- Il Capo II del Titolo IV disciplina i lavori in quota, applicandosi a tutte le attività lavorative (costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, ristrutturazione, smantellamento) che comportano la realizzazione di opere fisse o temporanee.
- L’ambito comprende lavori edili e di ingegneria civile di ogni natura (muratura, calcestruzzo, metallo, legno), incluse linee elettriche, strade, ferrovie, opere idrauliche e lavori forestali.
- Le norme del Capo II si applicano ai lavori in quota in ogni altra attività lavorativa, non solo a quelle strettamente edili.
Art. 105 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attività soggette
In vigore dal 15/05/2008
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.
Stesso numero, altri codici
- Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
- Articolo 105 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 105 Codice del Consumo: Presunzione e valutazione di sicurezza
- Articolo 105 Codice della Strada: Traino di macchine agricole
- Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario
- Articolo 105 Codice di Procedura Penale: Abbandono e rifiuto della difesa
L’ambito oggettivo del Capo II: lavori edili e lavori in quota
L’art. 105 D.Lgs. 81/2008 definisce l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del Capo II del Titolo IV, che disciplina specificamente i lavori in quota (art. 107 SIC) e le attrezzature per lavori in quota (art. 111 SIC). Si tratta di una disciplina molto articolata, elaborata in risposta alla grave incidenza di cadute dall’alto nel settore edile, che rappresentano storicamente una delle principali cause di infortuni mortali sul lavoro in Italia e in Europa. La disposizione è caratterizzata da un’ampiezza normativa notevole: si applica a «chiunque eserciti» le attività descritte e ai «lavoratori subordinati o autonomi» addetti. Non vi è quindi alcuna limitazione soggettiva: artigiani, dipendenti di grandi imprese, lavoratori autonomi, tutti sono soggetti alle stesse norme di sicurezza per i lavori in quota.Le attività lavorative comprese
L’art. 105 elenca un’ampia gamma di attività: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento e smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee. La norma comprende qualsiasi materiale (muratura, cemento armato, metallo, legno, altri materiali) e qualsiasi tipo di opera (linee elettriche, strade, ferrovie, opere idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale). La clausola conclusiva, «le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa», è di fondamentale importanza: estende l’applicazione delle norme sui lavori in quota (artt. 107-111 SIC) oltre il settore edile, a qualsiasi attività lavorativa che comporti il rischio di caduta dall’alto. Un tecnico di manutenzione degli impianti industriali che sale su una scala a pioli per controllare un macchinario in quota è soggetto alle stesse norme del muratore che lavora su un’impalcatura.I confini con il Capo I
Il Capo II si distingue dal Capo I (cantieri temporanei e mobili) per l’ambito di applicazione: il Capo I riguarda i cantieri nel loro complesso (inclusa la gestione organizzativa multi-impresa); il Capo II si concentra sulla specificità dei lavori in quota come fonte di rischio, indipendentemente dall’esistenza di un cantiere nel senso del Capo I. Questa distinzione ha implicazioni pratiche: un manutentore che sale su un tetto aziendale per controllare un impianto fotovoltaico non sta operando in un «cantiere» nel senso del Capo I (non c'è un cantiere strutturato con PSC, CSE ecc.), ma deve rispettare le norme sui lavori in quota del Capo II (scelta delle attrezzature, sistemi anticaduta, formazione specifica).Domande frequenti
Un elettricista che monta un quadro elettrico a 3 metri d'altezza è soggetto alle norme sui lavori in quota?
Sì. La definizione di «lavoro in quota» (art. 107 SIC) include qualsiasi attività che esponga il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. L’art. 105 estende l’applicazione delle norme a ogni attività lavorativa, non solo a quelle edili. L’elettricista è soggetto all’art. 111 SIC sulla scelta delle attrezzature.
I lavori di potatura di alberi ad alta quota rientrano nell’ambito del Capo II?
Sì. I lavori forestali sono espressamente citati nell’art. 105 tra le attività comprese. La potatura di alberi ad alta quota comporta un rischio di caduta che rientra nella definizione di lavoro in quota dell’art. 107 SIC (oltre i 2 metri). L’operatore deve disporre di DPI anticaduta adeguati e di formazione specifica per i lavori in quota.
Un manutentore che controlla una macchina posta su una piattaforma sopraelevata a 2,5 metri sta lavorando in quota?
Sì, se la piattaforma non ha protezioni perimetrali adeguate (parapetti a norma) che eliminino il rischio di caduta. Se la piattaforma è completamente delimitata con parapetti conformi all’allegato XIX del D.Lgs. 81/2008, il rischio di caduta è eliminato e non si è in presenza di un «lavoro in quota» nel senso tecnico dell’art. 107 SIC.
Le norme del Capo II si applicano anche a un lavoratore autonomo che fa piccole riparazioni?
Sì. L’art. 105 si applica «da chiunque esercitate» le attività descritte e ai «lavoratori subordinati o autonomi». Un idraulico autonomo che sale su un tetto per riparare una grondaia è soggetto alle stesse norme sui lavori in quota di un dipendente. Ha il dovere di procurarsi e usare i DPI anticaduta adeguati.
Il montaggio di mobili su soppalchi interni aziendali è soggetto alle norme sui lavori in quota?
Solo se la quota supera i 2 metri e il bordo del soppalco non è protetto da parapetti adeguati. Operazioni di posizionamento di oggetti leggeri a bordo di un soppalco correttamente delimitato non comportano rischio di caduta e non richiedono le misure specifiche per i lavori in quota. Il rischio di caduta è il criterio qualificante.