Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 107 Cod. Consumo – Controlli

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

*2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

*1) disporre, anche dopo che un prodotto estato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

*2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

*3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

*1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

*2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

*1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che pup essere pericoloso:

*1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

*2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

*1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l’azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

*1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

*2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

*3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all’articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all’allegato II.

*4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

*5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

*6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall’ordinamento.

*7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

*8. Per armonizzare l’attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

*9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

*10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

In sintesi

  • Le amministrazioni competenti esercitano controlli amministrativi sui prodotti, con ispezioni presso stabilimenti, magazzini di stoccaggio e vendita
  • Possono prelevare campioni, esigere informazioni dai produttori, apporre avvertenze sulla sicurezza in lingua italiana
  • Per prodotti rischiosi possono sottoporre l'immissione a condizioni preventive, vietare la fornitura, ordinare adeguamenti e ritiri
  • Per rischi gravi è obbligatorio il ritiro effettivo e immediato con informazione ai consumatori; i costi gravan sul produttore, e subsidiariamente sul distributore
  • Per rischi gravi si applica il protocollo RAPEX con notifica alla Commissione europea entro specifici termini
Indice dei contenuti

Le amministrazioni pubbliche controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri, potendo disporre verifiche, ispezioni, campionamenti, prove, avvertenze, adeguamenti, ritiri e richiami, anche d'urgenza.

Ratio

L'articolo 107 è il nucleo operativo della sicurezza prodotti: concede alle Autorità amministrative (non solo alla magistratura penale) il potere di intervento rapido sul mercato. La Ratio è la prevenzione del danno: se ogni intervento dovesse passare per processo penale (art. 112 parla di reati), il consumatore sarebbe protetto solo post factum. Qui, le Autorità amministrative agiscono in tempo reale, anche cautelativamente. Ciò riflette il principio di precauzione: meglio ritirare un prodotto sospetto che attendere sentenza. La graduazione delle misure (da avvertenze fino a ritiro) consente proportionalità.

La norma recepisce la direttiva 2001/95/CE art. 5-8, che impone agli Stati membri strutture di vigilanza di mercato (market surveillance). In Italia, questa funzione compete a Ministeri, Regioni, CCIAA e organismi notificati UE.

Analisi

Il comma 1 attribuisce alle amministrazioni di cui all'art. 106 il controllo sulla sicurezza prodotti. Il Ministero Attività Produttive comunica annualmente alla Commissione europea l'elenco degli uffici e organi che svolgono questa funzione (es. CCIAA, Regioni, laboratori regionali). Il comma 2 enumera le misure. Lettera a), controlli generali: verifiche caratteristiche di sicurezza fino all'uso/consumo, ispezioni presso stabilimenti/magazzini, prelievo campioni, esigenza informazioni, redazione verbali. Lettera b), per prodotti rischiosi in determinate condizioni: apposizione avvertenze in italiano (es. «Non adatto a bambini sotto 3 anni»), sottoposizione a condizioni preventive di commercializzazione. Lettera c), per rischi verso soggetti specifici (es. allergie): avvisi tempestivi e adeguati (es. etichette allergen). Lettera d), per prodotti potenzialmente pericolosi: divieto temporaneo di fornitura/esposizione (durante accertamenti), ordine di adeguamento entro termine perentorio (non genera urgenza). Lettera e), per prodotti pericolosi: divieto di immissione e relative garanzie. Lettera f), per prodotti pericolosi già sul mercato e azioni insufficienti: ritiro effettivo e immediato con informazione ai consumatori (es. comunicato stampa), coordinamento richiamo dai consumatori e distruzione. I costi ricadono sul produttore, e se insufficiente, sul distributore. Il comma 3 specifica che per rischi gravi si applica la procedura RAPEX (allegato II dir. 2001/95/CE) con notifica alla Commissione. Il comma 4 è incompleto nel testo fornito.

