblicità relativa ad un’ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l’articolo 101, comma
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Stesso numero, altri codici
- Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un
- Articolo 113 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 113 Codice del Consumo: Rinvio
- Articolo 113 Codice della Strada: Targhe delle macchine agricole
- Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritto
- Articolo 113 Codice di Procedura Penale: Ricostituzione di atti
L’ammissione alle negoziazioni e il quadro normativo applicabile
L’art. 113 TUF disciplina l’ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, distinguendola dal processo di offerta al pubblico ma coordinandola con esso tramite il rinvio al regolamento prospetto europeo (UE) 2017/1129 e alle disposizioni attuative.
L’ammissione alla negoziazione è il momento in cui i titoli di una società vengono ufficialmente quotati su un mercato regolamentato e possono essere scambiati dagli investitori su tale piattaforma. Può avvenire congiuntamente con un’offerta al pubblico (IPO) oppure separatamente (listing tecnico, senza offerta al pubblico). In entrambi i casi, i requisiti di prospetto e di disclosure applicabili sono quelli del regolamento prospetto europeo.
La responsabilità per il prospetto di ammissione
La norma richiama le disposizioni del TUF sulla responsabilità per il prospetto (art. 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9 TUF), estendendole anche alle persone fisiche che chiedono l’ammissione alle negoziazioni. In particolare, gli emittenti e le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono dei danni causati agli investitori che abbiano acquistato titoli sulla fede di un prospetto mendace o incompleto.
I poteri di vigilanza della Consob sull’ammissione
La Consob mantiene i propri poteri di sospensione e divieto dell’ammissione alle negoziazioni (analoghi a quelli previsti per le offerte al pubblico dall’art. 99 TUF) in caso di violazione delle disposizioni applicabili. Questi poteri si coordinano con quelli del gestore del mercato regolamentato (es. Borsa Italiana S.p.A.), che ha proprie competenze in materia di ammissione e sospensione delle negoziazioni ai sensi del proprio regolamento di mercato.
Domande frequenti
Cosa deve fare una società che vuole quotarsi in Borsa Italiana?
Deve presentare domanda di ammissione alla negoziazione a Borsa Italiana S.p.A. e, contestualmente o in anticipo, depositare un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell’art. 113 TUF e del regolamento prospetto europeo. Il processo richiede la soddisfazione dei requisiti minimi di ammissione (patrimonio netto, flottante, storia societaria).
Che differenza c'è tra un’IPO e un listing tecnico?
In un’IPO (Initial Public Offering) la quotazione è accompagnata da un’offerta al pubblico (vendita di azioni esistenti o emissione di nuove azioni). In un listing tecnico la società si quota senza fare un’offerta al pubblico: le azioni già esistenti vengono semplicemente ammesse alla negoziazione, senza nuovi collocamenti.
La Consob può bloccare la quotazione di una società?
Sì. La Consob può sospendere o vietare l’ammissione alle negoziazioni in caso di violazione delle disposizioni applicabili, inclusa la mancata approvazione del prospetto o la presenza di informazioni false o fuorvianti nel documento di ammissione.