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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per «lavoro in quota» si intende qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.
  • La soglia dei 2 metri è il discrimine che attiva l’applicazione degli obblighi specifici degli artt. 108-111 SIC e della disciplina sui DPI anticaduta.
  • Il piano di riferimento è un «piano stabile»: per le superfici inclinate o non stabili, la valutazione del rischio di caduta deve considerare la traiettoria di scivolamento, non solo l’altezza verticale immediata.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

In vigore dal 15/05/2008

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

La definizione: semplice nella lettera, complessa nell’applicazione
L’art. 107 D.Lgs. 81/2008 fornisce la definizione operativa di «lavoro in quota»: attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. La norma è formulata in modo apparentemente semplice, ma la sua applicazione concreta richiede alcune riflessioni. Il primo elemento è la «quota»: si misura in altezza verticale rispetto al piano stabile sottostante, non rispetto al piano di calpestio del lavoratore. Se il lavoratore lavora su un solaio a 1,8 m di altezza ma il bordo del solaio dà su un piano inferiore a 3 m di profondità, il rischio di caduta è dal bordo del solaio al piano inferiore, quindi il lavoro è in quota. Il secondo elemento è il «piano stabile»: non qualsiasi superficie, ma una superficie che garantisce un appoggio sicuro e stabile per un lavoratore. Una superficie inclinata con angolo superiore al 15-20% non è un piano stabile ai fini della norma: il lavoratore che vi si trova è esposto al rischio di scivolare e cadere anche se la quota verticale immediata è inferiore a 2 m.
La soglia dei 2 metri: le origini e il dibattito
La soglia dei 2 metri è stata fissata dalla norma italiana come discrimine convenzionale per l’attivazione degli obblighi specifici sui lavori in quota. Questa soglia è stata ripresa dalla Direttiva 2001/45/CE (attrezzature di lavoro per lavori in quota) e recepita nel D.Lgs. 81/2008. Il valore di 2 m è convenzionale: la gravità delle lesioni da caduta dipende da molti fattori (superficie di atterraggio, postura al momento della caduta, altezza), ma statisticamente le cadute da altezze superiori a 2 m hanno un’incidenza di lesioni gravi o mortali significativamente più elevata. Non significa che le cadute da meno di 2 m siano prive di rischio: anche cadute da altezze inferiori possono causare lesioni gravi, e il datore di lavoro deve valutare questi rischi nell’ambito della valutazione generale ex art. 17 SIC. Ma solo per le cadute da oltre 2 m scattano automaticamente gli obblighi specifici degli artt. 108-111 SIC.
Implicazioni pratiche della definizione
La definizione ha implicazioni immediate per la valutazione del rischio: il RSPP deve identificare tutte le attività che espongono i lavoratori a rischio di caduta da oltre 2 m e per ciascuna definire le misure di protezione adeguate. Alfa S.r.l., manifatturiera, ha in produzione un soppalco a 3 m di altezza su cui operano periodicamente i manutentori. Se il soppalco ha parapetti conformi (altezza ≥ 1 m, travetto intermedio, fermapiede) che eliminano il rischio di caduta, i manutentori che lavorano all’interno del soppalco non svolgono un «lavoro in quota» nel senso tecnico della norma. Se invece i manutentori devono sporgersi oltre i parapetti o scendere sul bordo del soppalco senza protezione, sono in situazione di lavoro in quota e devono adottare le misure appropriate. Caio, manutentore di Alfa S.r.l., deve verificare un macchinario montato su una struttura rialzata a 2,5 m. Il RSPP ha identificato questa attività come lavoro in quota e ha predisposto: una scala portatile certificata per l’accesso, un punto di ancoraggio fisso sulla struttura, un’imbracatura anticaduta certificata EN 361 e un cordino con assorbimetro di energia. Prima di salire, Caio è tenuto a indossare l’imbracatura e agganciare il cordino al punto di ancoraggio.

Domande frequenti

Un lavoratore che usa una scala a pioli per salire a 1,5 m sta svolgendo un lavoro in quota?

No, tecnicamente la soglia è di 2 m. Tuttavia, il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio di caduta anche per altezze inferiori (valutazione generale ex art. 17 SIC) e adottare le misure proporzionate al rischio concreto. Una scala in cattive condizioni a 1,5 m può essere più pericolosa di una scala certificata a 2,1 m.

Il tetto di un’abitazione monopiano (altezza 3 m) è sempre un luogo di lavoro in quota?

Sì, se non ci sono protezioni perimetrali adeguate che eliminino il rischio di caduta oltre i bordi. L’altezza di 3 m supera la soglia dei 2 m. Anche un tetto a falde poco inclinate costituisce un lavoro in quota: il rischio di scivolare verso il bordo è presente anche con pendenze ridotte.

La definizione di «piano stabile» influisce sulla valutazione del rischio di caduta su superfici inclinate?

Sì. Una superficie inclinata, anche se a meno di 2 m di altezza dal suolo, può non essere un «piano stabile» se l’angolo di inclinazione crea un rischio concreto di scivolamento verso un bordo non protetto da cui la caduta potrebbe avvenire a più di 2 m. Il RSPP deve valutare la traiettoria di scivolamento possibile, non solo la quota verticale immediata.

I lavori in quota su impalcature completamente dotate di parapetti sono comunque soggetti agli artt. 108-111?

Se l’impalcatura è dotata di parapetti conformi che eliminano ogni rischio di caduta dal bordo, i lavoratori che operano all’interno dell’impalcatura non sono in situazione di rischio di caduta dall’alto nel senso dell’art. 107. Tuttavia, l’impalcatura stessa è un’attrezzatura di lavoro soggetta a verifica e manutenzione, e le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio sono a loro volta lavori in quota.

Un fattorino che consegna merci ai piani superiori di un palazzo mediante scala interna è in quota?

No. La circolazione sulle scale interne di un edificio non è considerata lavoro in quota nel senso dell’art. 107 SIC, purché la scala sia conforme ai requisiti dell’allegato IV (art. 63 SIC) e non presenti rischi specifici di caduta non convenzionali. Il rischio di caduta sulle scale ordinarie è governato dalle norme sui luoghi di lavoro, non da quelle sui lavori in quota.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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