Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 108 Cod. Consumo – Disposizioni procedurali

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.

*2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

*3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

In sintesi

  • Ogni provvedimento di limitazione, ritiro o richiamo deve essere adeguatamente motivato, indicare i termini di ricorso e le Autorità competenti
  • Deve essere notificato ai responsabili entro 7 giorni dall'adozione, salvo casi di grave o immediato pericolo
  • Gli interessati hanno diritto di partecipare al procedimento e presenziare agli accertamenti secondo la L. 241/1990 (procedimento amministrativo)
  • Anche dopo l'emanazione del provvedimento, gli interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti, soprattutto se non hanno potuto partecipare per urgenza
Indice dei contenuti

I provvedimenti amministrativi di limitazione, ritiro o richiamo devono essere motivati, notificati entro 7 giorni e gli interessati hanno diritto di osservazioni.

Ratio

L'articolo 108 integra la struttura amministrativa con le garanzie procedimentali. La sicurezza dei consumatori è prioritaria, ma nemmeno una Autorità può agire arbitrariamente. La motivazione e la notifica proteggono il produttore da sorprese; il diritto di partecipazione assicura che sentirà le istanze di tutte le parti prima della decisione. Ciò riduce errori amministrativi e contenziosi. Inoltre, consente al produttore di proporre soluzioni alternative (es. modifica dell'etichetta anziché ritiro totale). La norma biancia precauzione e legalità.

Recepisce la direttiva 2001/95/CE e incorpora i principi della L. 241/1990 (Procedimento Amministrativo), ritenuta di rango superiore come legge nazionale.

Analisi

Il comma 1 impone motivazione adeguata, indicazione dei termini di ricorso e delle Autorità competenti cui ricorrere (es. TAR, Ministro), e notificazione entro 7 giorni. La motivazione deve indicare il rischio riscontrato, le norme applicate e perché il provvedimento è necessario e proporzionato. Notificazione entro 7 giorni è un diritto della controparte: se scadono senza notificazione formale (raccomandata AR, PEC), il termine per ricorso decorre dalla ricezione effettiva. Il comma 2 salva l'urgenza: se c'è «grave o immediato pericolo», l'Autorità può adottare il provvedimento senza diritto di partecipazione previa (es. ritiro immediato di un prodotto che causa incendi). Tuttavia, il diritto di partecipazione diventa obbligatoriamente post-factum. Gli interessati devono poter presentare osservazioni secondo gli artt. 7 ss. L. 241/1990 (accesso ai documenti, diritto di controdeduzione). Il comma 3 ribadisce che le osservazioni post-emanazione sono sempre possibili, soprattutto quando l'urgenza ha impedito la partecipazione preventiva.

Quando si applica

In ogni procedimento amministrativo ex art. 107. Esempio ordinario (non urgente): un'Autorità scopre che un giocattolo non rispetta standard di non-tossicità. Invia comunicazione formale al produttore, fissa un termine (es. 20 giorni) per rispondere, accorda visita agli impianti. Successivamente, emana un provvedimento scritto e motivato entro 7 giorni lo notifica. Se ordinario, la notificazione comincia il termine di ricorso (es. 60 giorni davanti al TAR). Esempio urgente: uno scaffale crolla in un negozio, due feriti. L'Autorità ordisce ritiro immediatamente senza preavviso. Il produttore ha diritto di osservazioni ex post, anche per contestare la valutazione di pericolo, ma intanto il prodotto è fuori dal mercato.

Connessioni

Rimanda all'art. 107 (misure amministrative), all'art. 109 (sorveglianza), alla L. 241/1990 (artt. 7-10 sulla partecipazione e diritti procedimentali), al TAAR (ricorsi amministrativi). La motivazione è disciplinata anche dall'art. 3 della L. 241/1990 e da giurisprudenza consolidata (Corte Costituz. sent. n. 15/2004, Consiglio di Stato sent. n. 2000/2014).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Sempronio produce integratori alimentari

Una Regione scopre tracce di aflatossine (cancerogene) in un lotto. Sempronio riceve una comunicazione in cui gli viene chiesto di presentare osservazioni entro 15 giorni. Partecipa all'ispezione del laboratorio, contesta i risultati, propone nuova analisi. L'Autorità esamina le osservazioni e emana un provvedimento motivato (es. «Confermati aflatossine oltre soglia, ordine di ritiro»). Notifica il provvedimento entro 7 giorni. Sempronio ricorre al TAR. Nel ricorso, può ancora presentare istanza cautelare per sospendere il provvedimento.

Caso 2: Mevio importa forni che prendono fuoco

Tre incendi in una settimana. L'Autorità non ha tempo per procedimento ordinario: ordina ritiro d'urgenza senza preavviso (art. 108 comma 2, «grave o immediato pericolo»). Mevio scopre il provvedimento dalla stampa. Ha il diritto di osservazioni scritte: presenta una memoria in cui contesta la causalità (forse colpa dell'utente). L'Autorità valuta e, se conferma il rischio intrinseco, mantiene il ritiro. Mevio ricorre al TAR e presenta istanza cautelare.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per ricorrere contro un provvedimento di ritiro?

In generale, 60 giorni dal ricevimento della notificazione (TAAR art. 117). Il termine decorre dalla notificazione formale, non dalla conoscenza di fatto. Se l'Autorità non notifica entro 7 giorni, il termine comunque inizia da una data certa (ricezione di fatto, es. accertamento dell'ufficiale giudiziario).

Devo sempre partecipare al procedimento prima che l'Autorità decida, o posso solo fare osservazioni dopo?

Se non c'è urgenza, devi avere la possibilità di partecipare prima (art. 108 comma 2, L. 241/1990). Se c'è grave pericolo, l'Autorità decide d'urgenza ma ti deve consentire osservazioni post-emanazione entro un ragionevole termine.

Se presento osservazioni dopo il provvedimento, questo viene automaticamente annullato?

No. L'Autorità esamina le osservazioni e decide se confermare, modificare o revocare il provvedimento. Se non accoglie le tue ragioni, puoi ricorrere al TAR entro 60 giorni.

Un provvedimento di ritiro non motivato è automaticamente nullo?

Sì, è viziato da vizio di motivazione, che rientra fra i vizi del procedimento rilevabili di ufficio. Il TAR può annullarlo d'ufficio, oppure tu puoi ricorrere e il TAR lo annulla. La motivazione insufficiente è causa di annullamento.

Se l'Autorità non rispetta il termine di 7 giorni per la notificazione, che cosa posso fare?

Il mancato rispetto del termine di 7 giorni è un vizio procedimentale che può essere fatto valere in ricorso al TAR. Tuttavia, non invalida automaticamente il provvedimento se notificato successivamente. Devi provare che il ritardo ti ha causato danno (es. perdita di vendite) per chiedere risarcimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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