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Art. 113 Cod. Consumo – Rinvio
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
*2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
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In sintesi
Il Codice del Consumo non pregiudica le norme settoriali specifiche sulla sicurezza di particolari categorie merceologiche, né le disposizioni regionali sui controlli amministrativi.
Ratio
L'articolo 113 introduce il principio di «non pregiudizio» — il Codice del Consumo è ius commune sulla sicurezza prodotti, ma coesiste con ius speciale settoriale. La ragione è che alcuni settori (es. alimenti, medicinali) hanno rischi così specifici e tecnici che meritano regimi autonomi e più stringenti. Il Codice non potrebbe sostituire il D.Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro), il D.Lgs. 194/2007 (dispositivi medici), il D.Lgs. 52/2010 (alimenti). Il principio è «la norma più stringente prevalga». Inoltre, l'articolo salva le competenze regionali: alcune materie di controllo (es. assistenza sanitaria, commercio locale) sono regionali per la Costituzione; il Codice non toglie competenze alle Regioni.
Recepisce i principi di sussidiarietà e proporzionalità europei (TFUE art. 5).
Analisi
Il comma 1 dice: «Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza». Esempi concreti: (1) D.Lgs. 194/2007 su dispositivi medici — essi hanno norme CE sulla sicurezza biologica, che prevalenza su artt. 104-105. (2) Reg. CE 178/2002 su alimenti — sicurezza alimentare controllata da ASL secondo norme EFSA, non semplicemente per i criteri dell'art. 105. (3) Reg. CE 1223/2009 su cosmetici — categoria speciale. (4) Decreto-legge 22/1995 su fuochi d'artificio — categoria merceologica con norme proprie. Se il Codice confligge con una norma di settore, la norma di settore prevale per la sua maggiore specificità. Il comma 2 dice: «Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza». La sicurezza prodotti è materia concorrente (Costituzione art. 117 comma 3). Lo Stato definisce i livelli essenziali (Codice del Consumo), le Regioni hanno competenza residuale. Una Regione può istituire controlli aggiuntivi su categoria merceologica locale (es. vini DOCG controllati da Commissione regionale), che il Codice non ignora.
Quando si applica
Sistematico. Un fabbricante di insuline (dispositivo medico) non può dire «ma il mio prodotto rispetta l'art. 105 del Codice» se viola il D.Lgs. 194/2007. Le norme di settore prevalgono. Un'azienda vinicola non può dire «ma ho passato i controlli del Codice» se una norma regionale piemontese impone controlli aggiuntivi per i Barolo — la norma regionale rimane in vigore.
Connessioni
Rinvia a tutti i decreti settoriali (D.Lgs. 194/2007 dispositivi medici, D.Lgs. 81/2008 sicurezza lavoro, Reg. 178/2002 alimenti, Reg. 1223/2009 cosmetici, Reg. 648/2004 detergenti, ecc.). Riflette l'art. 5 TFUE (principio di sussidiarietà) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE su conflitto fra norme UE generali e specifiche (prevalenza della speciale). In diritto interno, si collega all'art. 117 Cost. sulla ripartizione competenze Stato-Regioni.
Domande frequenti
Se una norma di settore è più stringente del Codice del Consumo, quale prevale?
La norma di settore. L'art. 113 comma 1 lo chiarisce: il Codice non pregiudica norme specifiche. Se una legge speciale (es. su medicinali, alimenti) impone standard più alti, quella vige. Il Codice è ius commune, le norme settoriali sono ius speciale.
Una Regione può introdurre controlli sulla sicurezza prodotti più stringenti del Codice?
Sì, secondo l'art. 113 comma 2. Se ha competenza regionale (es. assistenza sanitaria, commercio), può aggiungere controlli. Però non può contraddire il Codice — deve essere integrazione, non deroga.
Il Codice del Consumo si applica ai medicinali?
Marginalmente. Il regime principale è il D.Lgs. 219/2006 (medicinali). Il Codice si applica solo quando il medicinale è anche prodotto di consumo (es. cosmetico-medicinale). Però il D.Lgs. 219/2006 prevale per quanto di competenza.
Quali categorie merceologiche hanno norme di settore che escludono il Codice del Consumo?
Non escludono, ma prevalono nei loro ambiti: (1) Dispositivi medici: D.Lgs. 194/2007. (2) Alimenti: Reg. 178/2002. (3) Cosmetici: Reg. 1223/2009. (4) Detergenti: Reg. 648/2004. (5) Pesticidi: Reg. 1107/2009. (6) Fuochi artificiali: D.Lgs. 59/2011. (7) Macchine: D.Lgs. 17/2016. Questi hanno norme ancora più stringenti sulla sicurezza.
Se un'Autorità regionale sbaglia a applicare una norma regionale e io ricorro, il TAR applica il Codice del Consumo?
Sì. Il TAR applica sia il Codice che la norma regionale. Se la norma regionale contraddice il Codice (es. vieta un'etichettatura che il Codice consente), il Codice prevale perché è norma statale (art. 117 Cost. comma 2 — materie concorrenti, livelli essenziali stabiliti dallo Stato). Se la norma regionale è coerente, ambedue valgono simultaneamente.
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