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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 112 Cod. Consumo – Sanzioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

*2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

*4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

*5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Violazione del divieto di immissione di prodotti pericolosi (art. 107 comma 2 lettera e): arresto 6 mesi-1 anno e ammenda 10.000-50.000 euro
  • Immissione di prodotti pericolosi senza specifico divieto: arresto fino a 1 anno e ammenda 10.000-50.000 euro
  • Mancata osservanza di provvedimenti amministrativi (avvertenze, adeguamenti, limitazioni): ammenda 10.000-25.000 euro (solo amministrativa, non penale)
  • Mancata collaborazione nei controlli amministrativi: sanzione amministrativa 2.500-40.000 euro
  • Violazione di obblighi di etichettatura, comunicazione, informazione: sanzione amministrativa 1.500-30.000 euro

Sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 50.000 euro per immissione di prodotti pericolosi pericolosi.

Ratio

L'articolo 112 combina due regime sanzionatori: penale (arresto + ammenda) per violazioni gravi, amministrativo (solo ammenda) per infrazioni minori. La Ratio è scalare: la realtà di un prodotto che prende fuoco (articolo 112 comma 1, divieto violato) è più grave di un'etichetta incompleta (comma 5, sanzione amministrativa). Lo strumento penale (reato, condanna nel casellario) scoraggia comportamenti consapevolmente pericolosi; lo strumento amministrativo è proporzionato per negligenza. La normativa riflette l'approccio europeo: tutela penale per rischi gravi, amministrativa per infrazioni formali.

Recepisce la direttiva 2001/95/CE art. 11 (sanzioni adeguate, efficaci, dissuasive).

Analisi

Il comma 1 punisce chi immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 107 comma 2 lettera e). È il reato più grave: arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda 10-50k euro. Si applica quando c'è stato un ordine formale (es. divieto di immissione) e il produttore lo viola consapevolmente. Il reato è doloso (consapevolezza). Il comma 2 punisce l'immissione di prodotti pericolosi «in sé» — non richiede un precedente divieto, ma comunque violazione degli obblighi di sicurezza (artt. 104-105). Arresto fino a 1 anno + ammenda 10-50k. È colposo (negligenza) o doloso. Il comma 3 punisce la mancata osservanza di misure minori (avvertenze, adeguamenti, limitazioni ex art. 107 comma 2 lettere b1, b2, c, d1, d2): solo ammenda 10-25k (niente arresto). È sanzione amministrativa, non penale. Il comma 4 punisce chi non collabora nei controlli (es. rifiuta ispezione, non consegna documenti): sanzione amministrativa 2.5-40k. Il comma 5 punisce violazioni di obblighi informativi/etichettatura (art. 104 commi 2, 3, 5, 7, 8, 9): sanzione amministrativa 1.5-30k. Notare la scaletta: reato (6-12 mesi + ammenda massima 50k) per violazione grave (divieto), sanzione amministrativa per infrazioni minori.

Quando si applica

Continuo nel corso della procedura amministrativa e dopo. Esempio reato ex comma 1: Autorità ordina il divieto di immissione di un giocattolo tossico (art. 107 comma 2 lettera e). Il produttore, nonostante il divieto notificato, continua a venderlo online. Viene scoperto e denunciato. Il PM apre procedimento penale. Il produttore è imputato di reato (artt. 112 comma 1 + eventualmente codice penale artt. 40, 110 se responsabile civile o colposo). Condanna: arresto 6 mesi-1 anno + ammenda 10-50k. Esempio sanzione amministrativa ex comma 3: Autorità ordina apposizione di etichetta di avvertenza. Il produttore non l'appone. Non è reato (comma 3), ma infrazione amministrativa: sanzione 10-25k.

Connessioni

Rimanda agli artt. 104-110 (obblighi e misure), al codice penale per forme di responsabilità (colpa, dolo, causalità), alla L. 689/1981 (sanzioni amministrative — procedure, ricorsi), al TAAR (ricorsi contro sanzioni amministrative). Interseca il diritto penale della sicurezza prodotti e il diritto amministrativo sanzionatorio. Il termine prescrizione per il reato è 5 anni (art. 172 CP); per la sanzione amministrativa, dipende dal tipo (art. 27 L. 689/1981, generalmente 5 anni).

Domande frequenti

Un'infrazione amministrativa ex art. 112 comma 5 (etichettatura) va nel mio casellario penale?

No. È sanzione amministrativa, non penale. Non crea antecedenti penali. Va registrata nei registri amministrativi, con possibilità di ricorso al TAR, non al giudice penale. Diverso è il reato ex comma 1-2, che finisce nel casellario.

Quale è la differenza fra il comma 1 (divieto violato) e il comma 2 (prodotto pericoloso in sé)?

Comma 1: c'è stato un ordine formale di divieto che il produttore viola. Comma 2: nessun ordine preliminare, ma il prodotto è pericoloso e il produttore lo immette consapevolmente (o per negligenza grave). Comma 1 è più colpevolista, comma 2 è più oggettivo.

Se il prodotto è difettoso ma io l'ho immesso prima che un'Autorità ordinasse il divieto, è reato?

Dipende. Se il prodotto è pericoloso di per sé (comma 2: immissione di prodotto pericoloso), è reato anche senza divieto preliminare — il produttore doveva sapere o poteva sapere del rischio. Se c'è un divieto posteriore da cui il prodotto non è stato ritirato, è reato ex comma 1.

Come si provvede il reato di immissione di prodotto pericoloso — dolo o colpa?

Entrambi. Il comma 1 (violazione divieto) richiede consapevolezza (dolo) — il produttore sapeva del divieto. Il comma 2 può essere colposo (negligenza grave, il produttore non sapeva del rischio ma avrebbe dovuto) o doloso (sapeva e fece comunque).

Se il distributore immette il prodotto sul mercato, ma il produttore l'aveva già immesso, chi è responsabile?

Entrambi possono esserlo. Il comma 1 menziona «produttore o distributore». Se il divieto riguarda l'immissione originaria, il produttore è responsabile. Se il distributore continua a vendere sapendo del divieto, è co-responsabile. La responsabilità è solidale (art. 107 comma 2 lettera f1 — costi ricadono su produttore e distributore).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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