Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 Cod. Consumo – Responsabilità del produttore

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

In sintesi

  • Responsabilità oggettiva del produttore: è tenuto a risarcire il danno causato da difetto del prodotto, senza necessità di provare colpa
  • È il principio cardine della responsabilità da prodotto difettoso, disciplinato in dettaglio negli articoli 115-127
  • La norma rovescia l'onere della prova: il consumatore non deve provare la negligenza del produttore, solo il difetto e il danno
  • Il produttore ha esenzioni limitate previste dall'art. 117 (sviluppo del rischio, decreto del governo, stato della conoscenza scientifica)
Indice dei contenuti

Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Questa norma introduce la responsabilità oggettiva del produttore per prodotti difettosi.

Ratio

L'articolo 114 è il fondamento della responsabilità civile da prodotto difettoso nel Codice del Consumo. La Ratio è di equità e giustizia distributiva: il produttore è in posizione migliore di sapere i rischi del suo prodotto (accesso ai dati, controlli qualità); il consumatore è vulnerabile (asimmetria informativa). Pertanto, la legge impone al produttore una responsabilità oggettiva (senza colpa) per i danni da difetto. Ciò non è novità: la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità da prodotto difettoso (1985) già introduceva questo principio in tutta l'UE. Il Codice del Consumo italiano (2005) lo ha recepito come art. 114. L'effetto è incentivare il produttore ad aumentare gli standard di qualità, perché sa che se il prodotto causa danno per difetto, pagherà comunque.

Riflette il principio di «chi beneficia del rischio deve sopportarne il costo» (theory of enterprise liability).

Analisi

Il comma 1 è estremamente sintetico: «Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto». Non dice «se il produttore è negligente», ma semplicemente «se il prodotto ha un difetto e causa danno». Questo è responsabilità oggettiva (anche detta «responsabilità senza colpa», strict liability in inglese). Il significato pratico: il consumatore che subisce danno non deve provare che il produttore era negligente, carente nei controlli qualità, o ha ignorato avvertenze. Deve provare solo tre cose: (1) il prodotto ha un difetto (art. 116), (2) il danno è reale (fisico, sanitario, patrimoniale), (3) nesso di causalità fra difetto e danno. Il produttore non può dire «ma io ero diligente e ignoravo il difetto», la responsabilità è indipendente dalla sua negligenza. Tuttavia, il produttore ha tre esenzioni (art. 117): (a) sviluppo del rischio (il rischio non era conoscibile al momento dell'immissione con lo stato della tecnica del tempo); (b) non era il produttore ma fornitore (es. assembler, non fabbricante originale); (c) leggi governative che rendevano obbligatorio il difetto. Inoltre, il danno risarcibile include danno biologico (lesioni), danno patrimoniale diretto (cose danneggiate), ma non il danno morale puro (salvo lesioni gravi).

Quando si applica

In ogni controversia fra consumatore e produttore su danni da difetto. Esempio: un seggiolino auto ha un difetto strutturale che causa lesioni al bambino in caso di incidente (cintura si rompe). Il consumatore cita il produttore. Il consumatore prova: seggiolino difettoso (test di rottura), bambino ferito, causalità (cintura rotta ha causato il trauma). Non deve provare che il produttore era negligente. Il produttore è responsabile. Unica difesa: provare che il rischio di rottura era sconosciuto al 2020 (quando il prodotto fu immesso) e non avrebbe potuto essere rilevato con lo stato della tecnica (art. 117 comma 1 lettera c, sviluppo del rischio).

Connessioni

Art. 114 è l'incipit; gli artt. 115-127 definiscono dettagli: art. 115 (soggetti responsabili), art. 116 (definizione di difetto), art. 117 (esenzioni), art. 118 (termine prescrizione), artt. 119-127 (danni risarcibili, procedure, raccomandate UE). Recepisce la direttiva 85/374/CEE. Correlati: L. 213/1994 (recepimento italiano della direttiva), artt. 2043-2059 CC (responsabilità civile generale), Cass. civile n. 13381/2008 (danno biologico da prodotto).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio compra un frullatore Sempronio

Dopo 4 mesi, il motore prende fuoco senza motivo. Incendio domestico causa lesioni a Tizio (ustioni secondo grado) e danni alla cucina. Cita Sempronio per art. 114. Prova: perizia tecnica mostra che il condensatore ha un difetto interno (cortocircuito non rilevabile a occhio). Il danno è reale (medico certificato le ustioni). Nesso causalità: il cortocircuito ha innescato l'incendio. Sempronio è responsabile, anche se dichiara di aver fatto controlli di qualità, la responsabilità è oggettiva. Risarcimento: cure mediche, danno biologico, danni materiali alla cucina.

Caso 2: Caio è consumatore di farmaci

Compra un antinfiammatorio generico da Mevio (distributore). Dopo una settimana, sviluppa reazione anafilattica grave (shock allergico). Ricorre al pronto soccorso, subisce danno biologico permanente. Cita il produttore del farmaco per art. 114. Prova: test tossicologico mostra tracce di allergenica (contaminazione sconosciuta). Danno biologico certificato. Causalità: contaminazione ha causato shock. Il produttore è responsabile per difetto, anche se non ha scoperto la contaminazione nei controlli. Risarcimento: ospedalizzazione, danno biologico da reazione anafilattica.

Domande frequenti

Come differisce la responsabilità ex art. 114 (responsabilità da difetto) dalla responsabilità ex art. 2043 CC (danno ingiusto per colpa)?

Art. 114 è responsabilità oggettiva: non devi provare colpa, solo difetto e danno. Art. 2043 CC è responsabilità colposa: devi provare che il debitore è stato negligente, imprudente, ignorante. Art. 114 è più favorevole al consumatore, è più facile vincere una causa.

Se il produttore ha un «disclaimer» che dice «usare a proprio rischio», è esonerato dalla responsabilità ex art. 114?

No. L'art. 114 è imperativa, non si può escludere per contratto (anche se scritto sulla confezione o nel manuale). Il disclaimer non ha valore legale rispetto alla responsabilità da difetto. È una pratica commerciale scorretta (art. 18 Codice Consumo).

Se il consumatore ha usato il prodotto in modo improprio, il produttore è comunque responsabile?

Dipende. La responsabilità resta per il difetto, ma il danno deve essere conseguenza ragionevole del difetto. Se il consumatore ha usato il prodotto in modo «straordinariamente» improprio (non prevedibile), il produttore può ridurre il risarcimento per colpa concorrente del consumatore (comparazione responsabilità, artt. 1227 CC ss.). Se l'uso era ragionevolmente prevedibile, la responsabilità è piena.

Se il prodotto è conforme a una norma tecnica UNI ISO, ma causa danno, il produttore è responsabile?

Sì. La conformità a una norma tecnica non esclude la responsabilità da difetto. Se un prodotto è conforme a EN ISO ma il consumatore prova che ha un difetto non prevedibile dalla norma (es. contaminazione chimica anomala), il produttore è responsabile. La norma tecnica è un aiuto alla prova di conformità (presunzione di sicurezza ex art. 105), non un'esenzione da responsabilità.

Il termine di prescrizione per una causa ex art. 114 è uguale al termine ordinario?

No. Per responsabilità da prodotto difettoso, il termine di prescrizione è 10 anni dal momento in cui il danno si è verificato (art. 118, direttiva 85/374/CEE). Però il danneggiato ha 3 anni per agire dal giorno in cui ha conosciuto il danno (prescrizione generale art. 2946 CC). Il termine più lungo è 10 anni dalla data del danno (es. ustione da frullatore difettoso), non 10 anni dal momento della conoscenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.