Quando si applica

Continuo. Esempio: un'ispezione CCIAA presso un magazzino di vendita di vestiti per bambini scopre che la fibra interna della giacca non è ignifuga (violazione D.M. 27.3.1993). L'Autorità preleva campioni, contatta il produttore, ingiunge apposizione di etichetta «Tenersi lontano dal fuoco» (lettera b). Se il rischio è imminente, ordina il ritiro (lettera f) e lo notifica a RAPEX. Se il produttore/distributore non esegue, incorre in sanzioni amministrative (art. 112).

Connessioni

Rimanda all'art. 105 (valutazione sicurezza), art. 106 (amministrazioni competenti), art. 108 (procedura amministrativa, diritto di difesa), art. 109 (programmi di sorveglianza), art. 110 (notificazione RAPEX). Le misure sono cautelative-amministrative (non penali). Il ricorso contro i provvedimenti è previsto dall'art. 108 comma 2 (partecipazione procedimento) e comma 3 (osservazioni post-emanazione). I ricorsi amministrativi-giurisdizionali seguono le regole generali (TAAR).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio produce cinture di sicurezza per bambini (seggiolini auto) a Napoli

Una CCIAA ligure, dopo segnalazioni di mamme, contatta Tizio e preleva due seggiolini da un rivenditore. Lab accreditato certifica che la cintura non regge crash test a norma UNI EN ISO 8855. Secondo l'art. 107 comma 2 lettera d), CCIAA ingiunge a Tizio di adeguare il lotto e modificare la produzione entro 30 giorni. Se non adempie, la stessa Autorità ordina ritiro (lettera f) e informa i consumatori sul sito e RAPEX. I costi di richiamo (comunicati, rimborsi) ricadono su Tizio.

Caso 2: Caio importa forni elettrici dalla Cina, privi di spegnimento automatico

Un incendio domestico in Sicilia causa due feriti. Il Ministero della Salute, competente per rischi domestici, entra in conferenza con le Autorità. Secondo l'art. 107 comma 2 lettera e), vietano immediatamente l'immissione sul mercato e ordinano ritiro d'urgenza (comma 2 lettera f). Il rischio è grave, quindi RAPEX è notificato. Caio deve recuperare i forni già venduti, risarcire i feriti (art. 114-127) e affrontare responsabilità penale (art. 112).

Domande frequenti

Un'Autorità può ordinare il ritiro di un prodotto conforme a una norma europea?

Sì. Secondo l'art. 107 comma 2 lettera e), anche un prodotto conforme può essere ritirato se l'Autorità lo ritiene pericoloso per la salute. La conformità normativa non esclude il potere amministrativo di intervento se il rischio è concreto.

Quanto tempo ha un'Autorità per ispezionare uno stabilimento di produzione?

L'art. 107 comma 2 lettera a) non fissa un termine specifico. L'ispezione segue il diritto amministrativo generale: l'Autorità ha poteri di controllo senza preavviso, salvo diritto di difesa successiva (art. 108 comma 2, L. 241/1990).

Se un Autorità sbaglia e ritira un prodotto sicuro, il produttore ha diritto al risarcimento?

Sì, in base ai principi generali sulla responsabilità della pubblica amministrazione (L. 241/1990, TAAR). Il produttore deve provare il danno e il nesso causalità. Se il ritiro era manifestamente infondato, può chiedere risarcimento allo Stato e alle Autorità competenti.

Chi paga i costi di ritiro e distruzione di un prodotto pericoloso?

Secondo l'art. 107 comma 2 lettera f), ricadono sul produttore. Se il produttore è insolvente, l'onere passa al distributore, e in ultima istanza all'Autorità (se la legge lo prevede). Ciò incentiva i produttori a qualificare i controllori e ridurre i difetti.

Un consumatore può chiedere direttamente il ritiro di un prodotto, o deve passare per l'Autorità?

Il consumatore può segnalare il rischio a un'Autorità (CCIAA, Regione, portale RAPEX della Commissione). L'Autorità valuterà e deciderà se avviare la procedura dell'art. 107. Non c'è azione civile diretta per ritiro, ma il consumatore ha diritti di risarcimento ex artt. 114-127.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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