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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 110 Cod. Consumo – Notificazione e scambio di informazioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

*2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.

*3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

*4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.

*5. Il Ministero delle attività produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. Èfatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

*6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

*7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

In sintesi

  • Il Ministero Attività Produttive notifica alla Commissione i provvedimenti di cui all'art. 107 (limitazione, ritiro, richiamo) indicando le ragioni e allegando eventuali modifiche
  • I provvedimenti su prodotti con rischio grave devono seguire il protocollo RAPEX (sistema di notificazione europea) secondo l'allegato II della direttiva 2001/95/CE
  • Se il rischio è circoscritto al territorio nazionale ma presenta interesse per altri Stati membri (es. rischio nuovo), la notifica è comunque obbligatoria
  • Le amministrazioni competenti communicano tempestivamente i loro provvedimenti al Ministero Attività Produttive, che informa anche gli organi giurisdizionali
  • La Commissione europea comunica al Ministero le decisioni sui rischi gravi entro 20 giorni; il Ministero ha 30 giorni per adottare provvedimenti equivalenti

Il Ministero Attività Produttive notifica alla Commissione europea i provvedimenti di limitazione, ritiro e richiamo di prodotti pericolosi secondo la procedura RAPEX, entro termini perentori.

Ratio

L'articolo 110 attuazza il principio di «armonizzazione negativa», il mercato interno europeo non ammette compartimentalizzazioni. Se l'Italia ritira un prodotto per rischio grave, gli altri Stati devono sapere subito. La Commissione europea gestisce RAPEX, un sistema real-time di allerte (simile al sistema EFSA per alimenti). La Ratio è prevenire che un prodotto ritirato in Italia continui a circolare in Francia. Inoltre, se la Commissione nota un rischio in più Stati, coordina ritiri sincronizzati. La notifica entro 20 giorni è un vincolo severo: accelera la comunicazione rispetto ai tempi amministrativi ordinari.

Recepisce il capitolo II della direttiva 2001/95/CE (sistema RAPEX) e le linee-guida della Commissione su modalità e tempistiche di notifica.

Analisi

Il comma 1 fissa l'obbligo: il Ministero Attività Produttive (oggi MIMIT, Ministero Imprese e Made in Italy) notifica alla Commissione i provvedimenti ex art. 107 commi 2 (lettere b, c, d, e, f) e 3 (rischi gravi RAPEX), indicando le ragioni e le modifiche/revoche. Non tutti i provvedimenti vanno notificati, es. un'avvertenza minore (non è lettera b1 completa) potrebbe non richiedere RAPEX. Il comma 2 specifica il protocollo RAPEX: vale per provvedimenti su rischi gravi e commerci transnazionali. L'allegato II della dir. 2001/95/CE ne specifica il modello (es. forma del modulo, dati obbligatori). Il comma 3 permette una valutazione: se il rischio è locale ma presenta interesse europeo (es. nuovo tipo di rischio scoperto per la prima volta), il Ministero può decidere di notificare lo stesso. Il comma 4 ordina alle amministrazioni competenti di comunicare tempestivamente i loro provvedimenti (es. Regioni comunicano al Ministero), e al Ministero di comunicare ai tribunali i provvedimenti jurisdizionali emanati nel procedimento. Il comma 5 regola il flusso inverso: la Commissione comunica al Ministero le sue decisioni su rischi gravi (es. ritiro coordinato EU) entro 20 giorni, e il Ministero ha 30 giorni (termine perentorio) per adottare misure equivalenti. Il comma 6 attribuisce alle amministrazioni il compito di assicurare alle parti interessate 30 giorni per presentare pareri dopo una decisione della Commissione. Il comma 7 proibisce le esportazioni fuori UE di prodotti pericolosi oggetto di decisione della Commissione, salvo diversa disposizione.

Quando si applica

Ogni volta che un'Autorità italiana dispone un ritiro per rischio grave. Esempio: i frigoriferi di una ditta tedesca hanno perdite di freon (rischio chimico, danno ozonosfera). Una Regione italiana scopre il difetto e ordina ritiro. Il Ministero Attività Produttive riceve la comunicazione, verifica se il rischio è grave (sì, freon tossico), e notifica a RAPEX fornendo: numero di prodotti interessati, descrizione del rischio, misure adottate, dati del produttore tedesco. La Commissione riceve la notifica, la analizza, e se il rischio è diffuso in UE, coordina ritiri sincronizzati. Il Ministero italiano ha 20-30 giorni per adottare ulteriori misure se la Commissione lo chiede.

Connessioni

Rimanda agli artt. 105 (valutazione sicurezza), 107 (misure amministrative), 108 (procedura), all'allegato II della dir. 2001/95/CE (RAPEX), al regolamento EU 1025/2012 (normalizzazione). Interseca il D.Lgs. 27/2016 (recepimento dir. Prodotti Plastica Monouso, che ha modificato RAPEX per quei prodotti). In caso di ricorso al TAR, il termine di 20 giorni della Commissione è vincolante anche per il ricorrente italiano (non può far valere urgenza se il termine è scaduto).

Domande frequenti

Chi decide se un rischio è «grave» ai sensi dell'art. 110 e deve seguire il protocollo RAPEX?

Inizialmente il Ministero Attività Produttive, in base ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE (es. rischio di morte, lesioni gravi, numero di consumatori esposti). Se il Ministero non notifica e il rischio era grave, la Commissione può richiederlo. La Commissione stessa è arbitro ultimo, salvo ricorso alla Corte di Giustizia UE.

Qual è la differenza tra una notifica RAPEX e una notifica ordinaria ex art. 110 comma 1?

RAPEX (comma 2, allegato II) è per rischi gravi: incluso un modulo strutturato, foto del prodotto, dati tecnici dettagliati, e rispetto di termini stringenti (20 giorni). Una notifica ordinaria (comma 1) è meno strutturata, per rischi minori o locali, e ha tempi meno pressanti.

Se la Commissione europea ordina un ritiro coordinato e io ne contesto la decisione, è vincolante per l'Italia?

Sì, in base al comma 5: il Ministero italiano ha 30 giorni perentori per adottare misure equivalenti. Tu puoi ricorrere solo se contesti la legittimità della decisione della Commissione, non la decisione del Ministero italiano (che è solo attuativa). Il ricorso è alla Corte di Giustizia UE, non al TAR italiano.

Posso esportare un prodotto ritirato in Italia se lo vendo fuori dall'Unione europea?

No, secondo l'art. 110 comma 7: sono vietate le esportazioni di prodotti pericolosi oggetto di decisione della Commissione ex comma 5, a meno che la decisione stessa non disponga diversamente. Si applica il principio etico di non trasferire rischi a Paesi terzi.

Quanto tempo impiega la Commissione a rispondere a una notifica RAPEX?

La direttiva 2001/95/CE non fissa un termine, ma la pratica è 5-10 giorni per una decisione preliminare. Se il rischio è confermato e grave, la Commissione coordina ritiri in 15-20 giorni. Il comma 5 prevede che il Ministero italiano riceva comunicazione entro 20 giorni e abbia altri 20-30 giorni per agire (termine complessivo 40-50 giorni dalla notifica).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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